|
Padre
divorziato e diritto di visita al figlio in presenza della
nuova convivente
di
Elena Falletti*
Il caso Non
è insuale che a seguito della separazione, uno dei coniugi
separati, o entrambi, intraprendano una nuova convivenza con
un’altra persona.
Nel
caso in esame le parti avevano contratto matrimonio nel 1998,
nel 2000 era nato il loro figlio, mentre sette anni dopo il
Tribunale di Milano li autorizzava a vivere separati. A conclusione
del giudizio di separazione, il collegio giudicante aveva
affidato esclusivamente il figlio alla madre, lasciando a
successiva determinazione del giudice la frequentazione padre-figlio.
A seguire, il padre ha richiesto l’affido condiviso e nonché
l’autorizzazione per presentare al minore la sua nuova convivente.
Dal canto suo la madre riferiva di essere disposta all’affido
condiviso, purchè il padre compartecipasse al progetto educativo,
mentre si opponeva che gli incontri avvenissero in presenza
di estranei, compresa la nuova compagna del padre. Il presidente
del Tribunale accoglieva parzialmente questa istanza, autorizzando
il diritto di visita del padre, ma senza possibilità di pernottamento
e presenza di estranei, compresa la convivente del genitore.
La soluzione Il giudicante rileva innanzi tutto due
circostanze: una specifica del caso concreto, ovvero che nel
richiedere che il padre non frequentasse il figlio alla presenza
della nuova compagna, la madre non avesse presentato alcuna
allegazione fattuale ostativa che potesse far emergere un
pregiudizio o un rischio a carico del minore. Da ciò il giudice
deduce la seconda circostanza, ovvero che si trattasse di
una mera opinione soggettiva della madre, infatti anche i
servizi sociali e gli osservatori esterni si sono astenuti
dall’esprimere giudizi.
Ricostruito
il rapporto con il padre, grazie alle visite diurne degli
ultimi mesi, il giudicante osserva che il minore, ormai tredicenne,
avesse già subito il divorzio dei genitori nel 2004, pertanto,
in assenza di elementi circostanziati che suggeriscano la
distanza tra figlio e convivente del padre, costei non può
essere esclusa dal rapporto del padre con suo figlio.
Impatti
pratico operativi Il giudicante argomenta la sua posizione
alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente
in particolare della sentenza Cass. Civ., sez. II, 21 marzo
2013 n. 7214.
Con
questa decisione i Supremi giudici hanno asserito che il convivente
del genitore, il quale abiti con questi in modo permanente,
non può essere qualificato quale mero ospite poiché “la
famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che
l’art. 2 della Costituzione considera la sede di svolgimento
della personalità individuale”. Pertanto, “il convivente
gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della
compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della
coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale
la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla
Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione
qualificata”.
Da
siffatto principio conseguono due elementi: da un lato in
assenza di pregiudizio per il minore, la cui tutela del miglior
interesse è sempre prioritaria, il genitore ha diritto di
coinvolgerlo nella sua nuova situazione sentimentale, essendo
essa configurabile quale formazione sociale di rilevanza costituzionale;
dall’altro lato la considerazione del tempo trascorso dall’avvenuto
divorzio ai giorni odierni, ovvero nove anni.
Il
decorso di così ampio spazio temporale pone rottura della
convivenza padre-madre sotto una propettiva differente rispetto
a quella dell’immediatezza, sia per il minore, sia per il
genitore non collocatario, pertanto il divieto di frequentazione
del nuovo convivente si tradurrebbe in una lesione del diritto
di visita, poiché, secondo la citata sentenza, il partner
del genitore non può essere considerato un mero ospite allontanabile
in ogni momento dalla casa del genitore. In caso contrario
si porrebbe il genitore di fronte a una scelta che troverebbe
giustificazione solo nel caso in cui il miglior interesse
del minore fosse messo a rischio, circostanza esclusa nel
caso di specie.
Il
precedente In precedenza i giudici di legittimità, con
la sentenza Cass. Civ., sez. I, sentenza 9 gennaio 2009 n.
283, avevano integralmente accolto le conclusioni della Corte
di Appello di Napoli dove aveva revocato il divieto imposto
per il padre di far frequentare alla figlia la sua nuova compagna.
Trib.
Milano, 23 marzo 2013, ord.
*
responsabile della Commissione "Diritto e Comparazione"
dell'Osservatorio e membro del Comitato scientifico.
L'articolo è stato publicato sul Quotidiano Giuridico
del 23 maggio 2013 con il titolo "Padre divorziato e
diritto di visita al minore in presenza della nuova convivente"
.
 
Risarcimento
del danno al minore per l'assenza del genitore
|