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07 gennaio 2012
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Cassazione : violenza sessuale , alcool e droghe e credibilita' della vittima
di Annalisa Gasparre*

Valutare in modo approfondito e rigoroso la credibilità della vittima di violenza sessuale che ha volontariamente fatto abuso di alcool e stupefacenti.

Nota a sentenza Cass. pen. sez. III, sent. n. 42393 dep. 17 novembre 2011

I giudici di merito avevano considerata attendibile la vittima e condannato S.A. colpevole dei reati di violenza sessuale di gruppo per avere “unitamente ad E. T. e ad una terza persona, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica di B. S. che aveva assunto insieme a loro cocaina e sostanze alcoliche, costretto la stessa a subire atti sessuali consistenti nel toccamento ripetuto delle parti intime”, nonché di violenza sessuale “per avere, con minaccia ed approfittando dello stato di inferiorità psico-fisica della B., costretto la stessa a subire un rapporto sessuale orale e la penetrazione vaginale”.

Ma la Cassazione accoglie la tesi difensiva circa la necessità di valutare e motivare lo stato psichico della vittima alterato da alcool e sostanze stupefacenti che aveva assunto insieme all’imputato, annullando la sentenza di condanna e rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per nuovo esame.

Questa la censura della Suprema Corte: “la particolare condizione psichica e percettiva della donna a causa del pesante uso da parte di tutti i partecipanti di sostanze stupefacenti ed alcoliche abbia potuto provocare percezioni e ricordi, per così dire, distorti o esagerati o comunque non conformi alla realtà dei fatti”; per questo motivo, lungi dal ritenere assolutamente infondata le sue dichiarazioni, i giudici del merito “avrebbero dovuto sottoporre il suo racconto ad una attenta ed approfondita verifica, tale da permettere di escludere che la stessa si trovasse in una condizione psichica alterata e distorta ed e il suo narrato fosse frutto di allucinazioni o visioni determinate dalle dette sostanze”.

Carenza di motivazione, poi, ha riscontrato la Cassazione perché il tessuto motivazionale della sentenza impugnata era apodittico “perché in sostanza si limita ad una acritica ripetizione del racconto della B. ed inoltre, senza effettuare alcun effettivo esame della attendibilità intrinseca di questo racconto accusatorio, fa assurgere senz’altro alcune circostanze ad elementi di riscontro oggettivo senza spiegante adeguatamente le ragioni”.

Non considera, in particolare, il giudice del merito, alcuna ipotesi alternativa né si sofferma su una effettiva analisi della attendibilità intrinseca del portato delle dichiarazioni della donna. Inoltre, poiché fu accertato che i rapporti all’inizio furono consensuali, i giudici di merito non avevano vagliato il momento a partire dal quale la vittima avrebbe revocato il consenso e con quali modalità, nonché – rispetto a questo – la consapevolezza dell’imputato.

Di qui, la fondatezza della censura mossa dall’imputato relativa alla sua inconsapevolezza della revoca del consenso all’atto sessuale che aveva determinato un accertamento solo presuntivo della sua colpevolezza.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


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La sentenza

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