Cassazione
: non è resistenza a pubblico ufficiale se protesta
successiva ai fatti
di
Annalisa Gasparre*
Reclamare
contro le Forze dell’Ordine in una situazione che appare quale
sopraffazione gratuitamente violenta di un terzo individuo
non costituisce resistenza a pubblico ufficiale, neppure se
la protesta contro l’atto già compiuto è corposa.
Cassazione
penale, sez. VI, sent. n. 4691 del 02/02/2012 dep. 03/02/2012
Pres. A.S. Agrò
L’imputato
era stato ritenuto responsabile del delitto di resistenza
a pubblico ufficiale, per aver contestato verbalmente l’opportunità
di ammanettare una giovane donna, asserendo che tale misura
che le Forze dell’Ordine avevano posto in essere fosse del
tutto sproporzionata in riferimento alla situazione quale
appariva.
In
primo grado, veniva riconosciuta l’attenuante di aver agito
per particolari valori morali e sociali, connotando implicitamente
l’intervento di finalità civica. La Cassazione annulla senza
rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce
reato.
Rileva la Suprema Corte che già nella sentenza impugnata –
che ha annotato gli accertamenti di merito come emersi nel
processo – l’imputato era intervenuto “dopo che gli agenti
avevano provveduto ad ammanettare la giovane donna”.
A tale dato temporale – che già depone per l’insussistenza
del fatto, atteso che il reato si configura con il dolo specifico
di impedire il compimento di un atto da parte del pubblico
ufficiale –, si aggiunge l’avvenuto riconoscimento delle attenuanti
concesse, di talché se ne desume che l’intervento dell’imputato
“fosse stato determinato da quella che, a un soggetto all’oscuro
della situazione anteatta, doveva apparire una sopraffazione
gratuitamente violenta in danno di una persona debole”.
Conclude
la Corte affermando come la condotta dell’imputato non possa
ritenersi sorretta da una “volontà di ostacolare un atto
di ufficio, ma da quello di protestare, sia pure in maniera
corposa, contro un atto già compiuto”.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
La
sentenza
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