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20 febbraio 2012
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Cassazione : umanita' nell'esecuzione della pena
di Annalisa Gasparre*

UMANITA’ NELL’ESECUZIONE DELLA PENA. Cass. 37106/2011 Il condannato per reati in materia di stupefacenti e di armi ammalato di tumore chiede il differimento della pena. Deve prevalere il senso di umanità della pena sancito dall’art. 27 Cost.

Cass. pen. Sez. I sent. n. 37106 del 14/10/2011

È possibile differire l’esecuzione della pena comminata all’esito di un processo nel caso in cui la pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di un soggetto in condizioni di grave infermità fisica. Lo prevede l’art. 147 c.p.

Si tratta di una facoltà, diversamente da quanto prevede il precedente art. 146 c.p., che parla invece di obbligatorietà del differimento per la pena che debba eseguirsi nei confronti di donna incinta, o di madre di infante di età inferiore ad anni uno o di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertata, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma investito dell’istanza di differimento dell’esecuzione aveva pronunciato ordinanza con cui riteneva “insussistente una situazione di incompatibilità con il regime carcerario” (la patologia principale del condannato era costituita dagli esiti dell’operazione di gastrectomia totale del 2004 per patologia tumorale; dai recenti esami il marker tumorale CEA risultava parzialmente alterato). Secondo il Tribunale “la patologia attualmente non richiede speciali terapie che non siano disponibili in istituto, atteso che appare cronica ed attualmente ad andamento stazionario; inoltre, il controllo per la diagnosi precoce di recidive tumorali, anche tenendo conto dell’epoca risalente della prima manifestazione della malattia tumorale, può limitarsi ad esami radiografici ed ematici con cadenza annuale”.

Non mancava di rilevare il Tribunale di Sorveglianza come si potesse registrare “l’assenza di un rilevante profilo di pericolosità sociale tenuto conto del carattere episodico del reato commesso e del comportamento corretto successivo al reato ormai risalente a tredici anni”. Ciò malgrado, secondo il Tribunale “non ricorrevano i presupposti per il differimento della esecuzione della pena”.

Ad avviso del condannato ricorrente, il Tribunale non aveva considerato il peggioramento delle condizioni cliniche che lasciavano ipotizzare ragionevolmente la ripresa della “malattia che difficilmente potrebbe trovare possibilità di cure adeguate in ambiente carcerario”.

Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione richiama l’interpretazione di legittimità dell’art. 147 c.p. che ha chiarito come per comprendere il significato della locuzione “in condizioni di grave infermità fisica” di cui alla norma sostanziale, occorre illuminarne il contenuto avvalendosi della norma costituzionale ex art. 27 Cost. La gravità dell’infermità fisica va rapportata al senso di umanità con cui l’espiazione della pena non può contrastare. Afferma, poi, la richiamata giurisprudenza di legittimità che le patologie che incombono sul condannato sono gravi quando non siano suscettibili di adeguate cure nello stato di detenzione, nel bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Cass. pen. Sez. I, n. 17947, 30/03/2004, Vastante).

Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza, illogicamente, pur avendo dato atto della “rilevanza della diagnosi e cura precoce della recidiva tumorale” aggiungendo che “nel caso concreto tanto può essere garantito attraverso i controlli radiografici ed ematici”, e che la relazione sanitaria in atti “attesta le difficoltà di effettuare i controlli a causa di ritardi nelle liste di attesa e di carenza di personale”, giunge poi – inspiegabilmente – alla conclusione che la patologia del condannato non richiede terapie che non siano disponibili in istituto, così rigettando l’istanza di differimento della pena.

Provvedimento che la Suprema Corte ha invece annullato con rinvio per nuovo esame che si informi al principio di umanità nell’esecuzione della pena e valuti, nel caso concreto, tenuto conto sia della malattia (anche nel dinamismo patologico) sia delle difficoltà di cura per la persona ristretta, bilanciando le necessità di cura con la tutela della collettività, affievolite, nel caso concreto, come peraltro già riconosciuto dal Tribunale, da una ridotta accertata pericolosità sociale per il condannato.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


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La sentenza

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