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Privacy
: Garante proroga autorizzazione trattamento dati genetici
di
Tamara Gallera
Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto,
con deliberazione del 23 dicembre, di differire ulteriormente
di sei mesi, sino al 30 giugno 2011, l'efficacia dell'autorizzazione
al trattamento dei dati genetici.
La
proroga del provvedimento, in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, è stata disposta nelle more dell’acquisizione
del previsto parere del Consiglio Superiore di Sanità. La
normativa sulla privacy prevede che chi usa dati genetici
possa farlo solo sulla base di un'autorizzazione ad hoc del
Garante, adottata sentito il Ministro della salute e il Consiglio
superiore di sanità.
L'autorizzazione ad oggi in vigore fissa in maniera specifica
e sistematica i principi, i limiti e le garanzie in base ai
quali dovranno d'ora in poi essere trattati questi delicatissimi
dati personali, anche rispetto ad altri due importanti ambiti:
la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l'accertamento
dei legami di consanguineità per il ricongiungimento familiare.
I
soggetti interessati dal trattamento sono medici; organismi
sanitari pubblici e privati; laboratori di genetica medica;
farmacisti; enti ed istituti di ricerca; psicologi ed assistenti
tecnici; difensori e, ai soli fini del ricongiungimento familiare,
rappresentanze diplomatiche o consolari. La raccolta e trattamento
deve essere effettuata predisponendo preventivamente misure
specifiche per accertare in modo univoco l'identità del soggetto
a cui viene prelevato il materiale genetico; i dati identificativi
devono essere tenuti separati già al momento della raccolta.
Salvo che per i trattamenti effettuati da medici di famiglia,
è necessario informare l'interessato sugli scopi perseguiti,
sui risultati conseguibili, sul periodo di conservazione dei
dati e dei campioni biologici. Per trattare i dati genetici
e utilizzare i campioni biologici è obbligatorio il consenso
scritto dell'interessato; il consenso è revocabile in ogni
momento. Il
consenso per i test genetici relativi ai nascituri è espresso
dalla madre e se l'esame può rivelare l'insorgenza di patologie
del padre, anche da quest'ultimo.
I
dati genetici e i campioni biologici contenuti nelle banche
dati devono essere trattati con tecniche di cifratura; i dati
possono essere consultati solo mediante rigorosi sistemi di
autenticazione; per l'acceso ai locali possono essere previsti
anche dispositivi biometrici; per trasmettere i dati in formato
elettronico si deve usare la posta elettronica certificata.
I campioni biologici e i dati genetici non possono essere
conservati per un periodo di tempo superiore a quello strettamente
necessario per perseguire gli scopi per i quali sono stati
raccolti e utilizzati.
I
dati genetici non possono essere diffusi e i risultati delle
ricerche possono essere diffusi solo in forma aggregata. Il
datore di lavoro e le assicurazioni non posso usare dati genetici.
 
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