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Il fumus non c'è ma prevale l'arroganza
di Vincenzo Canese
Il combinato disposto dell'art 68 della Costituzione e dell'art. 6 della Legge 140 del 2003, prevede che qualora la magistratura acquisisca conversazioni o messaggi (incluse le chat di messaggistica come WhatsApp) di un parlamentare all'interno di un'indagine focalizzata su altri soggetti, i pubblici ministeri non possano utilizzarli nel procedimento senza aver prima ottenuto l'autorizzazione preventiva a procedere da parte della Camera a cui il politico appartiene.
Nella fattispecie, la Procura di Roma ha dovuto formulare la richiesta alla Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio per poter acquisire e utilizzare formalmente i messaggi scambiati tra l'onorevole Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, poiché i dispositivi e i dati informatici rientrano nella tutela della corrispondenza garantita ai parlamentari.
Pertanto bisogna chiarire che la norma non esclude che questo materiale venga utilizzato nel processo, ma che la sua utilizzazione è subordinata a una autorizzazione del Parlamento.
Il Parlamento dovrebbe valutare se l'utilizzo delle intercettazioni indirette non presuma un fumus persecuitionis nei confronti del parlamentare da parte degli inquirenti.
Personalmente non rilevo nessun fumus da parte della procura nei confronti dell'onorevole di Fratelli d'Italia. Non c'è nessuna volontà persecutoria nei confronti di un politico, ma la necessità di utilizzare notizie per un ordinario affaire penale.
La maggioranza di destra è stata di parere contrario, rimane la presunzione che il tutto sia stato solo operato al fine di riaffermare una vergognosa preminenza dell'esecutivo e del legislativo sulla magistratura e proteggere "uno de'noartri"
 
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