Relatori del convegno MOBBING
E STALKING aspetti penali, procedurali e civili
ABSTRACT
dell'INTERVENTO di Giuseppe SINISCALCHI*
Patrocinante
in Cassazione, Foro di Milano
TITOLO:
"Relazione introduttiva"
Mobbing
e stalking sono due diverse fattispecie di atti persecutori
ma hanno molti aspetti in comune: lo stalking costituisce
reato, secondo la previsione dell'art. 612 bis introdotto
nel c.p. dal nostro legislatore con il d.lgs. 23 febbraio
2009 n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38; il
mobbing è ancora in attesa di una specifica collocazione normativa,
nel senso che manca una norma che definisca e disciplini tale
fenomeno.
Non
è sempre agevole definire i confini tra le due fattispecie
quando, ad esempio, una particolare ed insidiosa attività
persecutoria venisse posta in essere sul luogo di lavoro.
La cosa non è di poco conto, posto che lo stalking è reato
ed il mobbing no, salvo che le condotte di quest'ultima fattispecie
rientrino in altre norme di rilevanza penale, come ad esempio
quelle sulla minaccia, violenza, maltrattamenti ecc..
Caratteristica
comune alle due fattispecie è che entrambe potrebbero realizzarsi
attraverso atti che, isolatamente considerati, sarebbero anche
leciti ma che, con il reiterarsi nel tempo, potrebbero assumere
rilevanza penale e/o civile ed essere altresì fonte di gravi
responsabilità. Se poi scendiamo in concreto, con riferimento
allo stalking, già sul profilo della reiterazione sorgono
seri problemi nel senso che per alcune pronunzie giurisprudenziali
sarebbero sufficienti due soli episodi di molestie ripetute
in presenza degli altri elementi caratterizzanti la fattispecie
per quanto riguarda l'incidenza nella sfera psichica della
vittima.
L'art.
612 bis c.p. è norma estremamente lacunosa al punto tale
che vi è da chiedersi se possa porsi il problema di legittimità
costituzionale, soprattutto con riferimento alle valutazioni
dei profili soggettivi relativi ad “un perdurante grave
stato di ansia e di paura, ovvero da ingenerare un fondato
timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto
o da persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini
di vita”. Ricordo che altri ordinamenti (come ad esempio
quello Austriaco) hanno preferito dare rilevanza alla condotta
più che agli stati soggettivi della vittima onde non incorrere
in tali problematiche di difficile soluzione, pur permanendone
altre.
Occorre agire in prevenzione e puntare in particolare
sull'efficacia dell'ammonimento e degli ordini di protezione
affinchè mai si possa pervenire ad episodi estremi di violenza,
o comunque a situazioni fastidiose che portino nella vittima
una situazione di grave pregiudizio per la sua salute fisica
e/o psichica.
Per la tutela dei diritti fondamentali, la nostra Costituzione
va considerata integrandola con le norme della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali che, all'art. 8, sottolinea il diritto di ogni
persona al rispetto della propria vita privata e familiare
(oltre che del proprio domicilio e della propria corrispondenza).
Occorre anche considerare il Trattato di Lisbona, entrato
in vigore il 1 dicembre 2009 che garantisce l'applicazione
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Gli
articoli che potrebbero avere indubbia rilevanza e valenza
interpretativa nella soluzione di problematiche che possano
porsi con riferimento alle fattispecie di mobbing e stalking
sono:
- art. 1 dignità umana;
- art. 3 diritto all'integrità della persona;
- art. 6 diritto alla libertà e sicurezza;
- art. 7 rispetto della vita privata e familiare;
- art. 15 libertà professionale e diritto di lavorare;
- art. 23 sulla parità tra donne ed uomini;
- art. 31, 1° comma, sulle condizioni di lavoro giuste ed
eque;
- art. 32 divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani
sul luogo di lavoro;
solo
per fare qualche esempio che, ovviamente, non ha alcuna presunzione
di completezza.
Con riferimento al cyberstalking (attività persecutoria
che venga svolta dallo stalker nei confronti della vittima
attraverso l'uso delle nuove tecnologie), situazione sempre
più frequente nel mondo moderno, in una recente sentenza
della Corte di Cassazione (n. 32404 del 30 agosto 2010) i
giudici hanno confermato la custodia cautelare per atti persecutori
nei confronti di un uomo che molestava la sua ex compagna
tramite facebook con proiezione di filmati, video, messaggi,
foto ecc.. mentre nella pronuncia del 30 giugno 2010 n. 24510
- seppur con riferimento al reato di molestie di cui all'art.
660 c.p. - ha escluso la fattispecie di rilevanza penale nell'ipotesi
di utilizzo della posta elettronica considerata come “mezzo
di comunicazione asincrono, che non comporta un'interazione
immediata, o quasi, tra il mittente ed il destinatario” non
permettendo pertanto un'intrusione diretta nella sfera del
destinatario a differenza del telefono od sms.
Con
la rete si va peraltro oltre il concetto di territorialità,
per cui nessuno può dirsi al riparo da situazioni che possono
portare a dei veri e propri paradossi e dar fastidio a chiunque
nonchè arrecare alla collettività gravi danni di possibile
incidenza sullo stato di salute, sulle abitudini di vita,
insomma ad una modifica di comportamento. Occorrono a mio
giudizio dei correttivi: l'informatica ed i social network
hanno vantaggi enormi ma occorrerebbe anche maggior attenzione
ai profili della privacy, della sicurezza, dell'attenta registrazione
(magari con più attenzione ai profili delle passwords) per
le comunicazioni in rete.
Ad esempio, come potrebbe mai eseguirsi un ordine di protezione
qualora un ex fidanzato dovesse decidere di perseguitare la
sua ex fidanzata attraverso un bombardamento mediatico su
social network da una qualsiasi remota parte del mondo? Ed
in questo caso quali conseguenze si potranno ripercuotere
sulla vittima così asseritamente molestata?
Un
ultimo cenno vorrei farlo con riferimento al mobbing, per
cui vi è già una copiosa casistica giurisprudenziale relativa
prevalentemente al rapporto di lavoro, come se profili di
vessatorietà ed isolamento della vittima designata non potessero
configurarsi anche in altri settori: penso ad esempio a contesti
familiari, condominiali, societari laddove venissero sacrificate
attraverso vere e proprie strategie persecutorie diritti di
soci di minoranza.
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