Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
02 gennaio 2010
tutti gli speciali

Privacy : Garante proroga autorizzazione trattamento dati genetici
di Tamara Gallera

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con deliberazione del 23 dicembre, di differire ulteriormente di sei mesi, sino al 30 giugno 2011, l'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici.

La proroga del provvedimento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata disposta nelle more dell’acquisizione del previsto parere del Consiglio Superiore di Sanità. La normativa sulla privacy prevede che chi usa dati genetici possa farlo solo sulla base di un'autorizzazione ad hoc del Garante, adottata sentito il Ministro della salute e il Consiglio superiore di sanità.

L'autorizzazione ad oggi in vigore fissa in maniera specifica e sistematica i principi, i limiti e le garanzie in base ai quali dovranno d'ora in poi essere trattati questi delicatissimi dati personali, anche rispetto ad altri due importanti ambiti: la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l'accertamento dei legami di consanguineità per il ricongiungimento familiare.

I soggetti interessati dal trattamento sono medici; organismi sanitari pubblici e privati; laboratori di genetica medica; farmacisti; enti ed istituti di ricerca; psicologi ed assistenti tecnici; difensori e, ai soli fini del ricongiungimento familiare, rappresentanze diplomatiche o consolari. La raccolta e trattamento deve essere effettuata predisponendo preventivamente misure specifiche per accertare in modo univoco l'identità del soggetto a cui viene prelevato il materiale genetico; i dati identificativi devono essere tenuti separati già al momento della raccolta.

Salvo che per i trattamenti effettuati da medici di famiglia, è necessario informare l'interessato sugli scopi perseguiti, sui risultati conseguibili, sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici. Per trattare i dati genetici e utilizzare i campioni biologici è obbligatorio il consenso scritto dell'interessato; il consenso è revocabile in ogni momento. Il consenso per i test genetici relativi ai nascituri è espresso dalla madre e se l'esame può rivelare l'insorgenza di patologie del padre, anche da quest'ultimo.

I dati genetici e i campioni biologici contenuti nelle banche dati devono essere trattati con tecniche di cifratura; i dati possono essere consultati solo mediante rigorosi sistemi di autenticazione; per l'acceso ai locali possono essere previsti anche dispositivi biometrici; per trasmettere i dati in formato elettronico si deve usare la posta elettronica certificata. I campioni biologici e i dati genetici non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e utilizzati.

I dati genetici non possono essere diffusi e i risultati delle ricerche possono essere diffusi solo in forma aggregata. Il datore di lavoro e le assicurazioni non posso usare dati genetici.

per approfondire...

Dossier diritti

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale