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Corte
UE : non rinviare richiedenti asilo in stato UE ove rischino
trattamenti inumani
di
Gabriella Mira Marq
Il
diritto dell’Unione non ammette una presunzione assoluta secondo
la quale gli Stati membri rispettano i diritti fondamentali
dei richiedenti asilo. Lo afferma una sentenza di dicembre
scorso della Corte Europea di Giustizia.
La
Corte dicorda che una politica comune nel settore dell’asilo
costituisce un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione
europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà,
di sicurezza e di giustizia aperto a quanti, spinti dalle
circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione.
Il
regolamento
«Dublino II» enuncia i criteri che consentono di determinare
lo Stato membro competente a conoscere di una domanda di asilo
presentata nell’Unione - in linea di principio, è competente
un unico Stato membro. Se un cittadino di un paese terzo chiede
asilo in uno Stato membro diverso da quello che risulta competente
ai sensi del regolamento, quest’ultimo prevede una procedura
di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro
competente.
La
Corte ha esaminato - nella fattispecie - due casi. Il primo
riguardava un cittadino afgano giunto nel Regno Unito transitando
per la Grecia, ove era stato oggetto di una misura di arresto
nel 2008. Le autorità greche lo hanno liberato quattro giorni
dopo, ingiungendogli di lasciare il territorio greco entro
il termine di 30 giorni. L'uomo non ha presentato domanda
di asilo. Nella sua versione dei fatti, mentre cercava di
lasciare la Grecia, è stato arrestato dalla polizia e respinto
in Turchia, dove è stato detenuto, per due mesi, in condizioni
penose. Sarebbe evaso dal suo luogo di detenzione in Turchia
e sarebbe poi giunto nel Regno Unito nel gennaio del 2009,
presentandovi domanda di asilo. A luglio è stato informato
che sarebbe stato trasferito in Grecia nel mese di agosto,
in applicazione del regolamento «Dublino II». Egli ha allora
proposto ricorso contro tale decisione con l’argomento che
un suo rinvio in Grecia rischiava di ledere i suoi diritti
fondamentali. Il
giudice nazionale segnala, infatti, che in Grecia le procedure
di asilo presenterebbero gravi carenze, i casi di concessione
di asilo sarebbero ivi estremamente rari, i mezzi di ricorso
giurisdizionale insufficienti e di difficile accesso e le
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo inadeguate.
L'altro
caso concerneva cinque persone, senza legami reciproci, originarie
dell’Afghanistan, dell’Iran e dell’Algeria transitate per
il territorio greco dove erano state arrestate per ingresso
illegale, senza chiedere asilo. Recatisi in Irlanda, vi hanno
chiesto asilo, richiedendo di non essere respinta in Grecia,
affermando che in tale paese le procedure e le condizioni
per i richiedenti asilo sono inadeguate.
In tale contesto, la Court of Appeal of England and Wales
(Regno Unito), da un lato, e la High Court (Irlanda), dall’altro,
hanno chiesto alla Corte di giustizia se, tenuto conto della
saturazione del sistema di asilo greco e dei suoi effetti
sul trattamento riservato ai richiedenti e sull’esame delle
loro domande, le autorità di uno Stato membro tenute ad effettuare
il trasferimento dei richiedenti asilo verso la Grecia (Stato
responsabile dell’esame della domanda di asilo conformemente
al regolamento) debbano prima controllare se tale Stato rispetti
effettivamente i diritti fondamentali. I tribunali gallese
e irlandese hanno pure chiesto alla Corte UE se, qualora tale
Stato non rispetti i diritti fondamentali, dette autorità
siano tenute ad accettare la competenza ad esaminare esse
medesime la domanda.
Sono
intervenuti nel procedimento dinanzi alla Corte tredici Stati
membri, la Confederazione svizzera, l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati, Amnesty International e l’AIRE
Centre. La Corte ha rilevato che una minima violazione delle
norme che disciplinano il diritto di asilo non è sufficiente
per impedire il trasferimento di un richiedente asilo verso
lo Stato membro di regola competente, perché ciò svuoterebbe
del loro contenuto gli obblighi degli Stati nel sistema europeo
comune di asilo e comprometterebbe l’obiettivo di designare
rapidamente lo Stato membro competente. Tuttavia, i giudici
europei hanno affermato che il diritto dell’Unione osta a
una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro
che il regolamento designa come competente rispetta i diritti
fondamentali dell’Unione europea.
Gli
Stati membri, infatti, compresi gli organi giurisdizionali
nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo
verso lo Stato membro designato come competente quando non
possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura
di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti
asilo costituiscono motivi seri e comprovati di credere che
il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti
inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la Corte,
gli Stati membri dispongono di vari strumenti adeguati per
valutare il rispetto dei diritti fondamentali (ad es i rapporti
delle organizzazioni non governative internazionali o dell’Agenzia
delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e desumerne i rischi
realmente corsi da un richiedente asilo nel caso in cui venga
trasferito verso lo Stato competente.
I giudici europei hanno inoltre osservato che, ferma restando
la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, lo Stato membro
che deve trasferire il richiedente verso lo Stato competente
ai sensi del regolamento, e che si trovi nell’impossibilità
di provvedere in tal senso, deve esaminare gli altri criteri
enunciati dal regolamento, per verificare se uno dei criteri
ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come
competente all’esame della domanda di asilo. Al riguardo esso
deve badare a non aggravare una situazione di violazione dei
diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura
di determinazione dello Stato membro competente che abbia
durata irragionevole. All’occorrenza, detto Stato è tenuto
ad esaminare esso stesso la domanda.
 
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