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17 gennaio 2012
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Sesso tra coniugi : quando e' reato
di Annalisa Gasparre*

A margine delle sentenze Cassazione penale n. 29514 (dep. 22 luglio 2011) – n. 36073 (dep. 5 ottobre 2011) – 39228 (dep. 28 ottobre 2011)

L’illecito non è però la violazione del “dovere coniugale”. Che i giudici della Suprema Corte si siano dovuti addentrare nell’intimità delle pareti domestiche e addirittura della camera da letto non stupisce né scandalizza più di tanto se si pensa che tra le lenzuola sono stati commessi reati.

Una prima vicenda è quella che si consumava nel circondario del Tribunale di Pavia. Il marito veniva condannato per violenza sessuale. Eccepiva l’imputato che gli atti contestati sarebbero stati frutto di consenso tra i coniugi, quasi che il rapporto di coniugio giustificasse le pretese sessuali che – contrariamente a quanto asserito dalla difesa – si erano caratterizzate anche per maltrattamenti e lesioni volontarie, a riprova della esplicita e manifesta volontà contraria della moglie offesa dal reato (Cass. pen. n. 29514/2011).

Ancora violenza sessuale il reato accertato dal Tribunale di Monza a carico dell’uomo che aveva costretto con la violenza la convivente a praticare rapporti orali e anali contro la sua volontà. Il rapporto tra i due era entrato in crisi e la donna aveva iniziato ad opporre un fermo dissenso ad accontentare le richieste del partner di avere rapporti sessuali non tradizionali. Ciò malgrado, veniva accertate quattro occasioni in cui l’uomo si avvaleva “della propria forza fisica per ottenere dalla donna la sottomissione”.

Motivando in punto attendibilità, la Cassazione afferma che questa deve ritenersi “congruamente motivata dai giudici di merito sulla base della linearità e coerenza del racconto, avendo la donna dato atto senza reticenza della lunga relazione intrattenuta con l’uomo e chiarito come il proprio atteggiamento di disponibilità si fosse modificato dopo che era venuto meno l’originario innamoramento, che la aveva indotta ad accettare anche pratiche sessuali non del tutto gradite, fino a pervenire ad un vero e proprio dissenso (omissis) che l’imputato aveva evidentemente ritenuto di poter superare forzando la donna” (Cass. pen. 36073/2011).

Per il reato di maltrattamenti in famiglia veniva investita l’autorità giudiziaria del Tribunale di Roma, per giudicare l’uomo accusato di aver usato violenza nei confronti della moglie nell’ambito di rapporti sadomaso. L’uomo aveva costretto la moglie a “rapporti di tipo sadomasochista con molteplici inversioni di ruolo”.

La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, argomentando che malgrado la donna non avesse carattere remissivo e avesse anche accettato qualche volta tali rapporti, ciò non evitava una situazione di debolezza e fragilità dei confronti del marito, non giustificata dalle peculiarità dei rapporti di tipo sadomasochista. Inoltre, in punto elemento soggettivo, si sottolineava che le condotte erano sorrette da “un atteggiamento mentale di vero e proprio disprezzo nei confronti della moglie” (Cass. pen. n. 39228/2011).

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


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