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11 gennaio 2012
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Cassazione distingue fra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata
di Annalisa Gasparre*

Sulle differenze tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata. Il caso del padre naturale che tormenta la donna con cui ha avuto una figlia per avere la possibilità di vederla.

Nota a sentenza Cass. pen. sez. V, sent. n. 39353 del 02.11.2011

Chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto personalmente dal condannato sulla sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, i Giudici di Palazzo Cavour hanno confermato la condanna, tracciando la linea di demarcazione tra il reato di violenza privata a cui l’istante era stato condannato e il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per il quale il condannato chiedeva la derubricazione.

Il caso è quello di un uomo che poneva in essere atti di minaccia al fine di costringere la donna, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, a riprendere la relazione. Con successivi atti minatori aveva tentato di indurre la donna a consegnargli la figlia minore, asserendo che fosse sua figlia naturale.

Secondo il prevenuto, tale condotta andava derubricata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che l’atteggiamento psicologico – che, a suo dire, non era stato preso in considerazione delle corti di merito – era quello della certezza di esercitare un proprio diritto, vale a dire vedere la figlia, che egli credeva essere anche la propria figlia naturale.

La Suprema Corte taccia il ricorso di inammissibilità per i seguenti motivi. Innanzitutto, la Cassazione richiama un proprio pregresso principio per cui in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni “la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all’art. 610 cod. pen.”.

Ma secondo i Giudici di legittimità – d’accordo con i Giudici di merito – la condotta ascritta all’imputato è consistita “in pretese che non potevano formare oggetto di un preteso diritto tutelato dall’ordinamento”.

Sollecitata dalla censura mossa dall’imputato in ordine all’elemento soggettivo e al richiamo espresso alla pronuncia di legittimità invocata a sostegno della propria censura (sentenza n. 7911 del 1997), la Cassazione precisa che con la decisione del 1997 “si è semplicemente rimarcato che se l’effettiva azionabilità della pretesa in sede giurisdizionale e la possibilità di realizzarla in virtù di una pronuncia giudiziale non costituiscono presupposto indefettibile per la configurabilità del reato, essendo a tal fine sufficiente la convinzione soggettiva dell’esistenza del diritto tutelabile, è anche indispensabile, però, che una simile convinzione sia non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l’opinato diritto mascheri altre finalità, determinanti esse l’esplicazione della violenza o il ricorso alla minaccia”.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


per approfondire...

La sentenza della Cassazione

Sentenza: quando trattenere una persona è violenza privata e non sequestro

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