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Sesso
tra coniugi : quando e' reato
di
Annalisa Gasparre*
A
margine delle sentenze Cassazione penale n. 29514 (dep. 22
luglio 2011) – n. 36073 (dep. 5 ottobre 2011) – 39228 (dep.
28 ottobre 2011)
L’illecito
non è però la violazione del “dovere coniugale”. Che
i giudici della Suprema Corte si siano dovuti addentrare nell’intimità
delle pareti domestiche e addirittura della camera da letto
non stupisce né scandalizza più di tanto se si pensa che tra
le lenzuola sono stati commessi reati.
Una prima vicenda è quella che si consumava nel circondario
del Tribunale di Pavia. Il marito veniva condannato per violenza
sessuale. Eccepiva l’imputato che gli atti contestati sarebbero
stati frutto di consenso tra i coniugi, quasi che il rapporto
di coniugio giustificasse le pretese sessuali che – contrariamente
a quanto asserito dalla difesa – si erano caratterizzate anche
per maltrattamenti e lesioni volontarie, a riprova della esplicita
e manifesta volontà contraria della moglie offesa dal reato
(Cass. pen. n. 29514/2011).
Ancora
violenza sessuale il reato accertato dal Tribunale di Monza
a carico dell’uomo che aveva costretto con la violenza la
convivente a praticare rapporti orali e anali contro la sua
volontà. Il rapporto tra i due era entrato in crisi e la donna
aveva iniziato ad opporre un fermo dissenso ad accontentare
le richieste del partner di avere rapporti sessuali non tradizionali.
Ciò malgrado, veniva accertate quattro occasioni in cui l’uomo
si avvaleva “della propria forza fisica per ottenere dalla
donna la sottomissione”.
Motivando in punto attendibilità, la Cassazione afferma che
questa deve ritenersi “congruamente motivata dai giudici
di merito sulla base della linearità e coerenza del racconto,
avendo la donna dato atto senza reticenza della lunga relazione
intrattenuta con l’uomo e chiarito come il proprio atteggiamento
di disponibilità si fosse modificato dopo che era venuto meno
l’originario innamoramento, che la aveva indotta ad accettare
anche pratiche sessuali non del tutto gradite, fino a pervenire
ad un vero e proprio dissenso (omissis) che l’imputato aveva
evidentemente ritenuto di poter superare forzando la donna”
(Cass. pen. 36073/2011).
Per
il reato di maltrattamenti in famiglia veniva investita l’autorità
giudiziaria del Tribunale di Roma, per giudicare l’uomo accusato
di aver usato violenza nei confronti della moglie nell’ambito
di rapporti sadomaso. L’uomo aveva costretto la moglie a “rapporti
di tipo sadomasochista con molteplici inversioni di ruolo”.
La
Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito,
argomentando che malgrado la donna non avesse carattere remissivo
e avesse anche accettato qualche volta tali rapporti, ciò
non evitava una situazione di debolezza e fragilità dei confronti
del marito, non giustificata dalle peculiarità dei rapporti
di tipo sadomasochista. Inoltre, in punto elemento soggettivo,
si sottolineava che le condotte erano sorrette da “un atteggiamento
mentale di vero e proprio disprezzo nei confronti della moglie”
(Cass. pen. n. 39228/2011).
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
Maltrattamenti
in famiglia anche se la convivenza e' more uxorio
Etica
e famiglia
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