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Relatori del convegno MOBBING E STALKING aspetti penali, procedurali e civili

ABSTRACT dell'INTERVENTO di Pietro FORNO*
Procuratore Aggiunto della Repubblica a Milano

TITOLO: "Stalking: esperienze presso le Procure di Milano e Torino"

Trattando il reato di stalking, il Relatore ha reso noto che a Milano, dal 24 marzo 2010 al 24 marzo 2011, da 574 denunce si è passati a 750, con un incremento piuttosto considerevole. Il reato di maltrattamenti, ipotesi di reato di grande rilevanza, nello stesso periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010 comportava 1300 denunce all'anno.

Il Dipartimento della Procura di Milano che si occupa di delitti contro la famiglia, pornografia e pedopornografia anche on-line guidato dal dott. Forno si pone molto anche il problema della tutela immediata. È stata introdotta col decreto 23 febbraio 2009 la misura cautelare di cui all'art. 280 ter, misura che - nota il Relatore - si attaglia in modo specifico a molte di queste situazioni, non disgiuntamente da quella dell'art. 282 bis.

Nell'ultimo anno le misure detentive sono state ben 70. Per l'esperienza globale del lavoro del Dipartimento, le misure cautelari non detentive sono almeno pari a quelle detentive. Nella specifica materia dello stalking prevalgono le misure non detentive rispetto a quelle detentive, (si può ipotizzare che almeno 150 siano le misure cautelari su un totale di 750 fascicoli pervenuti).

Questo per l'aspetto che riguarda la tutela della persona, mentre per l'altro aspetto costituito dalle ipotesi meno gravi il Relatore è concorde con la scelta del legislatore di introdurre l'istituto dell'ammonimento, che non solo costituisce uno strumento deflattivo ma con la libertà formale che gli è propria consente di introdurre elementi di mediazione là dove la mediazione è eventualmente possibile.

I risultati conseguiti in questi primi anni di applicazione della nuova normativa, nota il Relatore, sono incoraggianti: nell'ultimo anno giudiziario ci sono state 180 richieste di ammonimento, di queste ne sono state accolte 120 (negli altri casi il questore ha ritenuto che il caso non richiedesse l'ammonimento). Di questi 120 casi, quelli in cui l'autore del fatto ha reiterato condotte persecutorie sono stati pochissimi, dell'ordine di 2 o 3, il che significa che una volta individuate le situazioni che meritano un intervento di mediazione questa può avere un'enorme efficacia, sempre se si parla di mediazione condotta da un soggetto istituzionale.

Il dott. Forno ha reso noto il suo impegno per incoraggiare gli organi di P.G. a convocare entrambe le parti e cercare di invitarle a trovare soluzioni transattive di conciliazione, superando le problematiche che hanno dato luogo alle denunce. In taluni casi le parti vengono invitate a prendere in considerazione la possibilità di rivolgersi ad agenzie di mediazione.

In questa materia - ha notato il Relatore - è importante il concetto di “rete”. Il magistrato opera in un contesto complesso in cui ci sono altri operatori, giuridici e non giuridici (assistenti sociali, psicologi, medici) che hanno pari dignità rispetto alla trattazione di problematiche sottostanti alla denuncia penale. A giudizio del Relatore, soltanto attraverso un lavoro di rete è possibile affrontare le complesse vicende che occorre fronteggiare.

Il relatore ha sottolineato che nel campo dello stalking esistono anche le denunce infondate: spesso nell'ambito della conflittualità familiare non mancano le denunce strumentali (legate ad esempio a procedimenti civili fra coniugi separati, per ottenere benefici in sede penale che si riverberano sul processo civile).

Altro dato fornito dal Relatore: le archiviazioni sui 574 fascicoli pervenuti nell'anno 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010 sono state 113; nell'ultimo periodo su 750 denunce le archiviazioni sono state 210, entrambe cifre rilevanti.

Il dott. Forno ha notato che occorre molta capacità di selezionare i casi. Il processo penale è uno strumento chirurgico: va utilizzato soltanto quando è strettamente necessario e deve essere sempre considerato l'estrema ratio.

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