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02 gennaio 2012
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Cass. pen. Sez. feriale, Sent. 12-09-2011, n. 38515

CASSAZIONE PENALE SEZ. FERIALE, SENT. 12.09.2011 DEP. 25.10.2011 N. 38515

Svolgimento del processo

(OMISSIS) E' pacifico, i che ai sensi del disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, De Francesco).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone) (da ultimo, Cass., Sez. 17 febbraio 2003, parte civile Spinelli in proc. Vitella ed altro).

Non va del resto dimenticato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente al giudice di legittimità, come già evidenziato, una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di Cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (da ultimo, Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2003, Pomposi), ed essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato.

In una tale prospettiva, la decisione gravata sfugge a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. Cosicchè le doglianze del ricorrenti relative alla valutazione compiuta dai giudici di merito riguardo all'esistenza dell'elemento soggettivo non possono trovare accoglimento, perchè presupporrebbero una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio, qui non consentita.

(OMISSIS) E' consolidato principio di questa Corte ritenere che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2) (Sez. 5, del 8 maggio 2008, n. 34643, P.G. e De Carlo e altri, Rv. 240995), mentre l'error in procedendo è rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. 4, 14 marzo 2008, n. 23505, Di Dio, rv. 240839).

Tanto basta per rilevare la inammissibilità della richiesta, che la corte ha ritenuto superflua in relazione alle acquisizioni, ed alle considerazioni svolte sulle stesse, senza dire che la perizia di per sè non è mezzo di prova e che è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, quando abbia bisogno di avvalersi di specifici accertamenti tecnici, nella specie esclusi di per sè nella richiesta, non indirizzata alla verifica di dati tecnici, quanto alla decisione sulla rilevanza penale o meno dei comportamenti adottati dagli imputati.Venendo, poi, alla asserita impossibilità df configurare il concorso tra le truffe e la corruzione, non sono state apportati nei ricorsi argomenti che contrastino I' esatto postulato, indicato dal giudice distrettuale, sulla impossibilità di assorbimento della corruzione nella truffa, secondo i principi del reato complesso e del concorso di norme.

E' stato affermato, infatti, dalla giurisprudenza di questa corte, che è configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo. (in termini Sez. 1, Sentenza n. 10371 del 08/07/1995 Ud. (dep. 18/10/1995) Rv. 202738).

La Corte bene ha messo in evidenza tale punto scriminante, sottolineando che la condotta truffaldina è stata realizzata ai danni dell'ufficio pagatore dei compensi, mentre nella corruzione la volontà delle parti convergeva sull'accordo corruttivo, che consentiva l'innesco del meccanismo del delitto contro il patrimonio.Parimenti, non ha fondamento la eccepita inconciliabilità del concorso tra la corruzione e la associazione; vale ribadire, come peraltro fatto dai giudici di merito, che anche nel caso di corruzione, è ipotizzatane l'esistenza del vincolo associativo di cui all'art. 416 c.p., tra corruttore e corrotto. Detto vincolo, peraltro, sortisce l'effetto di rafforzare il "pactum sceleris", nonchè la stessa struttura della organizzazione delinquenziale, attraverso un più stretto ed ancor più compromettente collegamento interpersonale. ( Sez. 2, Sentenza n. 6240 del 10/12/1999 Cc. (dep. 07/01/2000 ) e da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 10032 del 03/02/2010 Rv.215672 ).

(OMISSIS) Nè può dolersi in questa sede il ricorrente della mancata riapertura della istruttoria dibattimentale; si tratta di una doglianza meramente ripetitiva di quella enunciata nel grado di appello, rispetto alla quale la corte ha dato una adeguata risposta. Rammentato che il giudizio si era svolto con il rito abbreviato, la corte ha posto l'accento sulla non "necessarietà" dell'indagine sollecitata e tale enunciazione di esistenza di un quadro probatorio definito e non abbisognevole di integrazione è, in quanto frutto di una adeguata valutazione di merito, del tutto insindacabile nel giudizio di legittimità.In conclusione, i ricorsi sono da dichiarare inammissibili e i ricorrenti sono da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro milite ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno a favore della cassa delle ammende.

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Commento alla sentenza

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