|
Privacy
: dalla UE nuova proposta di normativa
di
Gabriella Mira Marq*
Il
25 gennaio la Commissione europea ha presentato ufficialmente
le proposte relative al nuovo quadro giuridico europeo in
materia di protezione dei dati. Si tratta di un Regolamento,
che andrà a sostituire la direttiva 95/46/CE, e di una Direttiva
che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia
e di polizia (attualmente esclusi dal campo di applicazione
della direttiva 95/46/CE). Va ricordato che i regolamenti
UE sono immediatamente esecutivi, non necessitando di recepimento
da parte degli Stati membri, a differenza delle direttive.
Per lo stesso motivo essi possono garantire una maggiore armonizzazione
a livello dell'intera UE.
Di
seguito le maggiori novità della proposta di Regolamento:
•
restano ferme le definizioni fondamentali, ma con alcune significative
aggiunte (dato genetico, dato biometrico);
•
viene introdotto il principio dell'applicazione del diritto
UE anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'UE,
se relativi all'offerta di beni o servizi a cittadini UE o
tali da consentire il monitoraggio dei comportamenti di cittadini
UE;
• si stabilisce il diritto degli interessati alla "portabilità
del dato" (ad. es. nel caso in cui si intendesse trasferire
i propri dati da un social network ad un altro);
•
scompare l'obbligo per i titolari di notificare i trattamenti
di dati personali, sostituito da quello di nominare un "data
protection officer" (incaricato della protezione dati, secondo
la terminologia della direttiva 95/46) per tutti i soggetti
pubblici e per quelli privati al di sopra di un certo numero
di dipendenti;
• viene introdotto il requisito del "privacy impact assessment"
(valutazione dell'impatto-privacy) oltre al principio generale
detto "privacy by design" (cioè la previsione di misure a
protezione dei dati già al momento della progettazione di
un prodotto o di un software);
•
si stabilisce l'obbligo per tutti i titolari di notificare
all'autorità competente le violazioni dei dati personali ("personal
data breaches");
•
si fissano più specificamente poteri (anche sanzionatori)
e requisiti di indipendenza delle autorità nazionali di controllo,
il cui parere sarà indispensabile qualora si intendano adottare
strumenti normativi, comprese le leggi, che impattino sulla
protezione dei dati personali.
Per
quanto riguarda la proposta di Direttiva, essa sostituirà,
una volta adottata, la Decisione-Quadro (la 2008/977/GAI)
attualmente in vigore che disciplina i trattamenti di dati
da parte delle autorità giudiziarie e di polizia. Va sottolineato
che le disposizioni della Direttiva si applicheranno, in via
generale, a tutti i trattamenti di dati personali svolti in
uno Stato Membro per tali finalità "istituzionali", mentre
la Decisione-Quadro disciplina esclusivamente lo scambio di
dati fra autorità competenti degli Stati Membri ed il trattamento
successivo dei dati scambiati in tale contesto.
La
Direttiva riprende l'impostazione del Regolamento che richiama
in molte delle sue previsioni, a cominciare dalle definizioni
di interessato, dato personale, trattamento, titolare del
trattamento ecc.. Essa contiene, tuttavia, disposizioni specifiche
sulle responsabilità dei titolari e sugli obblighi che ad
essi incombono in materia di trasparenza ed accesso, e fissa
i criteri di legittimità dei trattamenti in oggetto nonché
i meccanismi di mutua cooperazione e i poteri delle autorità
nazionali di controllo. Le sue disposizioni dovranno essere
recepite attraverso apposite norme nazionali.
L'iter
per l'approvazione definitiva dei due strumenti normativi
proposti comporterà l'intervento congiunto di Parlamento europeo
e Consiglio UE in base alla procedura detta di "codecisione"
(ora definita dal Trattato di Lisbona "procedura legislativa").
*
si ringrazia Michelangelo Pisano
 
Dossier
Europa
|