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23 luglio 2012
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Clausola di diseredazione : il recente orientamento della Cassazione
di Alessandro Maria Ottolina*

< prima parte

La Suprema Corte, aderendo a parte degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che in passato avevano sostenuto la validità della clausola in esame, ha infatti rilevato che le disposizioni patrimoniali previste dall’art. 587 c.c. comma 1 non richiedono che il testamento debba avere necessariamente una funzione attributiva. La Suprema Corte afferma coerentemente che “la clausola di diseredazione integra contenuto tipico del testamento quale atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali”. (8)

Parte della dottrina (9), infatti, già sottolineava che “la diseredazione è comunque atto di disposizione, ove si intenda quest’ultimo termine come assetto del patrimonio del testatore”. In tale senso la locuzione “disporre” prevista nella norma cui sopra non significherebbe solo attribuire, bensì più in genearle “dare un assetto al proprio patrimonio” potendo altresì contenere “una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva”, principio coerentemente richiamato dalla Cassazione in commento. La Cassazione fonda tale ammissibilità anche ai fini di salvaguardia della libertà e sovranità della volontà del testatore10, richiamando la dottrina (11) secondo la quale nel sistema successorio non vi sia alcuna norma di legge che vieti espressamente la clausola di diseredazione.

Risulta infine interessante l’ulteriore motivazione, prettamente pratica ma altamente opportuna, addotta dalla Suprema Corte e consistente nell’evidenziare che il medesimo effetto della clausola in esame possa essere conseguito - per i successibili ex lege non legittimari - con la sicuramente lecita pretermissione, tecnica testamentaria consistente nella previsione di sostituzioni a catena.(12)

All’esito di quanto illustrato nella citata sentenza, pertanto, la Corte di Cassazione ammette sia la possibilità di prevedere una disposizione meramente negativa volta ad impedire la vocazione legale sia la validità del testamento avente quale contenuto solamente una clausola di diseredazione.

Si rileva, tuttavia, che il Supremo Collegio non scioglie definitivamente i profili di operatività della clausola de qua in ordine al diritto di rappresentazione previsto dall’art. 467 e ss. cc., pur ammettendo già chiaramente la possibilità di esclusione diretta del diritto di rappresentazione teorizzata da un autorevole autore (13). Sul punto, parte della dottrina (14) e della giurisprudenza (15) hanno infatti ritenuto la clausola di diseredazione non impeditiva dell’operatività della rappresentazione a favore dei discendenti del diseredato, al pari della indegnità a succedere; tuttavia si segnalano anche opinioni contrarie della dottrina più risalente (16), volte a sostenere che la diseredazione, ove ammissibile, operi quale automatico impedimento all’operare anche della rappresentazione.

Preme sottolineare infine che quanto sopra illustrato non spiega la sua efficacia in ordine ai soggetti legittimari, per i quali una clausola di diseredazione non sarebbe comunque valida, anche alla luce dei nuovi orientamenti della Suprema Corte qui in esame. Tale previsione, quale peso apposto alla quota di legittima, sarebbe automaticamente nulla ai sensi dell’549 c.c.. In ordine a tali soggetti, dunque, non rimane all'interprete altra soluzione che suggerire di ricorrere alla tecnica testamentaria della pretermissione - come sopra già citata - rendendo necessariamente edotto il testatore della possibilità in ogni caso per il legittimario escluso di ricorrere all’azione di riduzione al fine di rendere inefficaci nei suoi confronti le sostituzioni operate per ottenere conseguentemente la propria quota di riserva.

All’esito di quanto sopra illustrato, pertanto, non si può che accogliere positivamente il risultato a cui la Suprema Corte è a oggi giunta, soprattutto alla luce delle costanti esigenze e richieste dei soggetti interessati a regolare compiutamente la propria successione, anche mediante disposizioni negative.

18 DI MARZIO, La clausola di diseredazione è valida, Pluris, CEDAM, 2012; la Suprema Corte aggiunge infatti anche ad ulteriore conferma: “Altre volte, d'altronde, il nostro legislatore ha concepito disposizioni di contenuto certamente patrimoniale, che non implicano attribuzioni in senso tecnico e che possono genericamente farsi rientrare nella nozione di "atto dispositivo" del proprio patrimonio ex art. 587 c.c., comma 1, avendo utilizzato il termine "disposizione" nel senso riferito in questa sede (in materia di dispensa da collazione, di assegno divisionale semplice, di onere testamentario, di ripartizione dei debiti ereditari, di disposizione contraria alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, di disposizione a favore dell'anima e di divieti testamentari di divisione).” Corte Cass. n. 8352 del 25 maggio 2012.

9 CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, 200, cit.

10 Letteralmente così la Suprema corte: “L'ammissibilità della clausola diseredativa, quale autonoma disposizione negativa, appare, infine, in linea con l'ampio riconoscimento alla libertà e alla sovranità del testatore compiuto dal legislatore, che in altri ambiti del diritto successorio ha ammesso un'efficacia negativa del negozio testamentario” Corte Cass. n. 8352 del 25 maggio 2012.

11 CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, 200, cit.

12 Viene infatti sottolineato dalla Cassazione: “Tuttavia, se si riconosce che il testatore possa disporre di tutti i suoi beni escludendo in tutto o in parte i successori legittimi, non si vede per quale ragione non possa, con un'espressa e apposita dichiarazione, limitarsi ad escludere un successibile ex lege mediante una disposizione negativa dei propri beni.” Corte Cass. n. 8352 del 25 maggio 2012.

13 Cass. n. 8352 del 25 maggio 2012: nella motivazione ove sostenuto che “il testatore può inoltre modificare le norme che la legge pone alla delazione successiva, escludendo l'operatività del diritto di rappresentazione a favore dei pro-pri congiunti con la previsione di più sostituzioni ordinarie o, addirittura, con un'esclusione diretta” e FERRI, Successioni in generale, artt. 456-511, 181.

14 BIN, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento, Torino, 1996, 273; BIGLIAZZI- GERI, Successioni testamentarie, Art. 587-600, in Comm. Cod. Civ. a cura di Sialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, 98

15 Cass. 14 ottobre 1955, n. 3158; Cass. 23 novembre 1982, n. 6339; Cass. 14 dicembre 1996 n. 11195.

16 TRABUCCHI, Esclusione testamentaria degli eredi e del diritto di rappresentazione, in Giur. It., 1955, I, 2, 749 ss.; AZZARITI, Le successioni e le donazione, Napoli, 1990, 1203.

* avvocato, foro di Milano


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