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Osservatorio
: rapporto su Cittadinanza e Costituzione 2012 - 2
a cura di Alessandro Balducci*
Se
c'è bisogno di una riforma immediata ed urgente, quella deve
essere proprio la riforma del meccanismo di verifica dell'incostituzionalità
delle leggi e dei provvedimenti approvati dal Parlamento.
Tale importante azione di controllo attualmente viene - o
dovrebbe essere - esercitata, come noto, dal Parlamento, dal
Capo dello Stato e dalla Consulta.
I Padri Fondatori, anche per questo motivo, avevano pensato
ad un sistema elettorale proporzionale in modo che nel Parlamento
fossero rappresentate tutte le forze politiche così da avere
la massima discussione possibile sulle leggi e, soprattutto,
sulle proposte di modica della stessa Costituzione. Il meccanismo
elettorale maggioritario, introdotto senza l'adeguamento del
sistema dei "pesi e contrappesi" ha finito per esautorare
il Parlamento da questa importante azione di controllo, visto
che la maggioranza parlamentare, saldamente controllata dall'esecutivo,
tutte le volte che si procede alla verifica della costituzionalità
o meno di un provvedimento legislativo, vota secondo le indicazioni
dell'esecutivo. Passato questo filtro rimangono soltanto il
Capo dello Stato, a cui spetta il compito di firmare i provvedimenti
emanati dal Parlamento e la Consulta. Il Presidente della
Repubblica può decidere di non firmare i provvedimenti soltanto
in caso di evidente violazione della Costituzione riconosciuta
in essi. E in ogni caso, se il provvedimento dovesse essergli
sottoposto nuovamente, egli è praticamente obbligato a firmarlo.
A
questo punto l'unico filtro è costituito dalla Consulta, il
cui pronunciamento o meno sulla legittimità costituzionale
del provvedimento legislativo arriva anche dopo mesi o anni
dalla sua pubblicazione in G.U. Nel frattempo il provvedimento
-magari riconosciuto poi essere incostituzionale - ha tutto
il tempo ed i modi di esplicare i suoi effetti nefasti. E'
evidente che l'introduzione del maggioritario, così come è
stata attuata all'interno del meccanismo istituzionale preesistente,
abbia comportato uno sbilanciamento di quel sistema di pesi
e contrappesi che aveva nel sistema elettorale proporzionale
un punto di equilibrio. Se il Parlamento, che rispecchia la
volontà dell'esecutivo, non è in grado di affrontare con la
necessaria obbiettività la verifica d'incostituzionalità sui
provvedimenti di volta in volta esaminati, allora sarebbe
opportuno che tale ruolo fosse svolto dalla stessa Consulta:
ma prima della firma da parte del Capo dello Stato, non dopo!
Ed è anche evidente che lo strumento referendario, concepito
sempre all'interno di un sistema di regole che vedeva il Parlamento
eletto con sistema proporzionale, deve essere adeguato alla
nuova situazione: in particolare deve essere reso più incisivo
e rafforzato. Per esempio, da più parti si chiede ormai che
venga eliminato o perlomeno ridimensionato il quorum elettorale
per la validità del referendum abrogativo. Mentre per quanto
riguarda le procedure di modifica costituzionale previste
dall'art. 138, si rimanda alle considerazioni svolte in [1]:
per esempio l'aumento del quorum parlamentare necessario per
l'approvazione delle leggi di modifica della Costituzione
visto che l'attuale quorum - sempre pensato per un Parlamento
eletto su base proporzionale - è assolutamente insufficiente.
Non è questa la sede per affrontare il tema della costituzionalità
o meno dell'attuale legge elettorale, il cosiddetto porcellum,
che assegna sostanzialmente alle segreterie dei partiti la
designazione dei candidati che poi gli elettori dovranno ratificare
con il voto senza possibilità di pre-selezione. A tal proposito
val la pena soltanto ricordare le polemiche ed il dibattito
che hanno accompagnato la decisione della Consulta nel 2012
di dichiarare inammissibili le richieste di referendum per
l'abrogazione della legge elettorale vigente [2].
Semmai,
in questa sede interessa evidenziare le occasioni in cui le
istituzioni non hanno resistito alla tentazione, non diciamo
di violare, ma perlomeno di aggirare i dettami costituzionali.
A volte in nome dell'interesse personale di qualche politico
di primo piano; altre volte in nome del "supremo" interesse
economico, della necessità di salvare posti di lavoro o di
altri obbiettivi considerati talmente importanti ed indispensabili
da giustificare anche delle "deroghe" alle procedure ed ai
principi costituzionali. Il caso della vicenda Ilva di Taranto
ne è un esempio [3]. Anche per quanto riguarda il pluralismo
e la Libertà d'Informazione, il dettato costituzionale è ancora
lontano dall'essere realizzato: la mancata volontà politica
di procedere all'approvazione di un'onesta legge contro il
conflitto d'interesse causa esso stesso di un'abnorme concentrazione
di media (giornali, periodici, televisioni) nelle mani di
un solo politico-imprenditore, costituisce un macigno sulla
strada verso lo sblocco dell'attuale sistema informativo e
l'affermazione della pluralità dei media. Situazione ancora
più incomprensibile ed ingiustificabile, se si pensa che tutto
ciò accade sotto gli occhi dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (che evidentemente preferisce guardare altrove…).
continua
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*
Coordinatore della Commissione Cittadinanza e Costituzione
dell'Osservatorio sulla Legalità e sui Diritti ONLUS. Hanno
contribuito Mauro Giannini e Tamara Gallera
 
Dossier
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