|
Cassazione
: si' a sequestro preventivo di web contenente frasi denigratorie
di
Annalisa Gasparre*
Sequestro
preventivo del sito web dove siano contenute considerazioni
denigratorie.
Nota a sentenza Cass. pen. Sez. V n. 46504 del 14.12.2011
Ha
rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento
delle spese processuali la V sezione penale della Cassazione
confermando l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di
Torino rigettava l’appello proposto dall’indagato avverso
il provvedimento di sequestro preventivo del sito internet
(omissis) disposto dal GIP.
La
vicenda trae origine da un rapporto professionale naufragato
nella critica aspra che aveva portato l’indagato a riportare
sul proprio sito considerazioni denigratorie nei confronti
di una professionista, addirittura ponendo in dubbio il possesso
dei necessari titoli abilitativi a svolgere la professione
forense.
Inizialmente
era stato disposto il sequestro della sola pagina contenente
le espressioni diffamatorie, ma in un secondo momento la misura
cautelare era stata estesa all’intero sito, perché ne era
seguito l’inserimento di altro testo parimenti denigratorio
per la persona offesa. La condotta che seguiva al primo provvedimento
confermava la sussistenza del periculum in mora.
Priva
di pregio la difesa che sosteneva essersi verificata una omessa
valutazione del grave ed irreparabile danno “cagionato
all’attività istituzionale, di meritoria rilevanza sociale,
del sito” come pure l’assunto di un asserita inammissibilità
di sequestro preventivo di un sito web, in quanto la misura
cautelare imporrebbe un vincolo di indisponibilità ostativo
nei confronti di chiunque.
Circa
la prima questione, ad avviso dei giudici di legittimità non
vi erano dubbi “in ordine alla valenza francamente denigratoria
del contenuto delle pagine elettroniche”.
“Concreto era il pericolo di reiterazione della condotta illecito”,
considerato anche il primo sequestro le cui finalità erano
state eluse dall’indagato.
Relativamente, poi, alla seconda questione, che pareva “adombrare
un conflitto di tutele tra il diritto alla libera manifestazione
del pensiero” (art. 21 Cost.) e la possibilità di sequestrare
lo strumento-veicolo attraverso cui detto pensiero (pure gratuitamente
dannoso, quindi illecito) viene manifestato, la Cassazione
si è trovata costretta ad osservare che “la manifestazione
del pensiero, a prescindere dal mezzo utilizzato, non può
essere garantita anche per consumare reati”.
Richiamati infine i noti principi attraverso cui “testare
la liceità della pubblicazione” (notizia vera, limite
di continenza, interesse effettivo dei consociati a conoscerla),
la Corte afferma che il web non costituisce una “zona franca”,
come tale “immune dalla giurisdizione penale”.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
Internet
tra libertà e diritti
|