Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
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Relatori del convegno MOBBING E STALKING aspetti penali, procedurali e civili

ABSTRACT dell'INTERVENTO di Giuseppe SINISCALCHI*
Patrocinante in Cassazione, Foro di Milano

TITOLO: "Relazione introduttiva"

Mobbing e stalking sono due diverse fattispecie di atti persecutori ma hanno molti aspetti in comune: lo stalking costituisce reato, secondo la previsione dell'art. 612 bis introdotto nel c.p. dal nostro legislatore con il d.lgs. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38; il mobbing è ancora in attesa di una specifica collocazione normativa, nel senso che manca una norma che definisca e disciplini tale fenomeno.

Non è sempre agevole definire i confini tra le due fattispecie quando, ad esempio, una particolare ed insidiosa attività persecutoria venisse posta in essere sul luogo di lavoro. La cosa non è di poco conto, posto che lo stalking è reato ed il mobbing no, salvo che le condotte di quest'ultima fattispecie rientrino in altre norme di rilevanza penale, come ad esempio quelle sulla minaccia, violenza, maltrattamenti ecc..

Caratteristica comune alle due fattispecie è che entrambe potrebbero realizzarsi attraverso atti che, isolatamente considerati, sarebbero anche leciti ma che, con il reiterarsi nel tempo, potrebbero assumere rilevanza penale e/o civile ed essere altresì fonte di gravi responsabilità. Se poi scendiamo in concreto, con riferimento allo stalking, già sul profilo della reiterazione sorgono seri problemi nel senso che per alcune pronunzie giurisprudenziali sarebbero sufficienti due soli episodi di molestie ripetute in presenza degli altri elementi caratterizzanti la fattispecie per quanto riguarda l'incidenza nella sfera psichica della vittima.

L'art. 612 bis c.p. è norma estremamente lacunosa al punto tale che vi è da chiedersi se possa porsi il problema di legittimità costituzionale, soprattutto con riferimento alle valutazioni dei profili soggettivi relativi ad “un perdurante grave stato di ansia e di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o da persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Ricordo che altri ordinamenti (come ad esempio quello Austriaco) hanno preferito dare rilevanza alla condotta più che agli stati soggettivi della vittima onde non incorrere in tali problematiche di difficile soluzione, pur permanendone altre.

Occorre agire in prevenzione e puntare in particolare sull'efficacia dell'ammonimento e degli ordini di protezione affinchè mai si possa pervenire ad episodi estremi di violenza, o comunque a situazioni fastidiose che portino nella vittima una situazione di grave pregiudizio per la sua salute fisica e/o psichica.

Per la tutela dei diritti fondamentali, la nostra Costituzione va considerata integrandola con le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che, all'art. 8, sottolinea il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare (oltre che del proprio domicilio e della propria corrispondenza). Occorre anche considerare il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009 che garantisce l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Gli articoli che potrebbero avere indubbia rilevanza e valenza interpretativa nella soluzione di problematiche che possano porsi con riferimento alle fattispecie di mobbing e stalking sono:

- art. 1 dignità umana;
- art. 3 diritto all'integrità della persona;
- art. 6 diritto alla libertà e sicurezza;
- art. 7 rispetto della vita privata e familiare;
- art. 15 libertà professionale e diritto di lavorare;
- art. 23 sulla parità tra donne ed uomini;
- art. 31, 1° comma, sulle condizioni di lavoro giuste ed eque;
- art. 32 divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro;

solo per fare qualche esempio che, ovviamente, non ha alcuna presunzione di completezza.

Con riferimento al cyberstalking (attività persecutoria che venga svolta dallo stalker nei confronti della vittima attraverso l'uso delle nuove tecnologie), situazione sempre più frequente nel mondo moderno, in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 32404 del 30 agosto 2010) i giudici hanno confermato la custodia cautelare per atti persecutori nei confronti di un uomo che molestava la sua ex compagna tramite facebook con proiezione di filmati, video, messaggi, foto ecc.. mentre nella pronuncia del 30 giugno 2010 n. 24510 - seppur con riferimento al reato di molestie di cui all'art. 660 c.p. - ha escluso la fattispecie di rilevanza penale nell'ipotesi di utilizzo della posta elettronica considerata come “mezzo di comunicazione asincrono, che non comporta un'interazione immediata, o quasi, tra il mittente ed il destinatario” non permettendo pertanto un'intrusione diretta nella sfera del destinatario a differenza del telefono od sms.

Con la rete si va peraltro oltre il concetto di territorialità, per cui nessuno può dirsi al riparo da situazioni che possono portare a dei veri e propri paradossi e dar fastidio a chiunque nonchè arrecare alla collettività gravi danni di possibile incidenza sullo stato di salute, sulle abitudini di vita, insomma ad una modifica di comportamento. Occorrono a mio giudizio dei correttivi: l'informatica ed i social network hanno vantaggi enormi ma occorrerebbe anche maggior attenzione ai profili della privacy, della sicurezza, dell'attenta registrazione (magari con più attenzione ai profili delle passwords) per le comunicazioni in rete.

Ad esempio, come potrebbe mai eseguirsi un ordine di protezione qualora un ex fidanzato dovesse decidere di perseguitare la sua ex fidanzata attraverso un bombardamento mediatico su social network da una qualsiasi remota parte del mondo? Ed in questo caso quali conseguenze si potranno ripercuotere sulla vittima così asseritamente molestata?

Un ultimo cenno vorrei farlo con riferimento al mobbing, per cui vi è già una copiosa casistica giurisprudenziale relativa prevalentemente al rapporto di lavoro, come se profili di vessatorietà ed isolamento della vittima designata non potessero configurarsi anche in altri settori: penso ad esempio a contesti familiari, condominiali, societari laddove venissero sacrificate attraverso vere e proprie strategie persecutorie diritti di soci di minoranza.


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