 |
Corte
di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 gennaio - 19 febbraio
2013, n. 4030
Presidente Trifone – Relatore Petti
Svolgimento
del processo
1. B.N. , con una prima citazione del maggio 1999, conveniva
dinanzi al Tribunale di Parma, la Azienda Ospedaliera di Parma
ed i chirurghi A..M. e Me.Ma. e ne chiedeva la condanna in
solido al pagamento dei danni biologici, patrimoniali e non
patrimoniali conseguenti ad interventi chirurgici eseguiti
il (omissis) ed il successivo (omissis) dai chirurgi con esiti
invalidanti permanenti. Si costituivano la Azienda ospedaliera
che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, mentre
il Me. sosteneva di avere svolto un ruolo secondario nel secondo
intervento di laparoistectomia, restava contumace il M. .
2.Una seconda citazione era proposta dalla B. , in relazione
allo intervento di laparoistectomia nei confronti della Regione
di Reggio Emilia Romagna e della AUSL di Parma, in persona
del direttore generale quale commissario liquidatore, sempre
con richiesta di risarcimento da parte degli enti convenuti.
La Regione di costituiva deducendo difetto di legittimazione
e la prescrizione del credito, chiamava in manleva la assicuratrice
Assitalia e formulava eccezione di incostituzionalità dello
art.6 della legge 724 del 1994; la AUSL di Parma deduceva
a sua volta difetto di legittimazione. La assicuratrice si
costituiva ma chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
Le cause erano riunite ed istruite con consulenza medico legale
che accertava una invalidità permanente del dieci per cento,
ritenendo l'intervento routinario, eseguito con diligenza
e prudenza.
3.
Il tribunale di Parma con sentenza del 11 marzo 2004 rigettava
le domande della B. e la condannava alla rifusione delle spese
di lite sostenute dal M. e dalla AUSL di Parma, disponendo
per il resto come in dispositivo.
4. Contro la decisione proponeva appello la parte lesa, deducendo:
a. erronea declaratoria di estinzione del diritto di risarcimento
per prescrizione; b. erronea esclusione dello accertamento
del mancato consenso informato; c. erroneo operato dei sanitari,
la erronea necessità dello intervento a seguito della errata
diagnosi di un carcinoma con conseguente non necessità dello
intervento operatorio di laparoistectomia ed errata valutazione
del danno, con richiesta di rinnovo di CTU; d. mancata compensazione
per giusti motivi delle spese di lite. Resistevano tutte le
controparti, chiedendo il rigetto del gravame.
5. Con sentenza del 26 agosto 2009 la Corte di appello di
Bologna respingeva lo appello principale ed accoglieva l'appello
incidentale della Regione condannando la B. a rifondere le
spese sostenute in primo grado da Assitalia e condannava la
B. a rifondere le spese di secondo grado a tutti gli appellati.
6. Contro la decisione ha proposto ricorso B.N. deducendo
tre motivi di censura, illustrati da memoria; la Regione Emilia
Romagna ha resistito con controricorso e ricorso incidentale
condizionato affidato ad unici motivo;la azienda ospedaliera
universitaria di Parma unitamente all'Assitalia ha resistito
con controricorso chiedendo il rigetto del gravame della B.
. Motivi della decisione
7.
Il ricorso principale merita accoglimento, mentre inammissibile
risulta il ricorso incidentale. Per chiarezza espositiva si
offre una sintesi dei motivi di ricorso ed a seguire la confutazione
in diritto.
7.1.
SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO B. . Nel primo motivo si deduce
error in procedendo per avere la Corte di appello ritenuto
nuova domanda in appello la specificazione della causa petendi
non nella errata conduzione dello intervento chirurgico ma
nella errata diagnosi compiuta dai sanitari circa la patologia
da cui era affetta la paziente e sulla cui sussistenza era
stato reputato dai medici necessario tale intervento. Nel
secondo motivo si deduce error in iudicando per violazione
dell'art. 1218 c.c. ed il vizio della motivazione in relazione
allo accertamento di un peggioramento della patologia della
paziente quale conseguenza della conclusione dello intervento.
Si rileva in particolare che mentre la prova del peggioramento
è medicalmente accertata, la Corte esclude che tale esito
sia di per sé imputabile a colpa medica, piuttosto che ad
una c.d. complicanza non prevedibile. Nel terzo motivo si
deduce la violazione degli artt. 1218, 2697, cc 13 della Costituzione
e 54 cod. penale, nonché il vizio della motivazione in relazione
alla prova del danno da mancato consenso informato e del diritto
del paziente ad essere informato. La tesi del ricorrente è
che nella fattispecie in esame il consenso fu disinformato
o male informato. Infatti la erroneità della diagnosi che
accertava la presenza di un tumore, peraltro inesistente,
indusse il paziente a sopportare un intervento chirurgico
lesivo della sua integrità fisica anche se per finalità salvifiche,
ma l'errore diagnostico, accertato dal consulente di ufficio
sulla base di circostanze e riscontri documentali medici,
risulta aver vulnerato lo assenso all'intervento, che ebbe
esiti in parte nefasti e peggiorativi delle condizioni preesistenti,
che pure esigevano cure, ma non invasive o invalidanti.
7.2. SINTESI DEL RICORSO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Deduce
la Regione nell'unico motivo l'error in iudicando in relazione
agli artt. 2059 e 2697 cod. civile ed il vizio della motivazione.
La ricorrente incidentale chiede correggersi al motivazione
della sentenza di appello nel punto in cui riconosce la violazione
del consenso informato, senza poi provvedere alla quantificazione
del danno. La correzione deriva dalla evidenza della corretta
esecuzione dello intervento, con tutti gli accorgimenti per
la riduzione del rischio delle complicanze.
8.
CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
8.1. ACCOGLIMENTO DEI TRE MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE. Il
procuratore generale ha concluso per lo accoglimento delle
tre censure, con precisa e coerente argomentazione che tiene
conto degli arresti di questa Corte di cassazione sulla complessa
e delicata materia della responsabilità medica, che ha indotto
il legislatore ad una recente novella depenalizzatrice della
responsabilità penale del medico per il caso di colpa lieve.
Il riferimento è allo art.3 comma primo del decreto legge
del 13 settembre 2012 n.158 convertito nella legge 8 novembre
2012, che esclude la responsabilità medica in sede penale,
se l'esercente della attività sanitaria si attiene a linee
guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Ma la stessa norma prevede che in tali casi, la esimente penale
non elide l'illecito civile e che resta fermo l'obbligo di
cui all'art. 2043 del codice civile, che è clausola generale
del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo
ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La novellazione,
che non riguarda la fattispecie in esame, ha destato non poche
perplessità anche di ordine costituzionale, in relazione al
comma secondo dello art.77 della Costituzione, in quanto il
testo originario del decreto legge non recava alcuna previsione
di carattere penale e neppure circoscriveva il novero delle
azioni risarcitorie esperibili da parte dei danneggiati. La
premessa che indica una particolare evoluzione del diritto
penale vivente, per agevolare l'utile esercizio dell'arte
medica, senza il pericolo di pretestuose azioni penali, rende
tuttavia evidente che la materia della responsabilità civile
segue le sue regole consolidate, e non solo per la responsabilità
aquiliana del medico, ma anche per la c.d. responsabilità
contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto
sociale.
PUNTO fermo, ai fini della filomachia, gli arresti delle sentenze
delle Sezioni unite nel novembre 2008, e tra queste la n.26973,
ed in particolare nel punto 4.3 del c.d. preambolo sistematico,
che attiene ai c.d. contratti di protezione conclusi nel settore
sanitario, ed agli incipit giurisprudenziali ivi richiamati,
e seguiti da decisioni di consolidamento. Orbene, tenendo
conto del diritto vigente, arricchito della interpretazione
del diritto vivente e dalla giurisprudenza nomofilattica di
questa Corte di legittimità, la prima censura risulta fondata,
posto che la Corte di appello erroneamente ritiene nuova la
specifica censura svolta nell'atto di appello in ordine alla
deduzione dell'errore diagnostico sulla patologia che determina
i medici ad un atto chirurgico invasivo e invalidante, erroneamente
assentito. Sul punto è da osservare come il tema originario
della responsabilità medica sin dai due primi atti introduttivi,avesse
indicato unitariamente il medesimo fatto dannoso, evidenziando
l'errore diagnostico poi riscontrato in sede di consulenza
medica, di guisa che la causa petendi, riconducibile alla
responsabilità aquiliana e alla responsabilità da contatto
sociale, si riferiva ad unico fatto costitutivo della fattispecie
circostanziata, da sussumere sotto la disciplina dei principi
di responsabilità professionale e della struttura sanitaria,
ribaditi sistematicamente nelle sezioni unite citate e successive
conformi tra cui Cass. III sez. civile 8 giugno 2012 n. 9290
su conformi conclusioni del PG e Cass. sez. sesta ord. 13269
del 2012. La specificazione dello error in iudicando riferito
alla sequela dello errore diagnostico e intervento chirurgico
assentito sulla base di errata informazione delle condizioni
di salute, non costituisce domanda nuova, ma è atto intrinseco
alla deduzione di una domanda diretta ad accertare la responsabilità
civile secondo le circostanze note ed allegate.
PARIMENTI incongrua è la motivazione che da un lato accerta
il peggioramento delle condizioni del paziente a seguito dell'intervento
chirurgico e d'altro lato esclude la imputabilità soggettiva
in ordine alla mancata realizzazione della prestazione di
garanzia, in un intervento detto routinario.
LA
PROVA della colpa lieve non esime dalla responsabilità civile,
che considera la colpa in una dimensione lata, inclusiva del
dolo e della diligenza professionale, e nel caso di specie
i medici e la struttura non hanno dato la prova esimente della
complicanza non prevedibile o non prevenibile, prova che incombe
alla parte che assume l'obbligo di garanzia della salute,
e che non è stata data, mentre, al contrario il paziente ed
i consulenti di ufficio e di parte attestano un aggravamento
delle condizioni di salute non altrimenti spiegabile se non
per una difettosa conduzione della prestazione sanitaria nella
sua continuità, SUSSISTE pertanto e la violazione della regola
generale dell'art.1218 del codice civile in relazione ad una
situazione di inadempimento obbiettivamente grave, per la
configurazione del rapporto contrattuale di garanzia, e per
la difettosa motivazione che non considera il tema e l'onere
della prova, che il paziente fornisce come prova dell'aggravamento
e della sequenza naturale tra l'atto invasivo ed ablativo
e la invalidazione scientificamente non dovuta.
PARIMENTI
FONDATO È IL TERZO MOTIVO, che ha impegnato il Procuratore
generale in una accurata ricostruzione dello stato della giurisprudenza,
a partire dalle SU 11 gennaio 2008 n. 576 richiamate dalle
successive SU del novembre appena citate, cui questa Corte
aggiunge la recente sentenza del 27 novembre 2012 n.20894,
che ancora puntualizza le condizioni di manifestazione e di
formazione del consenso informato, che ha natura bilaterale
ed esprime un incontro di volontà libere e consapevoli, consenso
che si configura quale diritto inviolabile della persona e
che trova precisi referenti negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione.
La fattispecie in esame si caratterizza da un contestuale
errore di informazione e di assenso all'atto chirurgico, ma
l'errore diagnostico non deriva da colpa lieve, ma da una
gravissima negligenza, l'avere operato prima di avere la certezza
di un tumore conclamato e diffuso tale da rendere improrogabile
lo intervento. Mentre, si assume, che si trattava di intervento
routinario.
NON è dunque avvenuto un incontro di volontà efficace in relazione
ad un contenuto di informazione medica assolutamente carente
e fuorviante. Sulla base di queste considerazioni il ricorso
principale deve essere accolto e la cassazione è con rinvio
vincolante quanto ai principi di diritto da osservare, pur
nella valutazione delle prove iuxta alligata et probata ma
pur sempre facendo attenzione all'onus probandi.
8.2.
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.
Il ricorso nell'unico motivo deduce un error in iudicando
per la violazione dello art.2059 e 2697 del codice civile,
per pervenire ad una correzione della motivazione nel punto
in cui la Corte di appello ammette in astratto l'an debeatur
per violazione del consenso informato. Ma sul punto questa
Corte accoglie proprio la censura proposta dalla vittima di
un consenso disinformato, e dunque il motivo, nella sua formulazione,
difetta di specificità.
PARIMENTI
incomprensibile appare il motivo dedotto come vizio motivazionale,
con citazione di un arresto giurisprudenziale di Cass. 9 febbraio
2007 n.2847, che non appare pertinente al caso di specie.
ANCHE
su questo punto la censura non attiene alla logica motivazionale
ma ad un error in iudicando che sostanzialmente configura
la ripetizione della prima censura.
P.Q.M.
RIUNISCE i ricorsi ed accoglie il ricorso principale e dichiara
inammissibile il ricorso incidentale della Regione Emilia
Romagna, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di
cassazione alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.
 
Il
commento
|
|