Osservatorio sulla legalita' e sui diritti

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"INTERNET FRA LIBERTA' E DIRITTI:
prevenzione delle violazioni e prospettiva forense"

Il processo penale tra garanzie concrete e comunicazioni virtuali
abstract dell'intervento di Vinicio NARDO*

In Italia scontiamo ancora l’iniziale concezione di internet come spazio anarchico. Questo è stato conseguenza di una scarsa conoscenza iniziale dello strumento, di una difficoltà di approccio allo stesso, infine semplicemente della scelta di non andare a guardare cosa succedesse in quegli spazi. Ora questa concezione è superata. Sono intervenute regole e sentenze su competenze territoriali; è maturata la consapevolezza della necessità di definire gli obblighi in capo ai provider; ci si è resi conto della notevole capacità lesiva di internet.

L’Autorità statale, tuttavia, continua ad risentire di una evidente difficoltà di approccio: meno sul piano dell’adeguamento delle norme penali sostanziali e di quelle procedurali in tema di acquisizione delle prove; di più sul piano dell’organizzazione della macchina giudiziaria e, segnatamente, delle notifiche penali. Sempre riferendoci al settore penale, si intuisce che le difficoltà scaturiscono: dal timore delle garanzie intese come fucina di cavilli che si ritiene troverebbero terreno più fertile nel mondo della immaterialità; dalla normale difficoltà, sul piano del diritto sostanziale di adeguare le sanzioni ai casi concreti della vita.

L’UCPI ha condotto e pubblicato in collaborazione con l’istituto Eurispes un’inchiesta con la quale si è potuto chiarire che, nella fase del dibattimento che costituiva l’ambito della ricerca, i motivi della dilatazione dei tempi del processo non derivano né dalle tattiche dilatorie degli imputati o dei loro difensori né dall’esercizio di garanzie difensive pur ordinariamente previste . Lo studio ha consentito di constatare anche che il problema delle notifiche incide poco all’interno delle cause di prolungamento dei tempi processuali. Quasi nulla, in particolare, è la rilevanza statistica del difetto di notifica al difensore.

Accertato che la dilatazione dei tempi del processo dipende, prima di tutto, da problemi di organizzazione della macchina amministrativa, rimane che anche l’avvocatura è chiamata a dare un contributo in termini innovativi, senza arroccarsi sulla difesa di un apparato normativo che, pur non responsabile delle disfunzioni, certo può essere aggiornato e messo in linea con l’evoluzione dei tempi oltre che adeguato ad alcune prescrizioni che ci provengono dal chiaro disposto dei trattati e dal diritto comunitario riguardo ai procedimenti in assenza dell’imputato. Da qui un’approfondita analisi del Centro Studi “Aldo Marongiu” dell'UCPI dove, per quanto riguarda il tema di questo convegno, si sono svolte una serie di osservazioni che riassumo.

L’estensione della informatica al processo penale non dovrà essere limitata alla gestione del cd “fascicolo informatico”, attraverso il quale potrà essere possibile consultare gli atti dagli studi mediante procedure di accesso, ma anche portare ad un sistema di notifiche degli atti (e non più solo dell’avviso dei deposito dei medesimi) e degli avvisi che ridurrebbe i tempi morti del processo. Allo stesso tempo la reale, concreta ed effettiva conoscenza del processo e dell’accusa deve essere assicurata in forme efficaci e non presuntive.

Mentre non è condivisibile la proposta da più parti avanzata di una domiciliazione legale presso il difensore, secondo la quale dopo la prima notifica fatta all’indagato/imputato tutte le successive vanno operate solo al difensore, risulta praticabile l’ipotesi di sfoltire il numero degli atti di cui debba essere destinatario anche l’imputato nel corso delle indagini preliminari, escludendosi dal novero quelle che riguardano il compimento di attività prevalentemente tecniche per le quali l’informazione al difensore appare sufficiente a tutelare il diritto di difesa. Identicamente potrà eliminarsi la necessità della doppia notifica nella ipotesi di elezione di domicilio effettuata dalla parte presso lo studio del difensore, ovvero disporsi la notifica degli avvisi nei giudizi di impugnazione nei confronti dei soli difensori impugnanti.

In sostanza la prima notifica di atti dell’indagine preliminare dovrà essere fatta a mani proprie dell’indagato e poi identicamente dovrà avvenire per l’atto iniziale del processo. In questo contesto il rito degli irreperibili non può essere mantenuto nell’ordinamento mentre lo stesso processo in absentia (cioè quello che vede contumace l’imputato) potrà essere ammesso solo di fronte alla prova certa e non equivoca che la scelta di non comparire nel giudizio provenga dall’imputato informato degli esatti termini del giudizio. In mancanza di tali requisiti il processo dovrà essere sospeso tanto nell’uno che nell’altro caso. Ciò non si tradurrebbe nella impunità di coloro che si sottraggono volontariamente ove si destinassero risorse volte alla individuazione ed al reperimento degli imputati e, al tempo stesso, si potenziasse l’organo deputato alle notifiche magari istituendo un ufficio specifico ufficio di notificatori “ritagliato sulle esigenze del processo penale” .

…. L’informatizzazione

Una riforma della procedura penale seriamente orientata a razionalizzare le risorse e ad accelerare i tempi del processo nel rispetto dei diritti di difesa, non può che accompagnarsi ad una estesa informatizzazione del processo penale. L'innesto dell'informatica e della telematica deve avere quale obbiettivo primario quello di alleggerire il carico di lavoro degli uffici (e delle difese), ma non può e non deve tendere al c.d. processo penale informatico: occorre, infatti, evitare che si inneschino derive verso un processo meramente virtuale che sacrifichi, sull'altare della efficienza, i principi di immediatezza, concentrazione ed oralità. Lo sviluppo dell'informatica e della telematica appaiono ormai garantire un livello di sicurezza e segretezza adeguato alle esigenze del processo penale: la tecnica, infatti, per un verso consente di duplicare ed autenticare su supporto informatico ogni atto, documento o verbale del processo; per altro verso, consente flussi di comunicazioni caratterizzate da certezza di origine, di destinazione e di ricezione. Le esperienze avviate in alcuni uffici giudiziari, che spesso hanno potuto beneficiare di fondi diversi da quelli del Ministero della Giustizia, hanno dato esiti incoraggianti.

…. La posta elettronica certificata

La posta elettronica certificata (p.e.c.) offre notevoli possibilità di impiego, che vanno ben oltre il semplice strumento di notificazione degli atti destinati al difensore: essa deve diventare l'interfaccia primario tra gli uffici e tra l'Autorità Giudiziaria e le parti private. L'Amministrazione dovrà dotarsi di sistemi informatici idonei ed adeguati, istituendo – preferibilmente – uffici dedicati alla gestione del flusso di comunicazioni. Il difensore dovrà dotarsi di una casella di p.e.c. ed avrà cura di comunicare nell'atto di nomina ovvero all'ufficio che gestisce le difese d'ufficio, l'indirizzo di posta presso il quale inviare le comunicazioni a lui destinate (diverso è il caso delle notificazioni destinate all'assistito). Nella prospettiva di riforma deve essere superato il sistema dell'avviso di deposito, in quanto l'atto cui il difensore aveva diritto di assistere ovvero il provvedimento per cui è previsto l'avviso al difensore andranno direttamente comunicati in allegato via posta elettronica, senza gravare ufficio e difensore della fase dell'estrazione di copia (si imporrà, anche rispetto a tali atti, un complessivo ripensamento del sistema delle spese di copia). Sempre attraverso la p.e.c. dovranno essere veicolati la richiesta ed il rilascio di copie degli atti del procedimento (anche in forma multimediale, come nel caso di intercettazioni, di videoconferenze, di registrazioni ecc...), di certificazioni (ad es. quella di cui all'art. 335 c.p.p.) ed il flusso delle memorie e delle produzioni della difesa. La p.e.c. dovrà essere lo strumento ordinario per la proposizione di impugnazioni, opposizioni ed istanze.

…..Il fascicolo elettronico

Coerentemente, gli atti contenuti fascicoli (del Pm e del Dibattimento) dovranno essere sempre disponibili anche in forma informatica su formato – ovviamente – non modificabile. L'obbiettivo da raggiungere nel medio periodo deve essere quello della consultabilità permanente da remoto dei fascicoli (dal momento in cui ne sia prevista l'accessibilità al difensore) e l'impiego del download come forma di estrazione della copia. La stessa trasmissione dei fascicoli da parte di un ufficio giudiziario ad un altro dovrà avvenire tanto in forma informatica quanto cartacea. L'intera vita del fascicolo elettronico, dovrà essere improntata alla massima trasparenza e tracciabilità. In una prospettiva di breve periodo, tuttavia, la p.e.c. può già consentire, ove coniugata con la informatizzazione del materiale cartaceo, il rilascio di copie di atti e documenti multimediali (si pensi ai supporti ove sono registrate le intercettazioni telefoniche). Onde favorire lo sviluppo dell'uso della informatizzazione e della comunicazione telematica si rende necessario un ripensamento del sistema delle spese di giustizia, ripensamento che tenga conto della straordinaria utilità ricavata dall'uso dell'informatica: dovranno essere previste forme di pagamento per via telematica delle spese di copia calibrate non più sul numero di pagine, quanto piuttosto sulla quantità di byte posti a disposizione.

…..Riduzione degli atti da notificare.

Nelle proposte che si sono susseguite nel corso del tempo, ed anche per molte di quelle che sono attualmente giacenti in Parlamento, il principio ispiratore sembra quello di estendere al massimo la regola della presunzione di conoscenza degli atti da parte dell’imputato attraverso la notifica dei medesimi al difensore di fiducia, di fatto riservando all’imputato la sola prima notifica e destinando al difensore tutte le successive. Ciò, evidentemente, poiché la notifica presso gli studi legali non comporta alcuna pratica difficoltà ed è assolutamente irrilevante dal punto di vista statistico la possibilità di errore. Rispetto a questo tipo di soluzione l’Unione delle Camere Penali ha già espresso il proprio dissenso sottolineando che far carico al difensore dell’onore di rintraccio dell’imputato al fine di comunicare la notifica degli atti, ovvero “presumere” in via assoluta la conoscenza da parte dell’imputato degli atti notificati al solo difensore, non tiene conto del fatto che, molto più spesso di quanto generalmente si consideri, la nomina del difensore può porsi a grande distanza di tempo dalla notifica di una atto successivo e dunque anche il difensore può avere difficoltà ad assicurare una comunicazione tempestiva ed effettiva. Peraltro, perlomeno nelle proposte giacenti, la domiciliazione ex lege presso il difensore varrebbe solo per le ipotesi di nomina fiduciaria e non per la rilevante parte di procedimenti in nei quali opera una difesa di ufficio. Alla luce di tali rilievi appare più utile individuare, semmai, tra gli atti per i quali è prevista notifica all’interessato, quelli per i quali non vi è un sostanziale interesse alla doppia notifica.

Una riforma del sistema delle notificazioni non può prescindere dalla potenziamento degli organi deputati alle medesime, meglio dalla costituzione di uno speciale ufficio all’interno del corpo degli ufficiali giudiziari deputati allo scopo che rendano efficiente ed effettiva tale funzione, senza escludere forme di privatizzazione del servizio che possano aumentarne le efficienza.

LA DIFFICOLTA’ DELLO STATO DI ADEGUARSI

1) DIGITALIZZAZIONE SISTEMA GIUDIZIARIO Ancora insufficienti e timidi sono gli interventi del legislatore finalizzati ad operare una spinta verso la digitalizzazione del sistema giudiziario penale. I possibili interventi finalizzati alla razionalizzazione del sistema giudiziario penale, anche al di là della necessità di digitalizzare il sistema, prospettati dal Centro Marongiu dell’Unione delle Camere Penali italiane in prospettiva de iure, sono: la razionalizzazione del sistema delle notifiche, attraverso una riduzione degli atti da notificare ed un implementazione delle notifiche da effettuarsi per via telematica (salvo restando la necessità della prima notifica all’imputato da effettuarsi a mani); l’informatizzazione del sistema giudiziario per mezzo dell’utilizzo della P.E.C. esteso anche al di là delle possibilità legate alla notificazione di provvedimenti giudiziari, a ricomprendere la possibilità di richiedere certificazioni (ad. Es. 335 c.p.p.) o richiedere copia informatica degli atti del procedimento nonché per mezzo del c.d. fascicolo elettronico; l’abolizione del rito degli irreperibili e revisione dell’istituto della contumacia.

2) L’ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO Sotto il secondo profilo si è fatto sicuramente di più. Ciò, soprattuto, per mezzo della L. 48/2008 di ratifica della convenzione di Budapest del 2001 in materia di criminalità informatica. Le novità introdotte con tale provvedimento in materia penale sono numerose, con introduzione di inedite fattispecie di reato tese a penalizzare c.d. reati informatici “puri” – reati, cioè, che penalizzano quelle condotte che aggrediscono beni informatici e reati informatici “spuri” – reati comuni commessi per mezzo di un sistema informatico:

  • Art. 495 bis C.P. – Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità proprie o di altri
  • Art. 640 quinquies C.P. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
  • Art. 615 quinquies C.P. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
  • Art. 635 bis C.P. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
  • Art. 635 ter C.P. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
  • Art. 635 quater C.P. – Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
  • Art. 635 quinquies C.P. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). Altro reato informatico di più risalente introduzione nel nostro ordinamento è il reato di cui all’art. 615ter c.p. e sul quale una recente sentenza della Corte di Cassazione S.S. U.U. del 27.10.2011 della quale, ad oggi, non sono ancora state depositate le motivazioni è stata chiamata a dirimere “se integri la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto abilitato ma per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita”.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE Per quanto attiene alle modifiche intervenute con legge di ratifica della convenzione di Budapest, bisogna sottolineare come esse attengano per la maggior parte la materia dei mezzi di ricerca della prova prevedendo l’estensione della loro applicazione a dati di natura informatica, a dati cioè caratterizzati da due caratteristiche fondamentali: l’immaterialità e la fragilità.

* cassazionista, tesoriere dell'Unione Camere Penali Italiane.

GLI ALTRI INTERVENTI ALLA CONFERENZA INTERNET FRA LIBERTA' E DIRITTI

 

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