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Corte
di Cassazione Sez. Penale. - Sent. del 09.01.2012, n. n. 132
Ritenuto in fatto
Il
TdR di Caltanissetta, con il provvedimento di cui in epigrafe,
ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di D. G. avverso
l’ordinanza del gip di quella stessa città, che aveva, a sua
volta, rigettato l’istanza di sostituzione della custodia
cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per motivi
di salute. Ricorre per cassazione il difensore con tre motivi:
- a)
sono state travisate le conclusioni cui perviene la consulenza
medico - legale di parte, la quale ha, chiaramente affermato
che sussiste pericolo per la vita del detenuto e conclude
per la incompatibilità del regime carcerario con lo stato
di salute del ricorrente,
- b)
non si rinviene motivazione alcuna in ordine alla doglianza
della difesa relativa alla effettiva mancanza di informazioni
in ordine alle condizioni di salute dell’indagato, in quanto
mai realmente espresse dal sanitario della casa circondariale,
sebbene gli fossero state richieste. Nel provvedimento impugnato
non vi è alcuna traccia della documentazione pure acquisita
agli atti (l’originale della consulenza medico-legale di
parte del 19.1.2011 redatta dalla dottoressa P., del contenuto
del diario clinico del detenuto D. G. dal 2 dicembre 2010
al 2 gennaio 2011; in detto documento, pag. 4, vi è risposta
al quesito proposto dal gip, risposta di ben altro tenore
rispetto quanto da questi riportato nel suo provvedimento,
- c)
non è stato nominato un perito che valutasse le condizioni
di salute del richiedente. La
più recente giurisprudenza ha chiarito che, in caso di richiesta
di revoca o sostituzione della misura per motivi di salute,
ai sensi dell’art. 275 comma IV bis cpp, il giudice della
cautela deve nominare un esperto terzo anziché limitarsi
a chiedere un parere al medico del carcere, si è verificata
quindi una violazione di legge.
Considerato
in diritto
La terza censura e fondata. Le SS.UU. ebbero modo di chiarire
(sent. n. 3 del 1999, ric. F. RV 2127559) che in tema di misure
coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere sulla
base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione
della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione
di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione
o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie,
è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando
un perito, secondo quanto disposto dall’art. 299, comma IV
cpp.
Al
proposito, la sentenza precisò che è comunque consentito al
giudice di delibare sull’ammissibilità della richiesta, onde
attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare
che sia stata prospettata una situazione di salute della specie
prevista dall’art. 275, comma IV cpp, senza la possibilità
di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere
lo domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la
sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
non potendo tale apprezzamento che essere successivo all’accertamento
peritale che offre il parametro di comparazione. Le successive
pronunzie risultano “allineate” con il principio sopra illustrato
(ASN 200812698-RV 239374; ASN 201016547-RV 246934; ASN 201027295-RV
247889; ASN 201028738-RV 248391).
Si
impone dunque annullamento con rinvio al medesimo Tribunale,
per nuovo esame alla luce del predetto principio di diritto.
Deve farsi luogo alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp.
att. cpp. P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato con rinvio,
per nuovo esame, al Tribunale di Caltanissetta; manda alla
Cancelleria per le comunicazioni ex art 94 disp. att. cpp.
Depositata in Cancelleria il 09.01.20121
 
Commento
alla sentenza
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