Relatori del convegno MOBBING
E STALKING aspetti penali, procedurali e civili
ABSTRACT
dell'INTERVENTO di Pietro FORNO*
Procuratore
Aggiunto della Repubblica a Milano
TITOLO:
"Stalking: esperienze presso le Procure di Milano e Torino"
Trattando
il reato di stalking, il Relatore ha reso noto che a Milano,
dal 24 marzo 2010 al 24 marzo 2011, da 574 denunce si è passati
a 750, con un incremento piuttosto considerevole. Il reato
di maltrattamenti, ipotesi di reato di grande rilevanza, nello
stesso periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010 comportava 1300
denunce all'anno.
Il
Dipartimento della
Procura di Milano che si occupa di delitti contro la famiglia,
pornografia e pedopornografia anche on-line guidato
dal dott. Forno si pone molto anche il problema della tutela
immediata. È stata introdotta col decreto 23 febbraio 2009
la misura cautelare di cui all'art. 280 ter, misura che -
nota il Relatore - si attaglia in modo specifico a molte di
queste situazioni, non disgiuntamente da quella dell'art.
282 bis.
Nell'ultimo
anno le misure detentive sono state ben 70. Per
l'esperienza globale del lavoro del Dipartimento, le misure
cautelari non detentive sono almeno pari a quelle detentive.
Nella specifica materia dello stalking prevalgono le misure
non detentive rispetto a quelle detentive, (si può ipotizzare
che almeno 150 siano le misure cautelari su un totale di 750
fascicoli pervenuti).
Questo
per l'aspetto che riguarda la tutela della persona, mentre
per l'altro aspetto costituito dalle ipotesi meno gravi il
Relatore è concorde con la scelta del legislatore di introdurre
l'istituto dell'ammonimento, che non solo costituisce uno
strumento deflattivo ma con la libertà formale che gli è propria
consente di introdurre elementi di mediazione là dove la mediazione
è eventualmente possibile.
I risultati conseguiti in questi primi anni di applicazione
della nuova normativa, nota il Relatore, sono incoraggianti:
nell'ultimo anno giudiziario ci sono state 180 richieste di
ammonimento, di queste ne sono state accolte 120 (negli altri
casi il questore ha ritenuto che il caso non richiedesse l'ammonimento).
Di questi 120 casi, quelli in cui l'autore del fatto ha reiterato
condotte persecutorie sono stati pochissimi, dell'ordine di
2 o 3, il che significa che una volta individuate le situazioni
che meritano un intervento di mediazione questa può avere
un'enorme efficacia, sempre se si parla di mediazione condotta
da un soggetto istituzionale.
Il
dott. Forno ha reso noto il suo impegno per incoraggiare gli
organi di P.G. a convocare entrambe le parti e cercare di
invitarle a trovare soluzioni transattive di conciliazione,
superando le problematiche che hanno dato luogo alle denunce.
In taluni casi le parti vengono invitate a prendere in considerazione
la possibilità di rivolgersi ad agenzie di mediazione.
In questa materia - ha notato il Relatore - è importante il
concetto di “rete”. Il magistrato opera in un contesto complesso
in cui ci sono altri operatori, giuridici e non giuridici
(assistenti sociali, psicologi, medici) che hanno pari dignità
rispetto alla trattazione di problematiche sottostanti alla
denuncia penale.
A giudizio del Relatore, soltanto attraverso un lavoro di
rete è possibile affrontare le complesse vicende che occorre
fronteggiare.
Il relatore ha sottolineato che nel campo dello stalking esistono
anche le denunce infondate: spesso nell'ambito della conflittualità
familiare non mancano le denunce strumentali (legate ad esempio
a procedimenti civili fra coniugi separati, per ottenere benefici
in sede penale che si riverberano sul processo civile).
Altro
dato fornito dal Relatore: le archiviazioni sui 574 fascicoli
pervenuti nell'anno 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010 sono state
113; nell'ultimo periodo su 750 denunce le archiviazioni sono
state 210, entrambe cifre rilevanti.
Il
dott. Forno ha notato che occorre molta capacità di selezionare
i casi. Il processo penale è uno strumento chirurgico: va
utilizzato soltanto quando è strettamente necessario e deve
essere sempre considerato l'estrema ratio.
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