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Cassazione
: prostituta straniera che mente giustificata da caso di necessità
di
Annalisa Gasparre*
Nel
contesto caratterizzato da sfruttamento della prostituzione,
sussiste la scriminante dello stato di necessità della straniera
che fornisce false generalità.
Cassazione penale, sez. III, sent. n. 19225 del 15 febbraio
2012 – depositata il 21 maggio 2012 Pres. Mannino – Relatore
Mulliri
La Suprema Corte ha riconosciuto che è scriminata la condotta
della prostituta che, fermata da autorità di polizia, in sede
di identificazione fornisce false generalità.
La
donna – anch’essa prostituta – era stata accusata di agevolazione
e sfruttamento della prostituzione di una minore, ma da quella
pesante imputazione era stata pienamente assolta. Anzi, il
processo aveva consentito di fare luce sullo stato di soggezione
di cui la donna stessa era vittima. Nella
sentenza di merito, che la Cassazione richiama in un passaggio,
si legge chiaramente che la donna “non condivideva la criminosa
attività di sfruttamento della prostituzione svolta in (omissis)
dal (omissis), ma che ne era una delle vittime”.
Anche
la condotta di “mentire” davanti alle forze di polizia, dando
false generalità, rientrava tra le modalità imposte alla donna
dal suo sfruttatore. La donna aveva mentito circa la propria
identità persino in vista di un intervento chirurgico. Dice
la Corte che la menzogna “era una sorta di abito mentale
indotto dalla complessiva condizione di subornazione”
nella quale la donna viveva, coś come le altre ragazze costrette
a prostituirsi, vivevano e si rapportavano, quindi non solo
nei confronti delle forze dell’ordine, ma addirittura anche
tra di loro.
Partendo
dal contesto di grave soggezione morale e materiale, secondo
la Corte il comportamento di fornire false generalità – che
integrava i requisiti oggettivi del reato – era necessitato
dal timore di esporre a pericolo la propria vita e quella
dei familiari, dunque scriminata ai sensi dell’art. 54 c.p.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
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