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19 gennaio 2012
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Cassazione : si' a sequestro preventivo di web contenente frasi denigratorie
di Annalisa Gasparre*

Sequestro preventivo del sito web dove siano contenute considerazioni denigratorie.

Nota a sentenza Cass. pen. Sez. V n. 46504 del 14.12.2011

Ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali la V sezione penale della Cassazione confermando l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Torino rigettava l’appello proposto dall’indagato avverso il provvedimento di sequestro preventivo del sito internet (omissis) disposto dal GIP.

La vicenda trae origine da un rapporto professionale naufragato nella critica aspra che aveva portato l’indagato a riportare sul proprio sito considerazioni denigratorie nei confronti di una professionista, addirittura ponendo in dubbio il possesso dei necessari titoli abilitativi a svolgere la professione forense.

Inizialmente era stato disposto il sequestro della sola pagina contenente le espressioni diffamatorie, ma in un secondo momento la misura cautelare era stata estesa all’intero sito, perché ne era seguito l’inserimento di altro testo parimenti denigratorio per la persona offesa. La condotta che seguiva al primo provvedimento confermava la sussistenza del periculum in mora.

Priva di pregio la difesa che sosteneva essersi verificata una omessa valutazione del grave ed irreparabile danno “cagionato all’attività istituzionale, di meritoria rilevanza sociale, del sito” come pure l’assunto di un asserita inammissibilità di sequestro preventivo di un sito web, in quanto la misura cautelare imporrebbe un vincolo di indisponibilità ostativo nei confronti di chiunque.

Circa la prima questione, ad avviso dei giudici di legittimità non vi erano dubbi “in ordine alla valenza francamente denigratoria del contenuto delle pagine elettroniche”. “Concreto era il pericolo di reiterazione della condotta illecito”, considerato anche il primo sequestro le cui finalità erano state eluse dall’indagato.

Relativamente, poi, alla seconda questione, che pareva “adombrare un conflitto di tutele tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero” (art. 21 Cost.) e la possibilità di sequestrare lo strumento-veicolo attraverso cui detto pensiero (pure gratuitamente dannoso, quindi illecito) viene manifestato, la Cassazione si è trovata costretta ad osservare che “la manifestazione del pensiero, a prescindere dal mezzo utilizzato, non può essere garantita anche per consumare reati”.

Richiamati infine i noti principi attraverso cui “testare la liceità della pubblicazione” (notizia vera, limite di continenza, interesse effettivo dei consociati a conoscerla), la Corte afferma che il web non costituisce una “zona franca”, come tale “immune dalla giurisdizione penale”.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


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Internet tra libertà e diritti

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