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Matrimonio
fra persone dello stesso sesso : quante rondini fanno primavera
?
di
Elena Falletti*
< prima parte
I
fatti di causa si possono riassumere come segue: Rafael è
un cittadino uruguaiano che si è sposato con un cittadino
italiano in Spagna, precisamente a Palma de Mallorca il 12
marzo 2010 ai sensi della Ley 13/2005, istitutiva del matrimonio
"sexualmente indiferenciado". La loro scelta non è stata casuale:
infatti né l'Italia né l'Uruguay prevedono soluzioni legislative
che consentano a una coppia formata da persone dello stesso
sesso di regolarizzare formalmente il loro rapporto.
Seppure sinteticamente è interessante verificare la disciplina
spagnola sul tema: l'intervento legislativo si è limitato
ad una sostituzione terminologica adattando i vocabili propri
dei ruoli nella coppia eterosessuale "marido y mujer" con
i termini neutri di "cónyuge" e di "consorte". Attraverso
questa operazione il legislatore spagnolo è intervenuto sui
componenti della coppia invece che riformare completamente
l'istituto.
Questa scelta ha avuto una duplice valenza: da un lato distaccare
il concetto di matrimonio dalla sua pretesa natura di istituto
riservato a una coppia di sesso diverso per trasformarlo in
uno strumento di realizzazione personale e affettiva in condizioni
di uguaglianza; dall'altro lato adattarlo alla mutata realtà
sociale. La valenza politica della scelta terminologica è
stata illustrata come il raggiungimento dell'eguaglianza sostanziale
attraverso il formalismo dell'assenza di riferimento al genere.
Anche
nella disciplina comunitaria prevista dalla direttiva 2004/38/CE,
la scelta di neutralità terminologica, recepita fedelmente
dal D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (e ripresa dall'art. 9
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea),
svolge un ruolo di primo piano. Infatti, indipendentemente
dalla disciplina degli Stati nazionali in materia matrimoniale
e familiare, il riferimento neutro è intenso a includere,
e non ad escludere, le coppie formate da persone dello stesso
genere.
Questa scelta di neutralità inclusiva discende direttamente
da uno dei quattro principi fondativi cardine dell'Unione
Europea, cioè la libertà fondamentale di circolazione delle
persone all'interno dell'Unione Europea. Si tratta di un fulcro
del progetto europeo e tale esigenza prevale e prescinde dalla
regolamentazione nazionale dei rapporti familiari.
Il giudicante di questa fattispecie ha fatto dettagliato riferimento
alla valenza delle delle fonti sovranazionali, quali l'art.
9 della Carta europea dei diritti fondamentali e gli artt.
8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, e alla giurisprudenza
delle Corti sovranazionali formatasi su di esse, come già
avvenuto nella sentenza di legittimità n. 4148 del 15 marzo
2012.
In
questo caso il giudicante rileva che, seppure le Carte e le
Corti europee non intendano imporre formule predeterminate
ai legislatori nazionali, evitando qualsiasi interferenza
nella sfera esclusiva dei medesimi. Ciò nonostante, va evidenziato
che nell'ambito degli specifici interessi dell'Unione, come
appunto la libertà di circolazione delle persone, trova applicazione
il diritto sovranazionale di derivazione europea per il raggiungimento
della finalità di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione
delle persone, secondo la legge nazionale dello Stato ove
si è formata l'unità familiare. Pertanto, il rimando dell'art.
9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
assume il significato preciso di riconoscere e rispettare
il diritto di ogni cittadino dell'Unione di spostarsi nel
territorio conservando i propri rapporti familiari.
Non
poteva mancare il riferimento del giudicante alla nota sentenza
138/2010 della Corte costituzionale, la quale ha riconosciuto
alle coppie formate da persone dello stesso sesso "il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia",
discendente direttamente dall'art. 2 della Costituzione, "che
sarebbe certamente impedito in radice in ipotesi di negazione
del diritto a proseguire la relazione affettiva dopo il trasferimento
in Italia con la conseguente necessità di adeguare l'equiparazione
del trattamento, soprattutto in carenza di una disciplina
di carattere generale finalizzata a regolare i diritti e i
doveri della coppia".
Il
giudice emiliano conclude quindi che il riconoscimento del
diritto di soggiornare nel territorio dello Stato "appare
certamente in linea con gli indirizzi giurisprudenziali che
da tempo hanno riconosciuto a tale unione rilevanza giuridica
in specifici ambiti". Precisamente al momento sono stati
riconosciuti dalla giurisprudenza alle coppie composte da
persone del medesimo sesso il diritto al risarcimento del
danno da morte, alla sublocazione dell'immobile, alla qualifica
di obbligazione naturale alle donazioni tra conviventi omosessuali,
all'astensione testimoniale, all'iscrizione del convivente
omosessuale alla Cassa Mutua nazionale per il personale delle
banche di credito cooperativo.
Appare evidente anche all'osservatore più disattento l'importanza
esercitata in questo ambito dal diritto dell'Unione Europea.
Nel primo caso, la situazione del matrimonio della coppia
dello stesso sesso italiana, residente in Italia che convola
a nozze secondo la legge olandese, non riesce ad ottenere
un effetto tangibile ed immediato sulla vita dei due soggetti
perchè non sussistono ostacoli alla libertà di circolazione.
Al contrario, la coppia dello stesso sesso, formata da un
cittadino non comunitario e da un cittadino italiano, che
si è sposata in Spagna, riesce ad ottenere un effetto concreto,
ovvero il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare
a favore del cónyuge straniero, grazie al diritto dell'Unione
Europea che garantisce la libertà di circolazione delle persone
a parità di condizioni all'interno dell'Unione. In caso contrario
il cittadino uruguaiano avrebbe dovuto essere espulso dal
territorio italiano, circostanza che non sarebbe stata possibile
in territorio spagnolo, proprio grazie all'avvenuto matrimonio.
Come
sinteticamente analizzato, il diritto dell'Unione Europea
prevede che in nome delle quattro libertà fondamentali, tra
cui quella di libera circolazione, possano venire garantiti
effetti diversi a situazioni che a livello nazionale potrebbero
anche essere ignorate: la fattispecie del matrimonio tra le
persone del medesimo sesso ne è uno degli esempi più evidenti.
La medesima fattispecie può suggerire al giurista curioso
analoghe considerazioni per quanto concerne l'ordinamento
statunitense. Pure esso, seppure a condizioni molto diverse,
viaggia su un doppio binario: quello statale, competente per
la materia matrimoniale, e quello federale che conosce il
Defense of Marriage Act (DOMA). Il DOMA è una legge entrata
in vigore nel 1996 durante l'Amministrazione Clinton allo
scopo di "define and protect the institution of marriage".
Esso esplicitamente prevede che il matrimonio possa essere
celebrato soltanto tra un uomo e una donna.
Il
DOMA è al centro di diverse dispute giudiziarie combattute
sia a livello federale sia a livello statale. Infatti, recentemente,
nel febbraio del 2012 la United States District Court for
the Northern District of California, nel caso Golinski v.
United States Office of Personnel Management, ha stabilito
che le coppie coniugate dello stesso sesso non possono essere
discriminate nell'erogazione dei benefici sanitari nei confronti
delle coppie sposate eterosessuali; pertanto il DOMA, che
stabilisce in via legislativa la differenza di sesso tra i
nubendi per l'accesso al matrimonio, è incostituzionale.
Tuttavia, il contenzioso più noto in materia concerne la nota
"Proposition n. 8". Si ricorda che la Proposition n. 8 concerne
il referendum popolare tenutosi nel novembre 2008 sull'introduzione
nella Costituzione dello Stato della California della specifica
previsione che il matrimonio possa essere celebrato solo tra
un uomo e una donna. A questo proposito, la La US Court of
Appeals for the Ninth Circuit nella causa Perry v. Brown ha
stabilito con una maggioranza di due giudici a uno che il
referendum sulla c.d. Proposition n. 8 è incostituzionale
perchè violativo delle Due Process e dell'Equal Protection
Clauses previste dal XIV Emendamento della Costituzione federale.
La questione non è ancora conclusa perchè sono attese ulteriori
impugnazioni tanto alla plenaria del Ninth Circuit quanto
alla Corte Suprema.
*
coordinatrice della Commissione "Diritto
e comparazione" dell'Osservatorio
 
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