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27 gennaio 2026
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Gaza: danno permanente
di Emma Buonvino

1. A Gaza la guerra non termina con la tregua: si deposita nell’ambiente.

2. Suolo, acqua e aria restano contaminati da sostanze tossiche rilasciate dalle operazioni militari.

3. Chi bombarda un territorio civile sapendo che resterà contaminato agisce con consapevolezza del danno permanente.

4. La contaminazione ambientale post-bellica non è un effetto collaterale, ma una conseguenza prevedibile e accettata.

5. Avvelenare l’ambiente significa colpire la popolazione civile nel tempo, inclusi i non ancora nati.

6. I bambini che nascono malati dopo la tregua sono vittime dirette delle operazioni militari precedenti.

7. La morte differita prodotta dall’avvelenamento ambientale non è meno intenzionale della morte immediata.

8. La distruzione di infrastrutture idriche, sanitarie e fognarie produce deliberatamente condizioni di epidemia e collasso sanitario.

9. L’assenza di bonifica equivale alla prosecuzione della guerra con altri mezzi.

10. Rendere un territorio invivibile costituisce punizione collettiva permanente.

11. Quando il danno è noto, reiterato e ignorato, l’intenzione criminale è configurabile.

12. L’intenzione non risiede nelle dichiarazioni ufficiali, ma negli effetti sistematicamente prodotti e accettati.

13. Israele conosce gli effetti ambientali e biologici delle proprie armi e delle proprie strategie operative.

14. Continuare ad applicarle in un territorio densamente popolato configura scelta deliberata.

15. Gli Stati che forniscono armi con piena conoscenza del loro impiego sono corresponsabili del danno prodotto.

16. Gli Stati che bloccano sanzioni e procedimenti giudiziari proteggono l’impunità e partecipano al crimine.

17. Le istituzioni internazionali che si limitano alla retorica umanitaria falliscono il proprio mandato giuridico.

18. I media che neutralizzano il linguaggio della violenza contribuiscono alla rimozione della responsabilità.

19. Un popolo privato della possibilità di rigenerarsi biologicamente è un popolo sottoposto ad annientamento.

20. La distruzione ambientale sistematica rientra nella categoria di crimine contro l’umanità.

21. Quando tale distruzione colpisce in modo mirato un gruppo nazionale, assume carattere genocidario.

22. Non per analogia storica, ma per struttura materiale del danno.

23. I corpi dei bambini nati malati costituiscono prova materiale del crimine.

24. La terra avvelenata costituisce traccia permanente della responsabilità.

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