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Cassazione
: nessun tumore , e il consenso informato all'intervento chirurgico
?
di
Annalisa Gasparre*
Cass.
4030/2013
L’errata diagnosi di una patologia inficia il consenso prestato
dal paziente all’intervento chirurgico, consenso che si è
formato sul convincimento della necessità dell’intervento
quale conseguenza della patologia di tumore (invece inesistente).
Le
diagnosticano un tumore e quindi la donna acconsente a un
intervento chirurgico lesivo della propria integrità fisica.
Un sacrificio ben accolto se significa avere salva la vita.
Tuttavia la diagnosi era errata e questa circostanza travolgeva
il consenso (all’atto chirurgico) che, quindi, non poteva
dirsi (bene) informato e quindi (correttamente) “formato”.
Si verificava un vero e proprio vulnus del consenso – derivato
dall’errore diagnostico – all’intervento che, non solo non
era necessario, ma procurava esiti in parte nefasti e peggiorativi
delle condizioni preesistenti. Carente dunque la volontà,
perché inficiata da un errore, con la conseguenza che non
poteva parlarsi di consenso informato.
Il consenso ha natura bilaterale, esprimendo un incontro di
volontà libere e consapevoli, ma nel caso in esame vi era
un errore di informazione e, dunque, di assenso sostanzialmente
“informato”, perché consapevole.
La sentenza evidenzia come il tema del risarcimento del danno
resta indenne dalla riforma penale che ha depenalizzato la
colpa lieve del medico (legge 214/2012), in virtù del principio
dell’art. 2043 c.c. del neminem laedere e della consolidata
giurisprudenza che richiama la responsabilità del medico e
della struttura sanitaria, con i corollari dei principi del
contatto sociale, dei contratti di protezione.
 
La
sentenza della Cassazione
Maltrattamenti
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Etica
e famiglia
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