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Corte
di Cassazione Sez. Prima Pen. - Sent. del 14.10.2011, n. 37106
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 21.1.2011 il Tribunale di sorveglianza
di Roma rigettava l’istanza presentata da C.S. , volta ad
ottenere il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi
dell’articolo 147 cod. pen.
Il
Tribunale premetteva: che l’istante doveva espiare la pena
di anni 11, mesi 6 e giorni 23 di reclusione con decorrenza
dal 18.8.2010 per la condanna relativa a violazioni in materia
di sostanze stupefacenti e in materia di armi; che alla luce
del contenuto della relazione dell’istituto di pena del 13.1.2011
la patologia principale del condannato è costituita dagli
esiti dell’operazione di gastrectomia totale del 2004 per
patologia tumorale; che dai recenti esami il marker tumorale
CEA risultava parzialmente alterato, ma non sono emerse complicanze
dagli ulteriori esami ecografia e Tac; che la gastrectomia
totale ha comportato un calo ponderale sino a 58 Kg. dal luglio
2010.
Riteneva,
quindi, il tribunale che la patologia attualmente non richiede
speciali terapie che non siano disponibili in istituto, atteso
che appare cronica ed attualmente ad andamento stazionario;
inoltre, il controllo per la diagnosi precoce di recidive
tumorali, anche tenendo conto dell’epoca risalente della prima
manifestazione della malattia tumorale, può limitarsi ad esami
radiografici ed ematici con cadenza annuale, posto che il
lieve innalzamento del marker tumorale diventa significativo
di rischio di recidiva solo quando vi sia un’alterazione molto
forte. Alla luce di quanto acquisito agli atti il tribunale
riteneva, quindi, insussistente una situazione di incompatibilità
con il regime carcerario; pertanto, nonostante l’assenza di
un rilevante profilo di pericolosità sociale tenuto conto
del carattere episodico del reato commesso e del comportamento
corretto successivo al reato ormai risalente a tredici anni,
non ricorrevano i presupposti per il differimento della esecuzione
della pena.
2.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
tramite il difensore di fiducia, il C. che denuncia la violazione
di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all’art.
147 cod. pen. In particolare, ad avviso del ricorrente, il
Tribunale di sorveglianza non ha preso atto del peggioramento
delle condizioni cliniche desumibili dalla consulenza prodotta
dalla difesa che assume la ragionevole ipotesi di una ripresa
della malattia che difficilmente potrebbe trovare possibilità
di cure adeguate in ambiente carcerario. Inoltre, si rileva
che non è stato tenuto conto della gravità della patologia
in rapporto alla permanenza in un istituto obiettivamente
non idoneo a fronteggiare infermità di tale importanza come,
del resto, esplicitamente si afferma nell’impugnata ordinanza
che, pertanto, è affetta da vizi di illogicità.
Considerato
in diritto
Il
ricorso è fondato. Si deve ricordare, in primo luogo, che
ai fini del differimento facoltativo di una pena detentiva,
ai sensi dell’art. 147 cod. pen., è necessario che le patologie
da cui è affetto il condannato siano di tale gravità da far
apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso
di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost.
e, comunque, non siano suscettibili di adeguate cure nello
stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse
del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze
di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 17947, 30/03/2004,
Vastante, rv. 228289).
Il giudizio sulla situazione clinica del C. operato dal tribunale
risulta censurabile sotto il profilo della coerenza e logicità
del percorso motivazionale in rapporto alle circostanze di
fatto emerse dagli atti. In specie, il tribunale da atto della
rilevanza della diagnosi e cura precoce della recidiva tumorale
ed afferma che nel caso concreto tanto può essere garantito
attraverso i controlli radiografici ed ematici; sulla base
di tale premessa però, pur rilevando che la relazione sanitaria
in atti attesta le difficoltà di effettuare i controlli a
causa di ritardi nelle liste di attesa e di carenza di personale,
il tribunale afferma che la patologia del condannato non richiede
terapie che non siano disponibili in istituto.
Invero, non può ritenersi corretto, sotto il profilo della
coerenza e della logica, l’affermazione che “le disfunzioni
rappresentate non rendono il prosieguo della detenzione in
carcere contrario all’ordinamento giuridico in quanto sono
le stesse disfunzioni ad esserlo”. Né è coerente e compatibile
con i criteri di vantazione innanzi richiamati (tra i quali
l’eventuale contrasto con il senso di umanità dell’espiazione
della pena) l’affermazione del tribunale che “una situazione
di sistematica inadempienza da parte dell’amministrazione
come quella che viene rappresentata nella relazione sanitaria
non può determinare un mutamento della corretta interpretazione
di norme aventi forza di legge”, pur tenendo conto dell’accertato
carattere cronico delle malattie di cui soffre il condannato
e della mancanza di una rapida ingravescenza. Ciò a maggior
ragione - sotto il profilo del bilanciamento tra l’interesse
del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze
di sicurezza della collettività - in assenza di una significativa
pericolosità sociale, come ritenuto dal tribunale che ha dato
atto del carattere episodico del reato e del comportamento
corretto tenuto dal condannato successivamente alla commissione
del reato, ormai risalente a tredici anni.
Conseguentemente,
l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla
l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di sorveglianza di Roma.
Depositata
in Cancelleria il 14.10.2011
 
Commento
alla sentenza
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