 |
Cassazione:
la vittima può frequentare i luoghi frequentati dallo
stalker
di
avv. Demetrio Delfino*
Sono due le sentenze della Corte di Cassazione pubblicate
negli ultimi due mesi del 2015 che ritengo di rilievo sottoporre
al lettore.
La prima, è la numero 48332 del 07 dicembre 2015 è riguarda,
in particolare, la configurabilità del delitto di cui all'articolo
612 bis c.p. Il delitto di stalking, venne introdotto nel
nostro ordinamento nel 2009 e fu oggetto di molteplici modifiche.
Attualmente, anche in considerazione della sempre maggiore
tutela che si sta dedicando ai diritti della persona nella
sua totalità, stiamo assistendo ad un ampliamento, di fatto
e ad opera della giurisprudenza, di non poche fattispecie
delittuose.
Ritengo
ciò particolarmente opportuno e lo ritengo poiché non bisogna
mai dimenticarsi che le ipotesi di reato, astrattamente previste
sono, appunto, fattispecie astratte che abbisognano di riscontri
concreti per giustificare la loro applicazione; questi riscontri
non sono solo il frutto di fatti che nella realtà si verificano
ma, altresì, sono anche il frutto di interpretazioni che vengono
operate sugli stessi fatti anche alla luce della coscienza
sociale del tempo, dell'evoluzione dei costumi e, comunque,
degli orientamenti politici e legislativi.
La
sostanza del reato di stalking è contenuta nel primo comma
dell'articolo 612 bis c.p. che così recita: "salvo che
il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate,
minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante
stato di ansia e paura ovvero da ingenerare un fondato timore
per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona
al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere
lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". Sono
previsti, nei commi successivi, degli aumenti di pena nonché,
viene altresì regolata la procedibilità del reato in questione.
Posto che il lettore potrà ben leggere, vista anche la chiarezza
della norma, il proseguo dell'articolo da qualsiasi codice
penale, mi preme evidenziare che il principio espresso dalla
sentenza in questione appare davvero in linea con quella giurisprudenza
che, correttamente, mira sempre più a tutelare il diritto
della vittima di muoversi liberamente nonché, quello di frequentare
qualsiasi luogo compreso quello ordinariamente viene frequentato
dallo stalker.
Ed infatti, la sentenza in questione prevede che, il reato
di cui all'articolo 612 bis c.p. non è escluso dal fatto che
la vittima frequenti gli stessi luoghi frequentati dallo stalker
ivi compreso lo stesso bar gestito dall'autore del reato.
Sostanzialmente il reato in questione deve ritenersi integrato
quando ricorrono anche due soli episodi di molestia dal quale
ne derivi, quale conseguenza, un solo elemento dei due previsti
nella fattispecie astratta e cioè, o lo stato d'ansia o, in
alternativa il fondato timore per la propria incolumità.
Su
questo principio la Suprema Corte ha ritenuto di dovere confermare
la responsabilità penale di un uomo per il reato di cui all'articolo
612 bis c.p. il quale, avendo inviato diversi messaggi minacciosi
riteneva di andare esente da responsabilità poiché, la vittima,
continuava a frequentare gli stessi posti frequentati dal
ricorrente.
Il
messaggio è davvero molto chiaro: la libertà di circolazione
ai fini dell'integrazione del reato di stalking assume i contorni
dell'inviolabilità, principio questo che non può non essere
condiviso poiché, in difetto, verrebbe, comunque, a comprimersi
quella sfera che coinvolge la quotidianità della vittima già
compromessa dai comportamenti dello stalker.
continua
*
Coordinatore della Commissione di proposta legislativa dell'Osservatorio
 
Dossier
guerra e pace
|
|