Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
03 gennaio 2012
tutti gli speciali

Sentenza : quando trattenere una persona è violenza privata e non sequestro
di Annalisa Gasparre*

Costringeva l’ex fidanzata a salire in auto trattenendola per un’ora e mezza. Non è sequestro di persona, ma violenza privata.

Nota a sentenza Corte d’Appello Napoli, sez. VII, sent. 02 novembre 2011 imp. To.Ag.

Invece di presentarsi al domicilio della ex fidanzata con un bouquet di fiori o una scatola di cioccolatini, l’aveva “convinta” a salire in auto impugnando una spranga di ferro. Poi, aveva condotto l’auto a circa 2 km da casa della ex fidanzata, presso un parcheggio, per parlare e forse persuadere la vittima a proseguire la relazione interrotta.

L’imputato veniva condannato in primo grado per sequestro di persona (art. 605 c.p.), ma la Corte d’Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza osservava che “pur essendo provato che l’imputato effettuò una coercizione della volontà della vittima, costringendola contro la sua volontà a salire in auto per parlare con lui, attraverso l’uso di un’arma impropria”, il reato di sequestro di persona non sussisteva.

Invero, giunti al parcheggio – luogo aperto al pubblico e visibile – l’imputato riceveva la telefonata della mamma della ex fidanzata e prontamente passava la diretta destinataria della chiamata (che aveva dimenticato il proprio cellulare).

Secondo la Corte, tale atteggiamento dell’imputato costituiva indice significativo dell’elemento soggettivo da accertare: infatti sarebbe incomprensibile che una persona intenzionata a privare della libertà di movimento una persona (cioè a sequestrarla) accetti che la vittima riveli dove si trova (al fine di farsi raggiungere – come è successo – dalla famiglia, che pure aveva solo agito nei confronti del presunto sequestratore con le parole, oppure dalle forze dell’ordine). Non vi sarebbe stato dunque il dolo di privare taluno della libertà personale.

Non erano poi emerse dall’istruttoria dibattimentale elementi tali da deporre per condotte realmente coercitive nei confronti della vittima: l’imputato “le prendeva il viso tra le mani, le stringeva il braccio”. Ma tali comportamenti – secondo la Corte – non erano espressivi di violenza finalizzata a coartare in modo assoluto la libertà di movimento (come richiede la fattispecie di sequestro di persona), bensì a “convincerla a restare ad ascoltarlo e a non lasciarlo”.

La violenza privata (art. 610 c.p.) invece sussisteva perché l’imputato ricorreva alla minaccia tramite la spranga di ferro per costringere la ex fidanzata a salire in auto e seguirlo nel tentativo doloroso di ricucire lo strappo sentimentale.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


per approfondire...

Cassazione : lo spamming non e' reato di molestie

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale