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15 aprile 2013
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Cassazione : nessun tumore , e il consenso informato all'intervento chirurgico ?
di Annalisa Gasparre*

Cass. 4030/2013

L’errata diagnosi di una patologia inficia il consenso prestato dal paziente all’intervento chirurgico, consenso che si è formato sul convincimento della necessità dell’intervento quale conseguenza della patologia di tumore (invece inesistente).

Le diagnosticano un tumore e quindi la donna acconsente a un intervento chirurgico lesivo della propria integrità fisica. Un sacrificio ben accolto se significa avere salva la vita. Tuttavia la diagnosi era errata e questa circostanza travolgeva il consenso (all’atto chirurgico) che, quindi, non poteva dirsi (bene) informato e quindi (correttamente) “formato”.

Si verificava un vero e proprio vulnus del consenso – derivato dall’errore diagnostico – all’intervento che, non solo non era necessario, ma procurava esiti in parte nefasti e peggiorativi delle condizioni preesistenti. Carente dunque la volontà, perché inficiata da un errore, con la conseguenza che non poteva parlarsi di consenso informato.

Il consenso ha natura bilaterale, esprimendo un incontro di volontà libere e consapevoli, ma nel caso in esame vi era un errore di informazione e, dunque, di assenso sostanzialmente “informato”, perché consapevole.

La sentenza evidenzia come il tema del risarcimento del danno resta indenne dalla riforma penale che ha depenalizzato la colpa lieve del medico (legge 214/2012), in virtù del principio dell’art. 2043 c.c. del neminem laedere e della consolidata giurisprudenza che richiama la responsabilità del medico e della struttura sanitaria, con i corollari dei principi del contatto sociale, dei contratti di protezione.

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