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Sentenza
: quando trattenere una persona è violenza privata
e non sequestro
di
Annalisa Gasparre*
Costringeva
l’ex fidanzata a salire in auto trattenendola per un’ora e
mezza. Non è sequestro di persona, ma violenza privata.
Nota
a sentenza Corte d’Appello Napoli, sez. VII, sent. 02 novembre
2011 imp. To.Ag.
Invece
di presentarsi al domicilio della ex fidanzata con un bouquet
di fiori o una scatola di cioccolatini, l’aveva “convinta”
a salire in auto impugnando una spranga di ferro. Poi, aveva
condotto l’auto a circa 2 km da casa della ex fidanzata, presso
un parcheggio, per parlare e forse persuadere la vittima a
proseguire la relazione interrotta.
L’imputato
veniva condannato in primo grado per sequestro di persona
(art. 605 c.p.), ma la Corte d’Appello di Napoli in parziale
riforma della sentenza osservava che “pur essendo provato
che l’imputato effettuò una coercizione della volontà della
vittima, costringendola contro la sua volontà a salire in
auto per parlare con lui, attraverso l’uso di un’arma impropria”,
il reato di sequestro di persona non sussisteva.
Invero,
giunti al parcheggio – luogo aperto al pubblico e visibile
– l’imputato riceveva la telefonata della mamma della ex fidanzata
e prontamente passava la diretta destinataria della chiamata
(che aveva dimenticato il proprio cellulare).
Secondo la Corte, tale atteggiamento dell’imputato costituiva
indice significativo dell’elemento soggettivo da accertare:
infatti sarebbe incomprensibile che una persona intenzionata
a privare della libertà di movimento una persona (cioè a sequestrarla)
accetti che la vittima riveli dove si trova (al fine di farsi
raggiungere – come è successo – dalla famiglia, che pure aveva
solo agito nei confronti del presunto sequestratore con le
parole, oppure dalle forze dell’ordine). Non vi sarebbe stato
dunque il dolo di privare taluno della libertà personale.
Non
erano poi emerse dall’istruttoria dibattimentale elementi
tali da deporre per condotte realmente coercitive nei confronti
della vittima: l’imputato “le prendeva il viso tra le mani,
le stringeva il braccio”. Ma tali comportamenti – secondo
la Corte – non erano espressivi di violenza finalizzata a
coartare in modo assoluto la libertà di movimento (come richiede
la fattispecie di sequestro di persona), bensì a “convincerla
a restare ad ascoltarlo e a non lasciarlo”.
La
violenza privata (art. 610 c.p.) invece sussisteva perché
l’imputato ricorreva alla minaccia tramite la spranga di ferro
per costringere la ex fidanzata a salire in auto e seguirlo
nel tentativo doloroso di ricucire lo strappo sentimentale.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
Cassazione
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