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Cassazione
: umanita' nell'esecuzione della pena
di
Annalisa Gasparre*
UMANITA’
NELL’ESECUZIONE DELLA PENA. Cass. 37106/2011 Il condannato
per reati in materia di stupefacenti e di armi ammalato di
tumore chiede il differimento della pena. Deve prevalere il
senso di umanità della pena sancito dall’art. 27 Cost.
Cass. pen. Sez. I sent. n. 37106 del 14/10/2011
È
possibile differire l’esecuzione della pena comminata all’esito
di un processo nel caso in cui la pena restrittiva della libertà
personale deve essere eseguita nei confronti di un soggetto
in condizioni di grave infermità fisica. Lo prevede l’art.
147 c.p.
Si tratta di una facoltà, diversamente da quanto prevede il
precedente art. 146 c.p., che parla invece di obbligatorietà
del differimento per la pena che debba eseguirsi nei confronti
di donna incinta, o di madre di infante di età inferiore ad
anni uno o di persona affetta da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria accertata, ovvero da altra malattia
particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni
di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione,
quando la persona si trova in una fase della malattia così
avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili
e alle terapie curative.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma investito dell’istanza
di differimento dell’esecuzione aveva pronunciato ordinanza
con cui riteneva “insussistente una situazione di incompatibilità
con il regime carcerario” (la patologia principale del
condannato era costituita dagli esiti dell’operazione di gastrectomia
totale del 2004 per patologia tumorale; dai recenti esami
il marker tumorale CEA risultava parzialmente alterato). Secondo
il Tribunale “la patologia attualmente non richiede speciali
terapie che non siano disponibili in istituto, atteso che
appare cronica ed attualmente ad andamento stazionario; inoltre,
il controllo per la diagnosi precoce di recidive tumorali,
anche tenendo conto dell’epoca risalente della prima manifestazione
della malattia tumorale, può limitarsi ad esami radiografici
ed ematici con cadenza annuale”.
Non
mancava di rilevare il Tribunale di Sorveglianza come si potesse
registrare “l’assenza di un rilevante profilo di pericolosità
sociale tenuto conto del carattere episodico del reato commesso
e del comportamento corretto successivo al reato ormai risalente
a tredici anni”. Ciò malgrado, secondo il Tribunale “non
ricorrevano i presupposti per il differimento della esecuzione
della pena”.
Ad
avviso del condannato ricorrente, il Tribunale non aveva considerato
il peggioramento delle condizioni cliniche che lasciavano
ipotizzare ragionevolmente la ripresa della “malattia che
difficilmente potrebbe trovare possibilità di cure adeguate
in ambiente carcerario”.
Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione richiama l’interpretazione
di legittimità dell’art. 147 c.p. che ha chiarito come per
comprendere il significato della locuzione “in condizioni
di grave infermità fisica” di cui alla norma sostanziale,
occorre illuminarne il contenuto avvalendosi della norma costituzionale
ex art. 27 Cost. La gravità dell’infermità fisica va rapportata
al senso di umanità con cui l’espiazione della pena non può
contrastare. Afferma,
poi, la richiamata giurisprudenza di legittimità che le patologie
che incombono sul condannato sono gravi quando non siano suscettibili
di adeguate cure nello stato di detenzione, nel bilanciamento
tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato
e le esigenze di sicurezza della collettività (Cass. pen.
Sez. I, n. 17947, 30/03/2004, Vastante).
Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza, illogicamente,
pur avendo dato atto della “rilevanza della diagnosi e
cura precoce della recidiva tumorale” aggiungendo che
“nel caso concreto tanto può essere garantito attraverso
i controlli radiografici ed ematici”, e che la relazione
sanitaria in atti “attesta le difficoltà di effettuare
i controlli a causa di ritardi nelle liste di attesa e di
carenza di personale”, giunge poi – inspiegabilmente –
alla conclusione che la patologia del condannato non richiede
terapie che non siano disponibili in istituto, così rigettando
l’istanza di differimento della pena.
Provvedimento
che la Suprema Corte ha invece annullato con rinvio per nuovo
esame che si informi al principio di umanità nell’esecuzione
della pena e valuti, nel caso concreto, tenuto conto sia della
malattia (anche nel dinamismo patologico) sia delle difficoltà
di cura per la persona ristretta, bilanciando le necessità
di cura con la tutela della collettività, affievolite, nel
caso concreto, come peraltro già riconosciuto dal Tribunale,
da una ridotta accertata pericolosità sociale per il condannato.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
La
sentenza
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