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Mediazione
civile e mediazione familiare
di
avv. Giuseppe Siniscalchi*
Parlando di "mediazione" civile va fatto un primo chiarimento.
Il mediatore de quo non va confuso con il mediatore familiare.
Nell'ambito della famiglia vi è l'art. 155 sexies, 2° comma,
cod. civ., che prevede una diversa figura da quella prevista
nel d. l.gs. 28/2010.
La "mediazione" richiamata nell'art. 155 sexies, 2° comma,
c.c. ha in primis natura endoprocessuale perchè è il giudice
che, alla luce di determinate circostanze, può suggerire ai
coniugi, in contenzioso, di rivolgersi al mediatore c.d. familiare.
Orbene, il recente d. lgs. 28/2010 in tema di mediazione civile
non parrebbe aver considerato la figura del c.d. mediatore
familiare, completamente trascurato dal legislatore. Si tratta
pertanto di figure diverse e va subito chiarito che mentre
quest'ultimo mediatore potrebbe occuparsi anche di diritti
indisponibili, il mediatore di cui al predetto d. lgs. ha
per oggetto la materia dei diritti disponibili. Ne consegue
che, in mancanza di norme di coordinamento, potrebbero moltiplicarsi
problematiche e ciò in considerazione della circostanza per
la quale, ad esempio, le materie della separazione e del divorzio
sono caratterizzate da un mix di diritti disponibili ed indisponibili.
I primi commentatori del d. lgs. n. 28/2010 - dando rilievo
all'aspetto dell' "indisponibilità" - hanno escluso in radice
la possibilità di intervento del mediatore di cui al d. lgs.
n. 28/2010 in oggetto nelle cause, ad esempio, in materia
di separazione e divorzio e di famiglia in genere. Si tratta
di tematiche di rilievo: quando infatti il cliente si rivolge
al suo difensore quest'ultimo dovrebbe, innazitutto, poter
rilevare agevolmente se il tema della causa che dovesse trattare
rientrasse o meno nelle materie prevedenti altresì l'obbligo
di informativa del difensore al cliente sull'esistenza del
nuovo istituto della mediazione. Sulla base di recente orientamento
giursiprudenziale di merito non sarebbe necessaria l'informativa
nelle cause in materia familiare aventi ad oggetto diritti
indisponibili.
Va poi considerato che laddove l'esperimento della mediazione
costituisse condizione di procedibilità, le conseguenze del
mancato tentativo obbligatorio sarebbero rilevanti ed ostative
qualora il cliente non provvedesse a rivolgersi preventivamente
ad un mediatore. Come ho detto, i primi commentatori hanno
escluso in blocco la materia della separazione e del divorzio
dal campo di applicazione del d. lgs. n. 28/2010, anche se
con riferimenti non del tutto convincenti. Probabilmente costoro
sono partiti dal presupposto costituito da alcuni orientamenti
che si erano diffusi in materia arbitrale in quanto pure in
tema di arbitrato l'indisponibilità del diritto costituisce
un limite all'avvio della relativa procedura, ad esempio "per
le questioni di stato e di separazione personale tra i coniugi
e per quelle che non possono formare oggetto di transazione
(perchè relative a diritti indisponibili).
Gli
orientamenti giurisprudenziali di merito vanno in quest'ultima
direzione. Vi sono altri commenti in materia, dove si legge
il contrario in considerazione della componente "disponibile"
di molte questioni anche in tema familiare: come ad esempio
quelle di natura economica e/o divisoria di beni. Quindi siamo
ancora di fronte a delle problematiche sulle quali non c'è
affatto chiarezza.
E'
bene sottolineare che le cause in materia familiare con forte
incidenza su questioni economiche e/o divisorie sono numerosissime
ed è pertanto auspicabile una maggior chiarezza su tali profili,
al fine di orientar anche gli avvocati nelle scelte da compiere
in materia. Osservo che anche in tema di separazioni e divorzi
sono frequenti questioni relative a diritti disponibili considerato
che, il più delle volte, nei giudizi di separazione giudiziale
e/o divorzio c'è quasi sempre un profilo che riguarda la divisione
di beni, mobili e/o immobili. Pertanto parrebbero condivisibili
recenti orientamenti che ritengono ammissibile l' intervento
del mediatore come condizione di procedibilità, laddove non
si discuta più sul vincolo matrimoniale strictu sensu ma,
ad esempio, su divisioni dei beni.
A mio giudizio occorrerebbe meglio distinguere i diritti disponibili
ed indisponibili nell'ambito di uno stesso procedimento legato
alla materia familiare pur rendendomi conto che non è sempre
agevole. Un aiuto in proposito potremmo averlo dalla previsione
di cui all'art. 709 bis c.c. che consente la scindibilità
della questione relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale
dalle questioni di natura economica. Dunque parrebbe possibile
far leva sulla previsione di cui all'art. 709 bis c.c. per
qualche spunto in ordine all'applicazione della normativa
in tema di mediazione c.d. obbligatoria anche per alcune questioni,
ad esempio, in materia di separazioni e divorzi.
Quindi in una prima fase se io dovessi oggi avere una problematica
di questo tipo sul tavolo sinceramente non andrei, come difensore,
una volta depositato il ricorso per separazione giudiziale
o per divorzio, ad invitare preventivamente la parte per l'esperimento
di un tentativo di mediazione. Però - laddove all'esito dell'
emanazione dei provvedimenti provvisori ex art. 708 c.c. –
mi trovassi di fronte ad una disputa in ordine alla divisione
dei beni, ad esempio, in questo caso mi porrei il problema
dell'obbligatorietà della mediazione (per la previsione di
cui all'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 che si riferisce anche
alla "divisione") prima di proseguire il giudizio di merito
volto alla definizione di diritti di natura assolutamente
disponibile.
C'è
poi un altro aspetto da considerare: la giurisprudenza recentemente
tende ad ampliare progressivamente la categoria dei diritti
disponibili, nel senso che anche in materia familiare assumono
sempre più valenza l'autonomia privata e la negoziazione.
In tale contesto non potrebbero escludersi orientamenti volti,
in futuro, ad affermare la necessità di un preventivo esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione anche in materia
familiare e qualora si dovesse trattare di questioni prevalentemente
di natura patrimoniale.
Per
quanto riguarda le varie problematiche che la mediazione di
per sè sta ponendo, oltre a quelle più strettamente legate
al contesto familiare, posso fare un cenno, a titolo di esempio,
alla "diffamazione a mezzo stampa o attraverso altri mezzi
di pubblicità", pure menzionata come materia per la quale
vi è previsione di obbligatorietà della mediazione, costituendo
quest'ultima, in tali casi, condizione di procedibilità della
domanda giudiziale.
Ma
cosa potrebbe succedere oggi, nell'attuale contesto normativo,
in caso di diffamazione via web, ad esempio attraverso social
network? Non si tratterebbe in tali casi di "diffamazione
a mezzo stampa" in considerazione della chiara definizione
di "stampa" di cui all'art. 1 della L. n. 47/1948: definizione
nella quale non può essere inquadrata una pubblicazione on
line. Potrebbero eventualmente i social network inquadrarsi
nella previsione di cui al predetto art. 5 laddove si parla
anche di "altri mezzi di pubblicità"? In mancanza di puntuali
riferimenti non è semplice dare delle risposte.
E'
sorprendente che il nostro legislatore – che ha dettato molte
norme in tema di informatizzazione del processo – nella lacunosa
normativa di cui al d. lgs. n. 28/2010 continui a riferirsi
alla "diffamazione a mezzo stampa ed altri mezzi di pubblicità"
senza chiarire questo profilo relativo al web. In tal caso
si prospettano molte problematiche considerata l'incertezza
su questione importante: in caso di diffamazione via web la
mediazione dovrà ritenersi obbligatoria o no? In mancanza
di un'espressa previsione in proposito e considerato che si
tratta di norma (quella di cui al predetto art. 5) che parrebbe
di natura c.d. "processuale" non parrebbe possibile applicazione
analogica con conseguente non necessità di rivolgersi previamente
ad un mediatore prima di avviare eventuale giudizio in materia
di diffamazione via web. In ogni caso, per tali ipotesi -
al fine di non correre rischi relativi all'improcedibilità
della domanda ed in considerazione della possibilità di ricorrere
comunque alla mediazione anche al di fuori delle ipotesi di
mera obbligatorietà - sarebbe, forse, consigliabile l'esperimento
di una procedura di mediazione, anche in casi di diffamazione
via web, se le circostanze del caso lo consentissero.
In
definitiva, forse si è parlato troppo a lungo di mediazione
sì, mediazione no (nel senso che è ancora acceso ed aperto
il dibattito in proposito pur dopo l'entrata in vigore del
d.lgs. 28/2010) mentre rilevo ancor scarso approfondimento
sulle molteplici questioni che tale normativa stà suscitando
e potrebbe ancora determinare.
Con
riferimento ad un primo "bilancio" in tema di mediazione,
prima di giungere a delle conclusioni, desidero partire da
dati statistici recenti e cioè quelli pubblicati alla fine
del luglio 20117. Premesso che tutti i dati vanno interpretati
con attenzione, compresi i dati statistici, rilevo che occorre
sempre accostarsi con molta cautela a tali dati, al fine di
poter trarre delle conclusioni, ad esempio, di positività
della normativa di cui al d.lgs. 28/2010. Vi sono infatti
casi pari a circa il 72% dove le parti non si presentano neppure
davanti al mediatore mentre tra quelli che si presentano transigono
circa il 58%.
Queste
percentuali rappresentano una fetta piuttosto limitata di
contenzioso che comunque non finirà sul tavolo dei magistrati
e che probabilmente non sarebbe ugualmente giunta per effetto
di transazioni e/o accordi stragiudiziali inter partes e pur
senza ricorso alcuno alla mediazione. Non ho individuato,
ad esempio, raccolte di dati statistici in percentuale e relativi
a quante controversie vengono abbandonate ex art. 309 c.p.c..
Va
poi considerato che molti casi, comunque, sfoceranno in un
giudizio. Non facciamoci troppe illusioni sulla mediazione
sotto il profilo della riduzione/deflazione del contenzioso.
Ciò premesso, a mio giudizio, la mediazione non è uno strumento
che va osteggiato, va semmai corretto: certamente sono troppe
le lacune del decreto allo stato attuale per poter ben funzionare.
Va altresì considerato che se anche la mediazione funzionasse
a pieno regime, non rappresenterebbe comunque strumento più
idoneo per risolvere i problemi della giustizia civile. Abbiamo,
nel Nostro Paese, un carico esponenziale di contenzioso, con
dati che hanno fatto scivolare l'Italia al 155mo posto della
classifica dei Paesi più arretrati per quanto riguarda la
giustizia civile. In propostito richiamo un recente intervento
anche del Governatore della Banca d'Italia nel Giugno del
2011, dove Draghi ha fatto un richiamo forte alla disfunzione
della giustizia civile come problema di incidenza direi fondamentale
anche sulla crisi economica. Questo
autorevole intervento
di Draghi, unitamente ai molteplici appelli fatti pure durante
le inaugurazioni degli ultimi anni giudiziari da parimenti
autorevoli relatori, sembrano cadere nel vuoto, nel nostro
Paese che da molti anni necessita di interventi organici,
anche in materia processuale.
Affinchè
la mediazione civile abbia una sua efficacia e valenza deve
esservi un cambiamento di mentalità, un cambiamento culturale
nel nostro ordinamento, in quanto non sono le norme sulla
mediazione che possono imporre o possono far sì che si arrivi
a risultati dal punto di vista del miglioramento nel settore
giustizia. E' necessario risolvere problemi strutturali di
questo ordinamento e iniziare da una riforma organica dell'intero
sistema del codice di procedura civile italiano. In
altri stati, ad esempio, questo è stato fatto: analizzando
i dati che si riferiscono alla lunghezza dei procedimenti
in Germania si parla di mesi, non di anni: quello tedesco
che tra l'altro parrebbe uno dei codici che funziona meglio,
è stato preso ad esempio dalla Spagna, la quale parrebbe aver
ridotto notevolmente i tempi dei processi.
Sarebbe
opportuno creare una specifica procedura (di tipo cautelare
e nelle battute iniziali del procedimento) per la risoluzione
di tutte le questioni di natura pregiudiziale e/o preliminare:
incompetenza, improponibilità della domanda, difetto di giurisdizione
ecc..: questo potrebbe infatti contribuire a ridurre i tempi
della giustizia in relazione a tutte quelle problematiche
che potrebbero essere concentrate e decise nell'arco di qualche
mese. Per tale fase potrebbe ipotizzarsi, quale mezzo di impugnativa,
il solo "reclamo" e senza possibilità di ricorso in Cassazione,
così come prevede l'art. 669-terdecies c.p.c. in materia cautelare.
Allo stato attuale può invece accadere che dopo oltre dieci
anni dall'avvio di un procedimento la Cassazione muti orientamento
e ritenga competente il giudice amministrativo anzichè quello
ordinario. Queste
sono lacune che non devono più esistere in un ordinamento
civile poichè creano sfiducia nella giustizia, gravi incertezze
e costi non trascurabili, per non dire del pregiudizio che
ciò può arrecare in ordine alla possibile reazione
di alcuni operatori internazionali nei confronti del nostro
Paese.
Per
quanto riguarda infine i costi della mediazione - che molti
ritenevano un argomento a sostegno di tale strumento presentato
come "economico" ma che non è tale - le tabelle rettificate
nell'agosto 2011 prevedono esborsi legati all'inizio del contenzioso
che possono arrivare, ad esempio, sino ad euro 9.000. In una
situazione di crisi quale quella attuale un cliente – già
in difficoltà per l'attuale crisi economica - sarebbe chiamato
comunque a sostenere i costi per questo tentativo che obbligatoriamente
dovrebbe esperire, anche se l'altra parte non si presentasse,
quindi anche per la mediazione in contumacia. E' necessario
quindi un iniziale esborso di denaro anche se quell'attività
mediatoria non verrà forse neppure esperita, dunque senza
un'effettiva attività di lavoro da parte del mediatore.
Restiamo
in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, poichè
è chiaro che in questo scenario le questioni di legittimità
costituzionale su questa normativa destinate a sollevarsi
sono le più disparate ed urge un intervento chiarificatore
della Consulta.
*
membro
del Comitato tecnico.-giuridico dell'Osservatorio e Coordinatore
Commissione Cybercrime dell'Osservatorio
Abstract dell'intervento dal titolo UN PRIMO BILANCIO DALL'ENTRATA
IN VIGORE DEL D. LGS. 4/3/2010 N. 28 E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL'AMBITO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA tenuto dall'avv. Siniscalchi
al secondo convegno LEGALITA' E FAMIGLIA (9 – 10 Settembre
2011, Catanzaro Lido) organizzato dall'Università degli Studi
Magna Graecia di Catanzaro - Facoltà di Giurisprudenza.
 
Dossier
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