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"INTERNET
FRA LIBERTA' E DIRITTI:
prevenzione delle violazioni e prospettiva forense"
Il
processo penale tra garanzie concrete e comunicazioni virtuali
abstract dell'intervento di Vinicio NARDO*
In Italia scontiamo ancora l’iniziale concezione di internet come
spazio anarchico. Questo è stato conseguenza di una scarsa conoscenza
iniziale dello strumento, di una difficoltà di approccio allo
stesso, infine semplicemente della scelta di non andare a guardare
cosa succedesse in quegli spazi. Ora questa concezione è superata.
Sono intervenute regole e sentenze su competenze territoriali;
è maturata la consapevolezza della necessità di definire gli obblighi
in capo ai provider; ci si è resi conto della notevole capacità
lesiva di internet.
L’Autorità
statale, tuttavia, continua ad risentire di una evidente difficoltà
di approccio: meno sul piano dell’adeguamento delle norme penali
sostanziali e di quelle procedurali in tema di acquisizione delle
prove; di più sul piano dell’organizzazione della macchina giudiziaria
e, segnatamente, delle notifiche penali. Sempre riferendoci al
settore penale, si intuisce che le difficoltà scaturiscono: dal
timore delle garanzie intese come fucina di cavilli che si ritiene
troverebbero terreno più fertile nel mondo della immaterialità;
dalla normale difficoltà, sul piano del diritto sostanziale di
adeguare le sanzioni ai casi concreti della vita.
L’UCPI
ha condotto e pubblicato in collaborazione con l’istituto Eurispes
un’inchiesta con la quale si è potuto chiarire che, nella fase
del dibattimento che costituiva l’ambito della ricerca, i motivi
della dilatazione dei tempi del processo non derivano né dalle
tattiche dilatorie degli imputati o dei loro difensori né dall’esercizio
di garanzie difensive pur ordinariamente previste . Lo studio
ha consentito di constatare anche che il problema delle notifiche
incide poco all’interno delle cause di prolungamento dei tempi
processuali.
Quasi nulla, in particolare, è la rilevanza statistica del difetto
di notifica al difensore.
Accertato
che la dilatazione dei tempi del processo dipende, prima di tutto,
da problemi di organizzazione della macchina amministrativa, rimane
che anche l’avvocatura è chiamata a dare un contributo in termini
innovativi, senza arroccarsi sulla difesa di un apparato normativo
che, pur non responsabile delle disfunzioni, certo può essere
aggiornato e messo in linea con l’evoluzione dei tempi oltre che
adeguato ad alcune prescrizioni che ci provengono dal chiaro disposto
dei trattati e dal diritto comunitario riguardo ai procedimenti
in assenza dell’imputato. Da
qui un’approfondita analisi del Centro Studi “Aldo Marongiu” dell'UCPI
dove, per quanto riguarda il tema di questo convegno, si sono
svolte una serie di osservazioni che riassumo.
L’estensione della informatica al processo penale non dovrà essere
limitata alla gestione del cd “fascicolo informatico”, attraverso
il quale potrà essere possibile consultare gli atti dagli studi
mediante procedure di accesso, ma anche portare ad un sistema
di notifiche degli atti (e non più solo dell’avviso dei deposito
dei medesimi) e degli avvisi che ridurrebbe i tempi morti del
processo. Allo stesso tempo la reale, concreta ed effettiva conoscenza
del processo e dell’accusa deve essere assicurata in forme efficaci
e non presuntive.
Mentre non è condivisibile la proposta da più parti avanzata di
una domiciliazione legale presso il difensore, secondo la quale
dopo la prima notifica fatta all’indagato/imputato tutte le successive
vanno operate solo al difensore, risulta praticabile l’ipotesi
di sfoltire il numero degli atti di cui debba essere destinatario
anche l’imputato nel corso delle indagini preliminari, escludendosi
dal novero quelle che riguardano il compimento di attività prevalentemente
tecniche per le quali l’informazione al difensore appare sufficiente
a tutelare il diritto di difesa. Identicamente potrà eliminarsi
la necessità della doppia notifica nella ipotesi di elezione di
domicilio effettuata dalla parte presso lo studio del difensore,
ovvero disporsi la notifica degli avvisi nei giudizi di impugnazione
nei confronti dei soli difensori impugnanti.
In
sostanza la prima notifica di atti dell’indagine preliminare dovrà
essere fatta a mani proprie dell’indagato e poi identicamente
dovrà avvenire per l’atto iniziale del processo. In questo contesto
il rito degli irreperibili non può essere mantenuto nell’ordinamento
mentre lo stesso processo in absentia (cioè quello che vede contumace
l’imputato) potrà essere ammesso solo di fronte alla prova certa
e non equivoca che la scelta di non comparire nel giudizio provenga
dall’imputato informato degli esatti termini del giudizio. In
mancanza di tali requisiti il processo dovrà essere sospeso tanto
nell’uno che nell’altro caso. Ciò non si tradurrebbe nella impunità
di coloro che si sottraggono volontariamente ove si destinassero
risorse volte alla individuazione ed al reperimento degli imputati
e, al tempo stesso, si potenziasse l’organo deputato alle notifiche
magari istituendo un ufficio specifico ufficio di notificatori
“ritagliato sulle esigenze del processo penale” .
….
L’informatizzazione
Una
riforma della procedura penale seriamente orientata a razionalizzare
le risorse e ad accelerare i tempi del processo nel rispetto dei
diritti di difesa, non può che accompagnarsi ad una estesa informatizzazione
del processo penale. L'innesto dell'informatica e della telematica
deve avere quale obbiettivo primario quello di alleggerire il
carico di lavoro degli uffici (e delle difese), ma non può e non
deve tendere al c.d. processo penale informatico: occorre, infatti,
evitare che si inneschino derive verso un processo meramente virtuale
che sacrifichi, sull'altare della efficienza, i principi di immediatezza,
concentrazione ed oralità. Lo sviluppo dell'informatica e della
telematica appaiono ormai garantire un livello di sicurezza e
segretezza adeguato alle esigenze del processo penale: la tecnica,
infatti, per un verso consente di duplicare ed autenticare su
supporto informatico ogni atto, documento o verbale del processo;
per altro verso, consente flussi di comunicazioni caratterizzate
da certezza di origine, di destinazione e di ricezione. Le esperienze
avviate in alcuni uffici giudiziari, che spesso hanno potuto beneficiare
di fondi diversi da quelli del Ministero della Giustizia, hanno
dato esiti incoraggianti.
…. La posta elettronica certificata
La posta elettronica certificata (p.e.c.) offre notevoli possibilità
di impiego, che vanno ben oltre il semplice strumento di notificazione
degli atti destinati al difensore: essa deve diventare l'interfaccia
primario tra gli uffici e tra l'Autorità Giudiziaria e le parti
private. L'Amministrazione dovrà dotarsi di sistemi informatici
idonei ed adeguati, istituendo – preferibilmente – uffici dedicati
alla gestione del flusso di comunicazioni. Il difensore dovrà
dotarsi di una casella di p.e.c. ed avrà cura di comunicare nell'atto
di nomina ovvero all'ufficio che gestisce le difese d'ufficio,
l'indirizzo di posta presso il quale inviare le comunicazioni
a lui destinate (diverso è il caso delle notificazioni destinate
all'assistito). Nella prospettiva di riforma deve essere superato
il sistema dell'avviso di deposito, in quanto l'atto cui il difensore
aveva diritto di assistere ovvero il provvedimento per cui è previsto
l'avviso al difensore andranno direttamente comunicati in allegato
via posta elettronica, senza gravare ufficio e difensore della
fase dell'estrazione di copia (si imporrà, anche rispetto a tali
atti, un complessivo ripensamento del sistema delle spese di copia).
Sempre attraverso la p.e.c. dovranno essere veicolati la richiesta
ed il rilascio di copie degli atti del procedimento (anche in
forma multimediale, come nel caso di intercettazioni, di videoconferenze,
di registrazioni ecc...), di certificazioni (ad es. quella di
cui all'art. 335 c.p.p.) ed il flusso delle memorie e delle produzioni
della difesa. La p.e.c. dovrà essere lo strumento ordinario per
la proposizione di impugnazioni, opposizioni ed istanze.
…..Il
fascicolo elettronico
Coerentemente, gli atti contenuti fascicoli (del Pm e del Dibattimento)
dovranno essere sempre disponibili anche in forma informatica
su formato – ovviamente – non modificabile. L'obbiettivo da raggiungere
nel medio periodo deve essere quello della consultabilità permanente
da remoto dei fascicoli (dal momento in cui ne sia prevista l'accessibilità
al difensore) e l'impiego del download come forma di estrazione
della copia. La stessa trasmissione dei fascicoli da parte di
un ufficio giudiziario ad un altro dovrà avvenire tanto in forma
informatica quanto cartacea. L'intera vita del fascicolo elettronico,
dovrà essere improntata alla massima trasparenza e tracciabilità.
In una prospettiva di breve periodo, tuttavia, la p.e.c. può già
consentire, ove coniugata con la informatizzazione del materiale
cartaceo, il rilascio di copie di atti e documenti multimediali
(si pensi ai supporti ove sono registrate le intercettazioni telefoniche).
Onde favorire lo sviluppo dell'uso della informatizzazione e della
comunicazione telematica si rende necessario un ripensamento del
sistema delle spese di giustizia, ripensamento che tenga conto
della straordinaria utilità ricavata dall'uso dell'informatica:
dovranno essere previste forme di pagamento per via telematica
delle spese di copia calibrate non più sul numero di pagine, quanto
piuttosto sulla quantità di byte posti a disposizione.
…..Riduzione degli atti da notificare.
Nelle
proposte che si sono susseguite nel corso del tempo, ed anche
per molte di quelle che sono attualmente giacenti in Parlamento,
il principio ispiratore sembra quello di estendere al massimo
la regola della presunzione di conoscenza degli atti da parte
dell’imputato attraverso la notifica dei medesimi al difensore
di fiducia, di fatto riservando all’imputato la sola prima notifica
e destinando al difensore tutte le successive. Ciò, evidentemente,
poiché la notifica presso gli studi legali non comporta alcuna
pratica difficoltà ed è assolutamente irrilevante dal punto di
vista statistico la possibilità di errore. Rispetto a questo tipo
di soluzione l’Unione delle Camere Penali ha già espresso il proprio
dissenso sottolineando che far carico al difensore dell’onore
di rintraccio dell’imputato al fine di comunicare la notifica
degli atti, ovvero “presumere” in via assoluta la conoscenza da
parte dell’imputato degli atti notificati al solo difensore, non
tiene conto del fatto che, molto più spesso di quanto generalmente
si consideri, la nomina del difensore può porsi a grande distanza
di tempo dalla notifica di una atto successivo e dunque anche
il difensore può avere difficoltà ad assicurare una comunicazione
tempestiva ed effettiva. Peraltro, perlomeno nelle proposte giacenti,
la domiciliazione ex lege presso il difensore varrebbe solo per
le ipotesi di nomina fiduciaria e non per la rilevante parte di
procedimenti in nei quali opera una difesa di ufficio. Alla luce
di tali rilievi appare più utile individuare, semmai, tra gli
atti per i quali è prevista notifica all’interessato, quelli per
i quali non vi è un sostanziale interesse alla doppia notifica.
Una riforma del sistema delle notificazioni non può prescindere
dalla potenziamento degli organi deputati alle medesime, meglio
dalla costituzione di uno speciale ufficio all’interno del corpo
degli ufficiali giudiziari deputati allo scopo che rendano efficiente
ed effettiva tale funzione, senza escludere forme di privatizzazione
del servizio che possano aumentarne le efficienza.
LA DIFFICOLTA’ DELLO STATO DI ADEGUARSI
1)
DIGITALIZZAZIONE SISTEMA GIUDIZIARIO Ancora insufficienti e timidi
sono gli interventi del legislatore finalizzati ad operare una
spinta verso la digitalizzazione del sistema giudiziario penale.
I possibili interventi finalizzati alla razionalizzazione del
sistema giudiziario penale, anche al di là della necessità di
digitalizzare il sistema, prospettati dal Centro Marongiu dell’Unione
delle Camere Penali italiane in prospettiva de iure, sono: la
razionalizzazione del sistema delle notifiche, attraverso una
riduzione degli atti da notificare ed un implementazione delle
notifiche da effettuarsi per via telematica (salvo restando la
necessità della prima notifica all’imputato da effettuarsi a mani);
l’informatizzazione del sistema giudiziario per mezzo dell’utilizzo
della P.E.C. esteso anche al di là delle possibilità legate alla
notificazione di provvedimenti giudiziari, a ricomprendere la
possibilità di richiedere certificazioni (ad. Es. 335 c.p.p.)
o richiedere copia informatica degli atti del procedimento nonché
per mezzo del c.d. fascicolo elettronico; l’abolizione del rito
degli irreperibili e revisione dell’istituto della contumacia.
2)
L’ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO Sotto il secondo profilo
si è fatto sicuramente di più. Ciò, soprattuto, per mezzo della
L. 48/2008 di ratifica della convenzione di Budapest del 2001
in materia di criminalità informatica. Le novità introdotte con
tale provvedimento in materia penale sono numerose, con introduzione
di inedite fattispecie di reato tese a penalizzare c.d. reati
informatici “puri” – reati, cioè, che penalizzano quelle condotte
che aggrediscono beni informatici e reati informatici “spuri”
– reati comuni commessi per mezzo di un sistema informatico:
-
Art. 495 bis C.P. – Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore
di firma elettronica sull’identità o su qualità proprie o di
altri
-
Art. 640 quinquies C.P. – Frode informatica del soggetto che
presta servizi di certificazione di firma elettronica
-
Art. 615 quinquies C.P. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi
o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere
un sistema informatico o telematico)
-
Art. 635 bis C.P. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici
-
Art. 635 ter C.P. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico
o comunque di pubblica utilità
-
Art. 635 quater C.P. – Danneggiamento di sistemi informatici
e telematici
-
Art. 635 quinquies C.P. - Danneggiamento
di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di
dati). Altro reato informatico di più risalente introduzione nel
nostro ordinamento è il reato di cui all’art. 615ter c.p. e sul
quale una recente sentenza della Corte di Cassazione S.S. U.U.
del 27.10.2011 della quale, ad oggi, non sono ancora state depositate
le motivazioni è stata chiamata a dirimere “se integri la fattispecie
criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
protetto la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema
posta in essere da soggetto abilitato ma per scopi o finalità
estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata
attribuita”.
MODIFICHE
AL CODICE DI PROCEDURA PENALE Per quanto attiene alle modifiche
intervenute con legge di ratifica della convenzione di Budapest,
bisogna sottolineare come esse attengano per la maggior parte
la materia dei mezzi di ricerca della prova prevedendo l’estensione
della loro applicazione a dati di natura informatica, a dati cioè
caratterizzati da due caratteristiche fondamentali: l’immaterialità
e la fragilità.
*
cassazionista, tesoriere dell'Unione Camere Penali Italiane.
GLI
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