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Carcere e processo penale : i provvedimenti del governo Monti
di
staff
Decreto-legge
sull’emergenza nelle carceri
Le misure introdotte riducono il fenomeno delle "porte girevoli"
e consentiranno di applicare la detenzione presso il domicilio
introdotta dalla legge n.199 del 2010 per un maggior numero
di detenuti. Più in dettaglio, il provvedimento introduce
due modifiche nell'art. 558 del codice di procedura penale.
Con la prima si prevede che, nei casi di arresto in flagranza,
il giudizio direttissimo debba essere necessariamente tenuto
entro, e non oltre, le quarantotto ore dall'arresto, non essendo
più consentito al giudice di fissare l'udienza nelle successive
quarantotto ore. Con la seconda modifica viene introdotto
il divieto di condurre in carcere le persone arrestate per
reati di non particolare gravità, prima della loro presentazione
dinanzi al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio
direttissimo. In questi casi l'arrestato dovrà essere, di
norma, custodito dalle forze di polizia, salvo che ciò non
sia possibile per mancanza di adeguate strutture o per altri
motivi, quali lo stato di salute dell'arrestato o la sua pericolosità.
In tali casi, il pubblico ministero dovrà adottare uno specifico
provvedimento motivato. Queste misure consentiranno di ridurre
significativamente e con effetti immediati lo stato di tensione
detentiva determinato dal numero di persone che transitano
nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi (nel 2010
altre 21.000 persone sono state detenute per un periodo non
superiore a tre giorni). Il decreto-legge prevede altresì
l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della pena detentiva
che può essere scontata presso il domicilio del condannato
anziché in carcere. Secondo le stime dell'amministrazione
penitenziaria, sarà così possibile estendere la platea dei
detenuti ammessi alla detenzione domiciliare di ulteriori
3.300 unità, che si aggiungeranno agli oltre 4.000 che ad
oggi hanno beneficiato della legge 199 del 2010.
Disegno di legge per il recupero dell’efficienza del processo
penale
Interviene
su quattro materie, attraverso lo strumento della delega al
Governo: depenalizzazione; sospensione del procedimento nei
confronti degli irreperibili; sospensione del procedimento
con messa alla prova; pene detentive non carcerarie.
a)
depenalizzazione: si prevede la trasformazione in illecito
amministrativo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria,
con esclusione dei reati in materia di edilizia urbanistica,
ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e
bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza
pubblica. Sono inoltre escluse dalla depenalizzazione le condotte
di vilipendio comprese tra i delitti contro la personalità
dello Stato. Il termine per l'attuazione della delega è di
diciotto mesi.
b) sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili:
coerentemente con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
si tende a garantire l'effettiva conoscenza del processo.
La delega prevede che la sospensione del dibattimento comporta
una sospensione della prescrizione per un periodo pari a quello
previsto per la prescrizione del reato; quindi se il reato
si prescrive in 6 anni, il corso della prescrizione sarà sospeso
per 6 anni, dopo i quali ricomincerà a decorrere. Questo periodo
dovrà servire a portare il processo a conoscenza dell’imputato.
La sospensione del processo non opera nei casi in cui si può
presumere che l’imputato abbia conoscenza del procedimento,
ad esempio quando è stato eseguito un arresto, un fermo o
una misura cautelare o nei casi di latitanti (che si sono
volontariamente sottratti alla conoscenza del processo). La
sospensione del procedimento non opera nei casi di reato di
mafia, di terrorismo o degli altri reati di competenza delle
Direzioni distrettuali.
c) sospensione del procedimento con messa alla prova: è prevista
in caso di reati non particolarmente gravi (puniti con pene
detentive non superiori a quattro anni). La sospensione con
messa alla prova è rimessa a una richiesta dell’imputato,
da formularsi non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado. La messa alla prova consiste in una serie
di prestazioni, tra le quali un’attività lavorativa di pubblica
utilità (presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni
o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato), il cui esito positivo determina l’estinzione
del reato. Potrà essere concessa soltanto una volta (o due,
purché non si tratti di reati della medesima indole) a condizione
che il giudice ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere
ulteriori reati.
d)
pene detentive non carcerarie: è prevista l'introduzione di
due nuove pene detentive non carcerarie: la reclusione e l’arresto
presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora. Queste
pene sono destinate a sostituire la detenzione in carcere
in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non
superiori a quattro anni. Le nuove pene saranno applicate
direttamente dal giudice della cognizione, con notevoli vantaggi
processuali. Si tratta di modifiche in linea con gli obiettivi
generali del provvedimento legislativo, che intende realizzare
una equilibrata “decarcerizzazione” e dare effettività al
principio del minor sacrificio possibile della libertà personale.
Regolamento
in materia di Carta dei diritti e doveri dei detenuti
Con
questo provvedimento si modifica l'ordinamento penitenziario,
così da fornire al detenuto, al momento del suo ingresso in
carcere, e ai suoi familiari, una guida in diverse lingue
che indichi in forma chiara le regole generali del trattamento
penitenziario e che fornisca tutte le informazioni indispensabili
su servizi, strutture, orari e modalità di colloqui, corrispondenza,
doveri di comportamento.
 
Provvedimenti
Monti su carcere e processo penale : le reazioni
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