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Clausola
di diseredazione : il recente orientamento della Cassazione
di
Alessandro Maria Ottolina*
< prima parte
La
Suprema Corte, aderendo a parte degli orientamenti dottrinali
e giurisprudenziali che in passato avevano sostenuto la validità
della clausola in esame, ha infatti rilevato che le disposizioni
patrimoniali previste dall’art. 587 c.c. comma 1 non richiedono
che il testamento debba avere necessariamente una funzione
attributiva. La Suprema Corte afferma coerentemente che “la
clausola di diseredazione integra contenuto tipico del testamento
quale atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo
espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali”.
(8)
Parte della dottrina (9), infatti, già sottolineava che “la
diseredazione è comunque atto di disposizione, ove si intenda
quest’ultimo termine come assetto del patrimonio del testatore”.
In tale senso la locuzione “disporre” prevista nella norma
cui sopra non significherebbe solo attribuire, bensì più in
genearle “dare un assetto al proprio patrimonio” potendo altresì
contenere “una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva”,
principio coerentemente richiamato dalla Cassazione in commento.
La
Cassazione fonda tale ammissibilità anche ai fini di salvaguardia
della libertà e sovranità della volontà del testatore10, richiamando
la dottrina (11) secondo la quale nel sistema successorio
non vi sia alcuna norma di legge che vieti espressamente la
clausola di diseredazione.
Risulta
infine interessante l’ulteriore motivazione, prettamente pratica
ma altamente opportuna, addotta dalla Suprema Corte e consistente
nell’evidenziare che il medesimo effetto della clausola in
esame possa essere conseguito - per i successibili ex lege
non legittimari - con la sicuramente lecita pretermissione,
tecnica testamentaria consistente nella previsione di sostituzioni
a catena.(12)
All’esito di quanto illustrato nella citata sentenza, pertanto,
la Corte di Cassazione ammette sia la possibilità di prevedere
una disposizione meramente negativa volta ad impedire la vocazione
legale sia la validità del testamento avente quale contenuto
solamente una clausola di diseredazione.
Si
rileva, tuttavia, che il Supremo Collegio non scioglie definitivamente
i profili di operatività della clausola de qua in ordine al
diritto di rappresentazione previsto dall’art. 467 e ss. cc.,
pur ammettendo già chiaramente la possibilità di esclusione
diretta del diritto di rappresentazione teorizzata da un autorevole
autore (13). Sul
punto, parte della dottrina (14) e della giurisprudenza (15)
hanno infatti ritenuto la clausola di diseredazione non impeditiva
dell’operatività della rappresentazione a favore dei discendenti
del diseredato, al pari della indegnità a succedere; tuttavia
si segnalano anche opinioni contrarie della dottrina più risalente
(16), volte a sostenere che la diseredazione, ove ammissibile,
operi quale automatico impedimento all’operare anche della
rappresentazione.
Preme
sottolineare infine che quanto sopra illustrato non spiega
la sua efficacia in ordine ai soggetti legittimari, per i
quali una clausola di diseredazione non sarebbe comunque valida,
anche alla luce dei nuovi orientamenti della Suprema Corte
qui in esame. Tale previsione, quale peso apposto alla quota
di legittima, sarebbe automaticamente nulla ai sensi dell’549
c.c.. In
ordine a tali soggetti, dunque, non rimane all'interprete
altra soluzione che suggerire di ricorrere alla tecnica testamentaria
della pretermissione - come sopra già citata - rendendo necessariamente
edotto il testatore della possibilità in ogni caso per il
legittimario escluso di ricorrere all’azione di riduzione
al fine di rendere inefficaci nei suoi confronti le sostituzioni
operate per ottenere conseguentemente la propria quota di
riserva.
All’esito
di quanto sopra illustrato, pertanto, non si può che accogliere
positivamente il risultato a cui la Suprema Corte è a oggi
giunta, soprattutto alla luce delle costanti esigenze e richieste
dei soggetti interessati a regolare compiutamente la propria
successione, anche mediante disposizioni negative.
18 DI MARZIO, La clausola di diseredazione
è valida, Pluris, CEDAM, 2012; la Suprema Corte aggiunge infatti
anche ad ulteriore conferma: “Altre volte, d'altronde,
il nostro legislatore ha concepito disposizioni di contenuto
certamente patrimoniale, che non implicano attribuzioni in
senso tecnico e che possono genericamente farsi rientrare
nella nozione di "atto dispositivo" del proprio patrimonio
ex art. 587 c.c., comma 1, avendo utilizzato il termine "disposizione"
nel senso riferito in questa sede (in materia di dispensa
da collazione, di assegno divisionale semplice, di onere testamentario,
di ripartizione dei debiti ereditari, di disposizione contraria
alla costituzione di servitù per destinazione del padre di
famiglia, di disposizione a favore dell'anima e di divieti
testamentari di divisione).” Corte Cass. n. 8352 del 25
maggio 2012.
9 CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, 200, cit.
10
Letteralmente così la Suprema corte: “L'ammissibilità della
clausola diseredativa, quale autonoma disposizione negativa,
appare, infine, in linea con l'ampio riconoscimento alla libertà
e alla sovranità del testatore compiuto dal legislatore, che
in altri ambiti del diritto successorio ha ammesso un'efficacia
negativa del negozio testamentario” Corte Cass. n. 8352
del 25 maggio 2012.
11
CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, 200, cit.
12
Viene infatti sottolineato dalla Cassazione: “Tuttavia,
se si riconosce che il testatore possa disporre di tutti i
suoi beni escludendo in tutto o in parte i successori legittimi,
non si vede per quale ragione non possa, con un'espressa e
apposita dichiarazione, limitarsi ad escludere un successibile
ex lege mediante una disposizione negativa dei propri beni.”
Corte Cass. n. 8352 del 25 maggio 2012.
13 Cass. n. 8352 del 25 maggio 2012: nella motivazione ove
sostenuto che “il testatore può inoltre modificare le norme
che la legge pone alla delazione successiva, escludendo l'operatività
del diritto di rappresentazione a favore dei pro-pri congiunti
con la previsione di più sostituzioni ordinarie o, addirittura,
con un'esclusione diretta” e FERRI, Successioni in generale,
artt. 456-511, 181.
14
BIN, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto
del testamento, Torino, 1996, 273; BIGLIAZZI- GERI, Successioni
testamentarie, Art. 587-600, in Comm. Cod. Civ. a cura di
Sialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, 98
15
Cass. 14 ottobre 1955, n. 3158; Cass. 23 novembre 1982, n.
6339; Cass. 14 dicembre 1996 n. 11195.
16 TRABUCCHI, Esclusione testamentaria degli eredi e del diritto
di rappresentazione, in Giur. It., 1955, I, 2, 749 ss.; AZZARITI,
Le successioni e le donazione, Napoli, 1990, 1203.
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avvocato, foro di Milano
Dossier
giustizia
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