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Cassazione
distingue fra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e
violenza privata
di
Annalisa Gasparre*
Sulle
differenze tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni
e violenza privata. Il caso del padre naturale che tormenta
la donna con cui ha avuto una figlia per avere la possibilità
di vederla.
Nota
a sentenza Cass. pen. sez. V, sent. n. 39353 del 02.11.2011
Chiamati
a pronunciarsi sul ricorso proposto personalmente dal condannato
sulla sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, i Giudici
di Palazzo Cavour hanno confermato la condanna, tracciando
la linea di demarcazione tra il reato di violenza privata
a cui l’istante era stato condannato e il reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, per il quale il condannato
chiedeva la derubricazione.
Il
caso è quello di un uomo che poneva in essere atti di minaccia
al fine di costringere la donna, con la quale aveva intrattenuto
una relazione sentimentale, a riprendere la relazione. Con
successivi atti minatori aveva tentato di indurre la donna
a consegnargli la figlia minore, asserendo che fosse sua figlia
naturale.
Secondo il prevenuto, tale condotta andava derubricata nel
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso
che l’atteggiamento psicologico – che, a suo dire, non era
stato preso in considerazione delle corti di merito – era
quello della certezza di esercitare un proprio diritto, vale
a dire vedere la figlia, che egli credeva essere anche la
propria figlia naturale.
La
Suprema Corte taccia il ricorso di inammissibilità per i seguenti
motivi. Innanzitutto, la Cassazione richiama un proprio pregresso
principio per cui in tema di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni “la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente
deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela
apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico di guisa
che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione,
operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con
quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima
non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare,
anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere
un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione,
giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa
ipotesi criminosa di cui all’art. 610 cod. pen.”.
Ma
secondo i Giudici di legittimità – d’accordo con i Giudici
di merito – la condotta ascritta all’imputato è consistita
“in pretese che non potevano formare oggetto di un preteso
diritto tutelato dall’ordinamento”.
Sollecitata dalla censura mossa dall’imputato in ordine all’elemento
soggettivo e al richiamo espresso alla pronuncia di legittimità
invocata a sostegno della propria censura (sentenza n. 7911
del 1997), la Cassazione precisa che con la decisione del
1997 “si è semplicemente rimarcato che se l’effettiva azionabilità
della pretesa in sede giurisdizionale e la possibilità di
realizzarla in virtù di una pronuncia giudiziale non costituiscono
presupposto indefettibile per la configurabilità del reato,
essendo a tal fine sufficiente la convinzione soggettiva dell’esistenza
del diritto tutelabile, è anche indispensabile, però, che
una simile convinzione sia non arbitraria e pretestuosa, cioè
tale da palesare che l’opinato diritto mascheri altre finalità,
determinanti esse l’esplicazione della violenza o il ricorso
alla minaccia”.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
La
sentenza della Cassazione
Sentenza:
quando trattenere una persona è violenza privata e non sequestro
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