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02 gennaio 2012
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Cassazione : inammissibile ricorso che rivisiti risultanze processuali
di Annalisa Gasparre*

INAMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 606 C. 1 LETT. E) CHE SOTTO MENTITE SPOGLIE INTRODUCE UNA RIVISITAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI

Cass. pen. Sez. feriale n. 38515 del 12.09.2011 dep. 25.10.2011

Chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dai numerosi imputati riconosciuti colpevoli - dalla Corte d'Appello di Milano - dei reati di associazione per delinquere, corruzione e truffa (in senso conforme alla condanna pronunciata dal GUP di Milano nel gennaio 2010), i giudici della Suprema Corte di Cassazione si trovano a giudicare preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.

La vicenda da cui originava il procedimento consisteva sostanzialmente in una truffa ai danni dello Stato, organizzata in un sodalizio criminale, che si estrinsecava in una serie di inutili e ripetitive consulenze contabili per conto (e su incarico) della Procura della Repubblica di (Omissis), tali da configurare la sussistenza della volontà di attuazione di un programma criminoso e la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti.

Al di là della vicenda di merito, quello su cui si sofferma giustamente la Corte è l'inammissibilità dei ricorsi proposti. Gli imputati contestavano alla motivazione un vizio logico in punto elemento soggettivo, ritenendola non esaustiva quanto alla sussistenza del dolo.

Nell'evidenziare l'asserito vizio, introducevano - o meglio, riproponevano - elementi di fatto e considerazioni già esaminate dal giudice di merito. Invero, sotto le mentite spoglie della violazione di legge e della manifesta illogicità e mancanza di adeguata spiegazione, ad avviso della Corte, i ricorrenti proponevano una "rivisitazione riduttiva - e a loro favore - della vicenda", non consentita in sede di legittimità.

Per questo motivo, la Cassazione arrestava tale tentativo ribadendo la sua costante posizione, per cui non compete al giudice di legittimità una diversa lettura degli elementi posti a fondamento della decisione di merito, sicché non integra vizio di legittimità denunziabile ex art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. la mera prospettazione di una differente valutazione delle risultanze processuali, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Nella sentenza qui commentata, la Corte aggiunge che il controllo della motivazione della sentenza impugnata - che le è demandato - non attiene alla verifica che la soluzione di merito adottata sia la "migliore" ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare che la motivazione sia compatibile con il senso comune, in una parola, che sia "logica", cioè priva di contraddizioni, di elementi di prova non coordinati rispetto ad altri.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


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La sentenza

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