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Corte
di Cassazione sez. Terza Pen. - Sent. del 17.11.2011, n. 42393
Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la corte
d’appello di Roma confermò la sentenza 18 novembre 2008 del
tribunale di Roma, che aveva dichiarato S. A. colpevole dei
reati di cui: A) all’art. 609 octies, commi 2 e 3, cod. pen.
per avere, unitamente ad E. T. e ad una terza persona, approfittando
delle condizioni di inferiorità fisica e psichica di B. S.
che aveva assunto insieme a loro cocaina e sostanze alcoliche,
costretto la stessa a subire atti sessuali consistenti nel
toccamento ripetuto delle parti intime; B) agli artt. 581
e 612 cod. pen.; C) all’art. 605 cod. pen.; D) agli artt.
609 bis, commi 1 e 2, n. 1, e 609 ter n. 4 cod.pen. per avere,
con minaccia ed approfittando dello stato di inferiorità psico-fisica
della B., costretto la stessa a subire un rapporto sessuale
orale e la penetrazione vaginale; E) all’art. 582 cod pen.;
F) all’art. 385 cod. pen., e lo aveva condannato alla pena
di anni sette di reclusione per i primi cinque reati ed a
quella di mesi quattro di reclusione per il reato di evasione,
oltre pene accessorie.
L’imputato
propone ricorso per cassazione deducendo.
1)
violazione di legge mancanza di motivazione in ordine alla
attendibilità di B. S. non avendo, tra l’altro, la sentenza
impugnata preso in considerazione la particolare condizione
fisica e percettiva della stessa a causa del pesante uso da
parte di tutti i partecipanti di sostanze stupefacenti ed
alcoliche in preparazione del festino. Nella specie, poiché
la persona offesa versava in condizioni particolari per la
smodata assunzione di alcol e di droga, era tanto più indispensabile
una rigorosa verifica della attendibilità delle sue dichiarazioni
e della capacità di ricostruire l’evolversi, degli eventi.
Apoditticamente poi la corte d’appello ha ritenuto che la
versione della B. avesse trovato elementi di riscontro esterni
(testimonianza della C. e della O., certificati medici, sequestri
di polizia giudiziaria) mentre in realtà tali elementi esterni
non riscontrano alcunché e sono perfettamente compatibili
con la versione fornita dall’imputato. La corte d’appello
inoltre ha omesso di evidenziare le ragioni per le quali ha
ritenuto che la versione dell’imputato fosse non lineare e
invece credibile quella della donna. Analogamente, non è spiegato
perché i referti medico ginecologici fossero compatibili con
il racconto della B. senza confutare le argomentazioni difensive
contenute nell’atto di appello. La corte ha poi omesso di
considerare che entrambi i soggetti versavano in una condizione
psichica assolutamente alterata e distorta a causa della smodata
assunzione di alcol e droghe, conducente ad una parziale percezione
della realtà.
2) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine
alla asserita ritrattazione del consenso originariamente prestato
dalla B. al compimento di condotte sessuali. Osserva che la
corte d”appello non ha risposto alle censure svolte sul punto
con l’atto di appello, e, pur avendo affermato che il consenso
era mancato da un certo momento in poi, ha omesso ogni valutazione
di tale passaggio, in ordine all’accertamento di veridicità
della donna, sebbene questo fosse il punto focale della vicenda.
Né è stato considerato che le dichiarazioni della B. non sono
suffragate da alcun referto medico attestante una avvenuta
violenza sessuale. È quindi assolutamente apodittica e frutto
di travisamento della prova l’affermazione che da un certo
momento in poi il consenso al compimento di atti sessuali
sarebbe stato ritrattato. Manca inoltre qualsiasi cenno di
motivazione sulla assunzione di droga ed alcol in quantità
elevata da parte di tutti e tre i soggetti proprio al fine
di abbandonarsi ad una serata di certa trasgressione e, di
conseguenza, manca ogni motivazione sulla ritrattazione del
consenso e sulle scaturigini della stessa. Del resto è pacifico
che il contesto iniziale della serata fu quello di una volontaria
accettazione bilaterale dei rischi derivanti dalla assunzione
di alcol e droga, che pose tutti i partecipanti in una condizione
di grave compromissione dei propri freni inibitori. Ciò emerge
anche dalle dichiarazioni della B. che mostrano uno stato
emotivo assolutamente turbato da chiare visioni allucinatorie.
3)
violazione di legge e contraddittorietà, mancanza o manifesta
illogicità della motivazione per avere la sentenza impugnata
erroneamente utilizzato, quale unico punto di riferimento
per la valutazione degli elementi probatori, le dichiarazioni
della B., sebbene contrastate dai referti medici e dalle dichiarazioni
dello S. La sentenza impugnata invero ha dedotto l’attendibilità
delle dichiarazioni probatorie da una nuova sovrapposizione
delle stesse con quelle dello S., assumendo apoditticamente
ed acriticamente le stesse come attendibili, senza valutare
alcuna ipotesi alternativa né analizzare la loro attendibilità
intrinseca. E difatti, la inattendibilità delle dichiarazioni
dello S. viene fatta discendere dalla inconciliabilità con
quelle della donna, senza esaminare le circostanze rappresentate
dalla difesa e senza considerare che la ricostruzione dell’imputato
era dettagliata, puntuale, spontanea e veridica, nonché certamente
più congrua. Lamenta poi che non sussiste alcun elemento probatorio
riferibile all’asserito dissenso della donna che non è conciliabile
con il presunto tentativo di strozzamento la mancanza di qualsiasi
riscontro nei referti medici. In sostanza, la sentenza impugnata
giustifica l’attendibilità delle dichiarazioni della B. solo
per la contraddizione con quelle dello S.
4)
violazione di legge e contraddittorietà della motivazione
per avere la sentenza impugnata ritenuto l’esito negativo
dei referti ginecologici - attestante la assoluta assenza
di qualsiasi lesione agli organi genitali della donna - prova
della avvenuta violenza sessuale. Al contrario, ben poteva
ritenersi, in mancanza di elementi di prova in senso contrario,
che tutte le operazioni sessuali avvennero nell’ambito del
consenso, del cui ritiro non vi è peraltro prova.
5)
violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alle
censure mosse con l’atto di appello con riferimento alla ritenuta
ipotesi di sequestro di persona. Lamenta che la corte d’appello
non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto la durata
del presunto sequestro esorbitante la sola consumazione degli
atti sessuali. Sono state poi dimenticate le dichiarazioni
dello S. sul punto e le telefonate effettuate dalla donna,
in asserito regime di sequestro, ad una amica nel corso della
notte. Manca anche la motivazione sulla consapevolezza dell’imputato
di infliggere alla donna una privazione della libertà.
6)
violazione dell’art. 385 cod. pen. ed omessa motivazione in
ordine alle censure mosse con l’atto di appello con riferimento
alla ritenuta ipotesi di evasione. Lamenta che non sono state
esaminate le censure sul punto svolte dalla difesa, specialmente
con riferimento alla presenza del G. nell’immediatezza dei
fatti.
7) violazione dell’art. 582 cod. pen. ed omessa motivazione
in ordine alle censure mosse con l’atto di appello con riferimento
alle lesioni asseritamene provocate dall’imputato alla B..
Lamenta che manca la motivazione sulla sussistenza di lesioni,
anziché di percosse, nonché sulla stessa causale delle lesioni
(caduta o colpo inferto) in mancanza di qualsiasi accertamento
peritale.
8)
violazione di legge e carenza di motivazione sulla valutazione
delle attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti,
sempre considerare la assoluta incensuratezza dell’imputato
ed il contesto di bilateralità da cui è partita l’intera vicenda,
nonché le censure svolte con l’atto di appello in ordine alla
determinazione della pena. Osserva che lo S. non pose in essere
alcuna limitazione della libertà personale della donna e che
l ‘uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche non era stato
preordinato dallo S. al fini di commettere reati ma era stato
frutto di una scelta consapevole di tutti i soggetti.
Motivi
della decisione
Il ricorso è fondato. I giudici del merito hanno fondato il
giudizio di credibilità del racconto della B. su due considerazioni
preliminari. La sentenza di primo grado, alla quale la corte
d’appello si è integralmente richiama ha ritenuto che l’atteggiamento
tenuto dalla donna subito dopo i fatti, escludeva una sua
volontà di calunniare lo S., il che era sufficiente per desumere
l’attendibilità della sua versione e l’inattendibilità invece
di quella dell’imputato. Il ragionamento è illogico e dà luogo
ad una carenza di motivazione, perché non è stata nemmeno
presa in esame una diversa possibile ipotesi, e cioè che la
particolare condizione psichica e percettiva della donna a
causa del pesante uso da parte di tutti i partecipanti di
sostanze stupefacenti ed alcoliche abbia potuto provocare
percezioni e ricordi, per così dire, distorti o esagerati
o comunque non conformi alla realtà dei fatti.
Questa
possibilità, del resto, emerge dalla stessa sentenza impugnata,
laddove questa evidenzia (in grassetto) che quando l’E. sembrava
essersi allontanato e l’imputato e la B. avevano ripreso le
loro effusioni spogliandosi completamente, assumendo altra
cocaina e bevendo altro spumante, la donna aveva a un certo
punto, inspiegabilmente, «perso i sensi mentre si riprendeva
da detto stato di torpore, sentiva delle mani che le immobilizzavano
i polsi e le caviglie costringendola a stare con le gambe
aperte, altre mani che la toccavano su tutto il corpo, anche
nelle parti intime, bocche che la leccavano e del liquido
che le colava addosso come apriva gli occhi vedeva l’E. e
l’imputato che le stavano addosso per cui balzava in piedi,
urlando e afferrava i primi abiti che le erano capitati a
tiro e che cercava di indossare avvedendosi che non erano
i suoi perché le stavano troppo larghi».
Poiché
è pacifico che la donna aveva assunto in maniera smodata sostanze
stupefacenti ed alcoliche e poiché quindi si trovava verosimilmente
in particolari condizioni psichiche e percettive, i giudici
del merito avrebbero dovuto sottoporre il suo racconto ad
una attenta ed approfondita verifica, tale da permettere di
escludere che la stessa si trovasse in una condizione psichica
alterata e distorta ed e il suo narrato fosse frutto di allucinazioni
o visioni determinate dalle dette sostanze. La corte d’appello,
da parte sua, ha fatto ricorso anche ad una diversa considerazione,
affermando che «dalla versione dell’imputato, confrontata
con quella della B. e valutati gli elementi di riscontro,
emerge la piena attendibilità della B.». In questo modo, però,
la corte sembra aver detto che la mera sovrapposizione delle
dichiarazioni dello S. a quelle della B. permetterebbe di
ritenere l’inattendibilità delle prime e la piena attendibilità
delle seconde, che vengono quindi apoditticamente ritenute
veritiere, tanto da fungere da punto di riferimento, e ciò
senza valutare alcuna ipotesi alternativa né soffermarsi su
una effettiva analisi della attendibilità intrinseca del portato
delle dichiarazioni della donna.
La
carenza di motivazione sulle ragioni per le quali la versione
dello S. è ritenuta totalmente inattendibile emerge anche
dal fatto che la sentenza impugnata si risolve, in buona parte,
in un pedissequo resoconto dei fatti attraverso la versione
e le testimonianze offerte dall’accusa, senza in alcun modo
esaminare (e motivare in proposito) le circostanze rappresentate
dalla difesa in ordine allo svolgersi degli eventi. In sostanza,
la valutazione di «non linearità» del racconto dello S. appare
apodittica, perché non tiene conto delle (e non risponde alle)
osservazioni svolte con l’ appello che evidenziano come l’imputato
avesse fatto riferimento a numerosi particolari che avrebbero
dimostrato la veridicità del suo narrato, ed avesse prospettato
che dal punto di vista logico la sua versione dei fatti era
maggiormente congrua.
La
motivazione della sentenza impugnata è quindi apodittica e
carente perché in sostanza si limita ad una acritica ripetizione
del racconto della B. ed inoltre, senza effettuare alcun effettivo
esame della attendibilità intrinseca di questo racconto accusatorio,
fa assurgere senz’altro alcune circostanze ad elementi di
riscontro oggettivo senza spiegante adeguatamente le ragioni
e senza valutare la compatibilità di tali circostanze con
la versione dell’imputato. Così, non è spiegato perché la
testimonianza della C. costituirebbe conferma, oltre che dello
stato d’animo della B. dopo essere tornata a casa nelle prime
ore del mattino, anche di quello che effettivamente era avvenuto
durante la notte, non specificando se i racconti erano o meno
frutto di allucinazioni o di percezioni distorte, e se e quando
vi era stata una revoca del consenso.
Quanto
alla testimonianza della O., non è spiegato perché essa costituirebbe
conferma della versione della B. e non invece di quella dello
S.. La sentenza impugnata invero ricorda che l’O. aveva riferito
di avere ricevuto durante la notte diverse telefonate dalla
B., effettuate sia dal telefono fisso del negozio dello S.
sia dal cellulare della stessa B.; di avere anche lei richiamato
il telefono del negozio ove le rispose direttamente la stessa
B., che piagnucolava, ed aveva riferito anche che mentre la
donna le diceva che lo S. la stava picchiando, costui invece
era intervenuto nella comunicazione dicendole a sua volta
che la B. gli stava distruggendo il negozio, tanto che insieme
al S. corse al negozio, dove però trovò le luci spente e non
udì rumori, andando pertanto via.
La
corte d’appello ha esaminato unicamente la circostanza che
la O. aveva detto che dalle varie telefonate durante la notte
la B. le aveva riferito di essere picchiata e non aveva parlato
di violenze sessuali e l’ha ritenuta irrilevante (peraltro
con motivazione apodittica e congetturale) mentre ha omesso
totalmente di considerare e valuta e sia il fatto che durante
la notte vi furono diverse telefonate reciproche tra la B.
e la O. (attraverso il telefono fisso del negozio ed anche
attraverso il cellulare della B. sia soprattutto il fatto
che già durante dette telefonate lo S. le aveva riferito che
la B., stravolta dalla droga e dall’alcol, gli stava distruggendo
il negozio. Questa
circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata,
perché astrattamente idonea a dimostrare che la versione dello
S. era stata da questi raccontata già durante la notte in
una telefonata ricevuta nel negozio e non inventata successivamente
come alibi. Anche i ritenuti riscontri di polizia giudiziaria
sono stati considerati tali in modo apodittico, non essendo
stato indicato alcun motivo per il quale gli elementi riportati
nella sentenza impugnata debbano considerarsi riscontri alla
versione accusatoria e non invece elementi afferenti ad entrambe
le narrazioni.
Infine,
anche per le certificazioni mediche non è spiegato perché
esse sarebbero in contrasto con la versione dello S., il quale
ha ammesso che, al fine di placare la donna in preda ad uno
stato di totale esaltazione per la massiccia assunzione di
sostanze stupefacenti ed alcol, le aveva dato degli schiaffi
in volto. Ma la sentenza impugnata appare assolutamente priva
di motivazione - anche per mancato esame delle censure svolte
dalla difesa in proposito con l’atto di appello - anche sul
punto decisivo del passaggio dal consenso al dissenso. La
sentenza impugnata accerta come fatto pacifico sia che tutti
i partecipanti alla serata assunsero volontariamente abbondanti
dosi di sostanze stupefacenti e di alcol sia che inizialmente
i rapporti sessuali che la B. ebbe con lo S. furono certamente
consensuali. La sentenza infatti afferma (pag. 4) che la donna
«nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2004 - almeno da un certo
momento in poi, - fu contro volontà costretta a subire variegate
manipolazioni sessuali», ossia ammette che all’inizio i rapporti
furono consensuali ma ritiene che il consenso venne poi meno
in un certo momento non meglio specificato.
Questa
ricostruzione della vicenda operata dalla corte d’appello
avrebbe però richiesto una adeguata e congrua motivazione
almeno su due punti essenziali, ossia sulla individuazione
del momento in cui la B. revocò il proprio consenso e sui
gesti o le parole con le quali manifestò tale revoca e, conseguentemente,
sulla consapevolezza dell’imputato dell’avvenuto mutamento
di volontà. La corte si è invece limitata apoditticamente
ad affermare che, «almeno da un certo momento in poi», doveva
presumersi una mancanza di consenso manifestata all’imputato,
senza compiere nessuna valutazione critica o logica sulla
narrazione offerta dalla persona offesa, sul particolare stato
psichico dei partecipanti e sulla loro condizione di grave
compromissione dei propri freni inibitori volontariamente
procuratasi. È quindi fondato il ricorso anche laddove lamenta
che la consapevolezza da parte dell’imputato di una intervenuta
revoca del consenso e, quindi, la sua colpevolezza sono state
affermate presuntivamente, valorizzando solo le circostanze
che si potevano accordare con la versione della B. e minimizzando
od omettendo di considerare invece altre circostanze che contrastavano
tale versione.
Così, è stato omesso di considerare che il racconto, secondo
cui lo S. aveva posto in essere ai suoi danni un tentativo
di strangolamento tale da farla accasciare a terra, non aveva
trovato alcun riscontro nei referti medici effettuati nella
immediatezza dei fatti. Allo stesso modo, non è spiegato perché
sarebbero contrastanti con la versione dell’imputato il referti
medici sulle lesioni in assenza di qualsiasi accertamento
peritale sulla causa delle lesioni stesse, e cioè se da colpo
inferto o da battitura. La motivazione è manifestamente illogica
anche laddove asserisce la compatibilità del dato temporale
con la versione della B. senza tenere in considerazione la
circostanza che sia la B. sia lo S. versavano nella medesima
condizione perturbata e distorta a cagione della assunzione
di sostanze stupefacenti e di alcol, sicché risultano spiegata
la ragione per la quale si sarebbe potuta valutare la durata
alla stregua di quanto percepito dai protagonisti della vicenda.
La
motivazione è poi manifestamente illogica e contraddittoria
nella parte in cui fa riferimento ai referti ginecologici
attestanti la mancanza di qualsiasi lesione agli organi genitali
della B., alla stregua di riscontri alle sue dichiarazioni.
In tal modo, la sentenza sembra affermare illogicamente che
riscontri ginecologici negativi rispetto alla ipotizzata violenza
sessuale finiscono per dimostrarla. E ciò senza prendere in
considerazione l’ipotesi alternativa che le operazioni sessuali
si fossero verificate nell’ambito di un consenso mai ritirato.
È quindi manifestamente illogica l’ affermazione che «prova
troppo» l’eccezione della difesa, secondo cui la assoluta
assenza negli organi genitali esterni e nella vagina della
donna, nella immediatezza dei fatti, di lesioni, escoriazioni,
ecchimosi avrebbe invece dimostrato che tutti i rapporti sessuali
erano stati il frutto di una scelta consapevole e volontaria.
La
motivazione della sentenza impugnata è poi meramente apparente
e manifestamente illogica anche in relazione alla ritenuta
ipotesi del sequestro di persona, non essendo state chiarite
le ragioni per le quali si è ritenuto che la durata del presunto
sequestro fosse esorbitante la sola consumazione degli atti
sessuali de quibus. La mancanza di motivazione sul punto è
ancor più significativa perché anche l’esorbitanza delle tempistiche
del sequestro rispetto alle condotte sessuali è stata fatta
discendere dalle sole dichiarazioni della B., senza considerare
le specifiche censure svolte con l’atto di appello. La corte,
poi, come del resto dianzi già rilevato, ha totalmente omesso
di valutare che nel corso della vicenda vi furono, in asserito
regime di sequestro, numerosi telefonate fatte dalla B. alla
O., sia dal suo cellulare sia dal telefono fisso del negozio,
e dalla O. al telefono del negozio, alle quali rispose proprio
la B.
Manca
comunque una adeguata motivazione sulla consapevolezza dello
S. di infliggere alla donna una privazione della libertà.
Manca inoltre anche la motivazione sulla sussistenza del reato
di lesioni e sul rigetto della tesi della difesa secondo cui
sarebbe stato invece configurabile quello di percosse, essendosi
lo S. limitato a schiaffeggiare in volto la Belli per farla
tornare in sé. La corte invero non spiega le ragioni per le
quali doveva escludersi la veridicità del racconto dell’imputato
non spiega perché, in mancanza di un accertamento peritale,
la causa delle lesioni di cui al certificato medico è stata
ricondotta a colpi inferti anziché alla caduta da una scala
ed alla battitura della testa sul bancone.
Manca infine la motivazione anche in ordine al reato di evasione,
in quanto non sono state prese in considerazione le specifiche
censure mosse relativamente a tale reato con l’atto di appello,
soprattutto con riferimento alla presenza del G. nella immediatezza
dei fatti ed alle dedotte contraddizioni in cui sarebbe caduta
la B. facendo riferimento all’arrivo del medesimo sul posto
e dichiarando di non aver chiamato nessuno. In conclusione,
la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per
mancanza e per manifesta illogicità della motivazione. Gli
altri motivi restano assorbiti.
Per
questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata
con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Roma
per nuovo esame.
Depositata
in Cancelleria il 17.11.2011
 
Commento
alla sentenza
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