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Cassazione
, "pre-giudizi" e affidamento dei minori : sommarie
riflessioni
di
Elena Falletti*
La
sentenza 601/2013 emanata dalla Suprema Corte lo scorso 11
gennaio ha provocato molto rumore sugli organi di informazione
e nell'opinione pubblica perchè essa ha affrontato in termini
diretti la questione dell'omosessualità di un genitore. Tuttavia
il clamore suscitato dalla decisione ha oscurato gli altri
punti rilevanti della medesima sentenza, i quali si possono
dedurre da una sommaria ricostruzione del caso.
Il bambino al centro della procedura di affidamento condiviso
è conteso tra il padre, di religione mussulmana e quindi legato
a quello specifico contesto culturale e valoriale, e la madre
affidataria esclusiva del minore, ex tossicodipendente che
ha intrapreso una relazione sentimentale con l'ex educatrice
della comunità di recupero che l'aveva ospitata. Tale relazione
è successivamente sfociata in una convivenza.
L'episodio
sullo sfondo della procedura riguarda l'aggressione del padre
contro la convivente della madre accaduta di fronte al minore.
Dalla lettura della sentenza risulta che il bambino fosse
rimasto molto scosso da tale violenza che “aveva provocato
in lui un sentimento di rabbia nei confronti del genitore,
irrilevante essendo che la violenza non avesse avuto ad oggetto
la madre, bensì la sua convivente, la quale era pure sempre,
proprio in quanto tale, una persona familiare al bambino”.
In seguito all'episodio il padre poneva in essere un comportamento
contraddittorio rispetto alla sua richiesta di affidamento
esclusivo, ovvero cessava i contatti con il figlio per un
significativo periodo di tempo. Va osservato che i giudici
di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile,
perchè fondato esclusivamente sul merito, e la madre non ha
svolto difese.
La ricostruzione del fatto vede il sovrapporsi di tre elementi
caratterizzanti la vicenda: la violenza; l'elemento culturale
e religioso e l'omosessualità. La sentenza 603/2013 è molto
importante perchè risolve la questione con assoluto equilibrio
cercando di non farsi ingannare dai “pre-giudizi” (termine
testualmente riportato dal testo del provvedimento in esame,
specificamente a pag. 8). Quale è la gerarchia valoriale secondo
la quale deve essere educato e allevato il minore? Quella
apoditticamente e genericamente richiamata dalla difesa paterna
che richiama gli artt. 29 e 30 Cost., soprattutto in relazione
“al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo
i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori”?
Quest'ultima affermazione pone il minore quale oggetto passivo
delle volontà genitoriali, soprattutto in considerazione dell'ambiente
di provenienza del padre.
In questo contesto si inserisce l'elemento inerente all'omosessualità
della madre e alla convivenza di costei con un'altra donna,
relativa alla formazione di una situazione familiare non ortodossa
secondo gli insegnamenti religiosi non solo della religione
mussulmana ma anche di altre religioni (come quella cristiana,
ebraica e così via). La non accettazione dell'omosessualità
materna ha scaturito la violenza paterna: ma quale delle due
ha provocato maggior disagio al minore?
Nel
caso in esame i giudici di merito hanno verificato che il
bambino in questione ha ricevuto ripercussioni negative collegate
dall'episodio di aggressione, pertanto hanno disciplinato
il diritto di visita del padre regolandone la periodicità
e l'espletamento di fronte ai servizi sociali e attribuendo
l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Per quanto
concerne l'aspetto più generale dell'influenza dell'omosessualità
sulla genitorialità, i giudici di legittimità si sono limitati
ad applicare al caso concreto la regola generale dell'onere
della prova: non è sufficiente riferire in modo apodittico
e generico di non specificate “ripercussioni negative sul
piano educativo e sulla crescita del bambino, dell'ambiente
familiare in cui questi viveva presso la madre: specificazione
la cui mancanza era stata appunto stigmatizzata dai giudici
d'appello” (p. 8).
I giudici di legittimità sottolineano poi che “alla base
della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche
o dati di esperienza, bensì il mero pre-giudizio che sia dannoso
per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere
in una famiglia incentrata su una coppia omossessuale. In
tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare,
ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino,
che dunque correttamente la Corte d'appello ha preteso fosse
specificamente argomentata” (pp. 8 e 9). In altri termini:
tra presunto “pre-giudizio” relativo ai nefasti effetti dell'omossessualità
e dimostrato effetto deleterio del comportamento aggressivo
paterno, la Corte ha preso netta posizione, stigmatizzando
anche il possibile alibi giustificativo culturale e religioso
di quella violenza.
Infine, si sottolinea che la giurisprudenza è molto attenta
a vagliare attentamente tutti gli interessi coinvolti, primariamente
il best interest del minore, secondariamente il contesto
sociale nel quale le persone coinvolte si trovano ad interagire.
Sotto il primo profilo, è possibile notare come venga tutelato
l'interesse del minore anche attraverso la valorizzazione
della stabilità degli affetti, mentre sotto il secondo profilo
si registra una certa prudenza con l'utilizzo di parametri
oggettivi che possano qualificare il rapporto tra il minore
ed, ad esempio, il partner omosessuale del genitore, come
la durata della loro convivenza.
In ogni caso, i casi giurisprudenziali esaminati dalle corti
di merito (in particolare Trib. Minorenni Milano, 20 ottobre
2009; Trib. Bologna, 15 luglio 2008; Trib. Napoli, 9 giugno
2003) indicano quale indubbio fattore comune che la valutazione
giudiziale deve essere esperita caso per caso in concreto
senza cedere alla tentazione di una applicazione di preconcetti
o di parametri astratti, peggio se di natura ideologica.
*
responsabile della Commissione "Diritto e omparazione"
dell'Osservatorio.
L'articolo è stato publicato sul Quotidiano Giuridico
del 16 gennaio 2013 con il titolo "Affidamento condiviso.
I 'pre-giudizi' e l'affidamento dei minori: alcune sommarie
riflessioni sulla sentenza 601/2013. Corte di Cassazione,
I Sez., 11 gennaio 2013, n. 603" .
 
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