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Matrimonio
fra persone dello stesso sesso : quante rondini fanno primavera
?
di
Elena Falletti*
Brevi
considerazioni a seguito delle recenti decisioni in materia
di riconoscimento degli effetti del matrimonio tra persone
dello stesso sesso celebrato all'estero.
Il
dibattito sul diritto all'accesso al matrimonio per le persone
di orientamento omosessuale con una persona dello stesso sesso
è tornato prepotentemente alla ribalta della scena giuridica
e politica del nostro Paese mettendo in rilievo tutte le contraddizioni
esistenti tra la società italiana e la classe politica che
dovrebbe rappresentarla.
La
prima decisione sulla quale ci si concentra, seppur sommariamente,
è Corte di Cassazione, I Sez. (Pres. Luccioli, Rel. Di Palma),
15 marzo 2012, n. 4184. Tale decisione nasce dalla richiesta
di riconoscimento degli effetti di un matrimonio celebrato
tra persone del medesimo sesso ai sensi della legge olandese
nell'ordinamento italiano. La questione centrale riguarda
la presunta contrarietà all'ordine pubblico interno dell'uguaglianza
del sesso della coppia.
Con
questa decisione, la Suprema Corte stabilisce che "(É)
radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità
di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per cosi
dire "naturalistico", della stessa "esistenza" del matrimonio;
in quanto l'interpretazione dell'art. 12 della CEDU operata
dalla Corte europea ha privato di rilevanza giuridica la diversità
di sesso dei nubendi ed ha incluso nell'art. 12 anche il diritto
al matrimonio omosessuale. Tuttavia poichè il citato art.
12 (e l'art.9 della Carta "di Nizza" dei diritti fondamentali
dell'unione europea del 2000-2007) stabilisce che "uomini
e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio
di tale diritto", spetta alle leggi nazionali stabilire se
consentire o meno i matrimoni omosessuali; e non essendo tali
matrimoni riconosciuti dalla legislazione italiana l'ufficiale
di stato civile deve rifiutare la trascrizione in Italia di
un matrimonio omosessuale celebrato all'estero; fermo restando
il diritto delle coppie omosessuali ad una "vita familiare"
ed al riconoscimento di tale diritto negli specifici settori
ove esso risulti rilevante".
Questa
decisione non ha riflessi giuridici immediati perchè, per
evidenti ragioni legate al diritto positivo, non ha raggiunto
il risultato sperato, ovvero il ricoscimento all'interno dell'ordinamento
italiano del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato
all'estero. Ciò nonostante, essa è di capitale importanza
sotto un aspetto di cultura sociale e giuridica, considerato
che sperabilmente è nell'ordine delle cose che il diritto
recepisca il mutamento dei fenomeni sociali.
Nello
specifico, la sentenza in commento si segnala sotto almeno
quattro profili:
1.
Differenza di sesso tra gli sposi: si tratta del punto principale,
con il quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'effetto
della interpretazione della giurisprudenza della Corte di
Strasburgo secondo la quale l'interpretazione dell'art. 12
CEDU non deve essere limitato in tutti i casi al matrimonio
tra persone di sesso opposto. Questo argomento ha quale effetto
l'aver provocato la caduta del postulato implicito della differenza
di sesso tra gli sposi, considerato requisito essenziale a
fondamento dell'istituto matrimoniale. Tale postulato si riflette
sull'esclusione dalla violazione della categoria dell'ordine
pubblico interno di siffatti istituti che all'estero hanno
natura matrimoniale: perciò il matrimonio tra persone dello
stesso sesso non è più "inesistente" per l'ordinamento giuridico
interno. Invero esso si limita ad aderire alla categoria dell'inidoneità
della produzione di effetti nell'ordinamento interno italiano
stante la nota carenza di legislazione sul punto. Siffatta
mancanza è considerata dalla Suprema Corte ormai non più tollerabile
poiché a tali coppie deve essere estesa, se non l'etichetta
"matrimonio", sicuramente gli effetti e le tutele che questo
garantisce sotto tutti i profili giuridici ai membri del consorzio
di natura familiare, indipendentemente dal sesso degli appartenenti
al medesimo.
2.
Ricostruzione delle fonti multilivello sovranazionali. La
sentenza in epigrafe altresì si distingue per l'attenta ricostruzione
dell'efficacia delle fonti sovranazionali come la Dichiarazione
Universale dei diritti umani, la Carta europea per la salvaguardia
dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), il
Patto internazionale dei diritti civili e politici, la Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la giurisprudenza
delle Corti formatasi su di esse, in particolare la Corte
europea dei diritti umani. Nello specifico è possibile ricostruire
tale quadro come segue: l'art. 16 della Dichiarazione Universale,
l'art. 23.2 del Patto internazionale, l'art. 12 CEDU, l'art.
9 della Carta europea riconoscono il matrimonio come diritto
fondamentale ai singoli individui come esseri umani e non
come appartenenti ad un consesso sociale.
Tuttavia tanto l'art. 12 CEDU quanto l'art. 9 della Carta
dei diritti fondamentali della UE consentono agli Stati nazionali
di gestire la realizzazione di tale parificazione: da un lato
attraverso il parametro del "margine di apprezzamento", dall'altro
affermando che tale disciplina è di competenza degli Stati
nazionali. Tale situazione comporta la coesistenza a livello
europeo di esperienze che vanno dal più ampio riconoscimento
all'assoluto divieto dei matrimoni tra persone del medesimo
sesso, tuttavia non è più possibile negare dignità di vita
familiare alla relazione di coppia omosessuale, esattamente
negli stessi termini riconosciuti alla coppia eterosessuale
coniugata.
3. Interazione tra fonti internazionali e previsioni costituzionali.
Di pari pregio è l'operazione effettuata dalla Corte di evidenziare
l'interazione di tali fonti sovranazionali con l'art. 2 della
Costituzione italiana. Su questo punto la Corte di cassazione
si richiama alla notissima sentenza n 138/2010 che seppur
avesse dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità
sollevata da quattro tribunali italiani relativamente all'impossibilità
per le coppie di nubendi dello stesso sesso di poter formalizzare
le loro pubblicazioni di matrimonio, ha comunque riconosciuto
alle medesime coppie la dignità di formazioni sociali come
intese dall'art. 2 della Costituzione ed entro le quali gli
individui svolgono la loro personalità.
Infatti la Corte costituzionale ha affermato che "per formazione
sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o
complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo
della persona nella vita di relazione, nel contesto di una
valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è
da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile
convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta
il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione
di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti
stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i
connessi diritti e doveri" (Corte cost. 15 aprile 2010 n.
138). Collegandosi esplicitamente a questa sentenza del Giudice
delle leggi, la Corte di cassazione sostiene che le persone
omosessuali hanno il diritto fondamentale di veder riconosciuti
effetti giuridici concreti alla loro relazione sentimentale
stabile.
4.
Formalismo concettuale ed efficacia sostanziale. Contestualmente
la Corte di Cassazione si è richiamata alla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti umani, in particolare al caso
Schalk e Kopf contro Austria del 24 giugno 2010, secondo la
quale le coppie formate da persone omosessuali non possono
essere escluse dal godimento dei diritti collegati alla nozione
di "vita familiare" nell'accezione dell'art. 8 CEDU.
A questo proposito la Corte di Strasburgo afferma, e la Corte
di Cassazione condivide, che "(D)ata l'evoluzione [sociale
e giuridica] la Corte [di Strasburgo] ritiene artificiale
sostenere l'opinione che, a differenza di una coppia eterosessuale,
una coppia omosessuale non possa godere della vita familiare
ai fini dell'art. 8. Conseguentemente la relazione dei ricorrenti,
una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione
di fatto, rientra nella nozione di "vita familiare", proprio
come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale
nella stessa situazione".
Secondo i giudici di legittimità risulta quindi evidente che,
seppure politicamente si stia temporeggiando nell'estendere
gli effetti del matrimonio quali vincoli e formalità, i conviventi
omosessuali more uxorio hanno il diritto di vedersi riconosciuti
l'erogazione di servizi assistenziali, previdenziali, sanitari
nonché la capacità di succedere, nei confronti dell'altro
convivente, in tutti i settori della quotidianità dove la
situazione di convivenza è rilevante.
In questo contesto si inserisce l'interessante decisione di
merito - nello specifico si tratta di Tribunale di Reggio
Emilia, 13 febbraio 2012 - che riconosce al coniuge omosessuale
di un cittadino italiano gli effetti del ricongiugimento familiare.
continua
>
*
coordinatrice della Commissione "Diritto
e comparazione" dell'Osservatorio
 
Dossier
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