|
Cassazione
: le offese fra condomini rientrano in ambito penale
di
Annalisa Gasparre*
Se
la convivenza tra condomini scatena un conflitto verbale si
entra nel perimetro della giustizia penale quando le frasi
proferite si caratterizzano per essere offensive (anche se
comuni nella società in-civile)
Nota a sentenza Cass. pen. Sez. V, n. 48072 del 27 settembre
2011 dep. 22 dicembre 2011
Pres.
G. Ferrua – Est. G. Marasca
La
convivenza in condominio – è noto – si fonda su equilibri
molto delicati. L’ordinamento ha previsto numerose regole
per evitare attentati a quella che è, di fatto, una convivenza
forzata (per taluni aspetti e situazioni) con soggetti che
non si è scelto – reciprocamente – di avere come vicini (molto
vicini) di casa.
Ma
le norme non bastano quasi mai e serve anche il buon senso.
Così, una donna si è recata al piano superiore del condominio
dove abitava, per protestare la sua richiesta di silenzio
con la vicina: nel farlo, scampanellava ripetutamente alla
porta (forse perché la vicina non sentiva, tanto era il rumore),
alzando la voce e rappresentando che il bambino di otto mesi
non riusciva a dormire per il baccano.
Ma
il fuoco del diverbio era ormai divampato (per lo scampanellio?
per altre ruggini?). La vicina rispondeva pronunciando epiteti
quale “vaffanculo”, “non mi rompere i coglioni”, “non mi rompere
il cazzo”.
Secondo
i giudici della Suprema Corte, investita del ricorso dell’imputata
contro le sentenze di primo e di secondo grado che l’avevano
vista condannare per il reato di ingiuria (art. 594 c.p.)
– e soccombere conseguentemente davanti alla vicina che invocava
il silenzio, costituita parte civile – non può dubitarsi circa
la portata offensiva delle frasi pronunciate.
Secondo i giudici della Quinta Sezione, gli epiteti non erano
solo “indice di cattiva educazione e di uno sfogo dovuto ad
una pretesa invadenza dell’offeso, ma anche del disprezzo
che si nutre nei confronti dell’interlocutore”; inoltre, le
frasi debbono essere contestualizzate al fine di denunciarne
la portata lesiva o meno.
In tale caso, trattandosi di un ambito conflittuale tra vicini,
le frasi avevano certamente contenuto offensivo.
D’altra parte, la valutazione de qua spetta ai giudici di
merito che hanno concluso – con motivazione esente da manifeste
illogicità – in questo senso.
Nessuna
concessione per il fatto che le parole pronunciate fanno parte
del linguaggio che sempre più spesso (e sempre con meno consapevolezza,
data la cattiva abitudine) contraddistingue il rapporto tra
individui. In base al contesto in cui vengono proferite, oltre
a segnalare l’inciviltà, possono essere offensive e dare vita
a un illecito penalmente perseguibile.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
Cassazione
: diffamazione anche affermazioni a voce alta udite da terzi
|