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Corte
di Cassazione,
sez. II, 24 novembre 2011, n. 43307 (Pres. Carmenini – Rel.
Cammino)
(...)
Osserva
Con
sentenza in data 12 luglio 2010 la Corte di appello di Napoli
confermava la sentenza emessa il 22 maggio 2009 dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di S. Maria Capua Vetere
con la quale C.S. , all'esito del giudizio abbreviato, era
stato dichiarato colpevole del reato di estorsione continuata,
in esso assorbiti i reati di minacce continuate e percosse
continuate, ai danni dei genitori ed era stato condannato,
con la diminuente per il rito, alla pena di anni tre, mesi
otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, con la pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni
cinque. Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto,
tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce:
1)
il difetto di motivazione e la violazione di legge in relazione
all'art.192 c.p.p. per essere stata attribuita attendibilità
alle dichiarazioni delle persone offese (i genitori dell'imputato)
senza confrontarle con quelle rese dall'imputato in sede di
interrogatorio di garanzia e di udienza preliminare; le dichiarazioni
del padre del C. circa il mancato espletamento di attività
lavorativa da parte del figlio sarebbero state peraltro smentite
da una nota della Guardia di Finanza prodotta dalla difesa;
i genitori dell'imputato attraverso la denuncia avrebbero
inteso raggiungere, comunque, la finalità di costringere il
figlio ad entrare in una comunità terapeutica per disintossicarsi
e non quella di tutelare il patrimonio familiare, tanto che
in data 16 dicembre 2008 avevano rimesso la querela; quanto
alla pretesa di ottenere il risarcimento dei danni subiti
in un sinistro stradale dall'autovettura formalmente intestata
al padre, l'imputato non avrebbe in concreto ricevuto alcuna
somma di denaro; gli episodi di violenza riferiti dalla madre
del ricorrente, rimasti privi di riscontro in quanto l'altro
denunciante non era presente, non sarebbero stati, infine,
né datati né contestualizzati;
2)
la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione
all'art.649 c.p. in quanto il giudice di merito non avrebbe
tenuto conto che l'unico episodio di estorsione circostanziato,
relativo alla somma proveniente dal risarcimento dei danni
subiti dall'autovettura intestata al padre, era rimasto allo
stadio del tentativo e, pertanto, non era punibile ex art.649
c.p.;
3) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione
all'applicazione dell'art.133 c.p. e all'art.62 bis c.p.,
poiché il giudice di appello avrebbe potuto applicare anche
d'ufficio ex art.597 co.5 c.p.p. una o più circostanze attenuanti,
tra cui le circostanze attenuanti generiche, e riconoscere
quanto meno il vizio parziale di mente dovuto al grave stato
di tossicodipendenza, se non il difetto di imputabilità per
cronica assunzione di sostanze stupefacenti, anche alla luce
della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
n.9163 del 25 gennaio 2005.
Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale si è infatti
adeguata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo
la quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere
assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato,
purché siano sottoposte ad un attento controllo circa la loro
attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie
di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p. che richiedono
la presenza di riscontri esterni, anche se nel caso in cui
la persona offesa si sia costituita parte civile e sia, perciò,
portatrice di pretese economiche il controllo di attendibilità
deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si
sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può
rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni
con altri elementi (Cass. sez. I 24 giugno 2010 n.29372, Stefanini;
sez. I 4 novembre 2004 n.46954, Palmisani; sez.VI 3 giugno
2004 n.33162, Patella; sez. III 27 aprile 2006 n. 34110, Valdo
Iosi; sez. III 27 marzo 2003 n. 22848, Assenza). Detto controllo
avviene peraltro nell'ambito di una valutazione di fatto che
non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che
il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass.
sez. III 22 gennaio 2008 n. 8382, Finazzo).
Nel
caso in esame il giudice di merito, all'esito del giudizio
abbreviato, ha ritenuto attendibile il contenuto - univoco,
circostanziato, concordante oltre che del tutto privo di intento
calunniatorio - delle reiterate denunce sporte ai Carabinieri
dai coniugi C. -T. , genitori dell'imputato, circa i ripetuti
episodi di violenza e di minaccia posti in essere nei loro
confronti dal figlio che aveva così ottenuto, quasi quotidianamente,
somme di denaro destinate principalmente a fronteggiare il
suo stato di tossicodipendenza. Correttamente è stata ritenuta
sussistente l'ipotesi di estorsione consumata, con riferimento
ai numerosi episodi in cui effettivamente all'imputato erano
state corrisposte somme di denaro.
Del
tutto irrilevanti sono le ulteriori doglianze difensive tendenti
a indebolire il giudizio di attendibilità delle persone offese
con riferimento al mancato svolgimento di attività lavorativa
da parte dell'imputato, essendosi la condotta delittuosa del
C. protratta fino all'agosto 2008 mentre la documentazione
difensiva, di cui si sostiene l'omessa valutazione da parte
del giudice di merito, riguardava un'esperienza lavorativa
limitata all'anno 2007. Quanto agli episodi di violenza, la
prova è stata correttamente individuata nelle dichiarazioni
accusatorie della persona offesa T. , madre dell'imputato,
sulla cui attendibilità il giudice di merito ha fornito ampia
ed adeguata motivazione. Relativamente infine al valore da
attribuire alla remissione della querela, la Corte rileva
che detta remissione, priva di efficacia in ordine al reato
di estorsione che è perseguibile di ufficio, non ha comunque
comportato alcuna smentita delle precedenti dichiarazioni
accusatorie da parte delle persone offese.
Il
secondo motivo è infondato. La causa di non punibilità prevista
dall'art.649 c.p. non si applica infatti all'estorsione consumata
e, correttamente, il giudice di appello ha osservato che "dal
contenuto delle reiterate denunce sporte è emerso che i genitori
furono di fatto costretti ad elargire all'imputato, quasi
quotidianamente, somme di denaro per cui nel caso in esame
ricorre l'ipotesi di estorsione consumata e non già di estorsione
tentata". In ordine all'episodio del tentativo di estorsione
citato dal ricorrente (relativo alla somma riscossa a titolo
di risarcimento danni per un sinistro stradale dal padre dell'imputato),
la Corte rileva che detto episodio (commesso con minaccia,
e non con violenza, ai danni dei genitori) non risulta nemmeno
autonomamente contestato e si inserisce, comunque, in una
serie pressoché quotidiana di estorsioni consumate in relazione
alle quali il legislatore ha escluso (art. 649, comma terzo,
c.p.) l'operatività della causa di non punibilità prevista
per i reati contro il patrimonio ai danni di congiunti.
Il terzo motivo è anch'esso infondato. Il giudice di appello
ha infatti ritenuto congrua la pena rilevando che la stessa
era stata determinata dal giudice di primo grado in misura
prossima ai minimi edittali. La Corte a questo proposito ribadisce
il principio giurisprudenziale secondo il quale allorché la
pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente
dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art.
125 co.3 c.p.p. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni
che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della
pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi
enunciati dall'art. 133 c.p. (Cass. sez. VI 12 giugno 2008
n.35346, Bonarrigo; sez. III 29 maggio 2007 n.33773, Ruggieri).
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il diniego è
stato adeguatamente giustificato con riferimento alla reiterazione
degli episodi estorsivi commessi dall'imputato in danno dei
genitori.
La Corte rileva a questo riguardo che la sussistenza di circostanze
attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto
di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché
congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in
cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse
dell'imputato (Cass. sez. VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi;
sez. VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Pertanto il diniego
delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente
fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo,
oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto
ad altri (Cass. sez.VI 28 maggio 1999 n.8668, Milenkovic).
La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra,
in conclusione, nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso
alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere
motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente
la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta
alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo
(Cass. sez.VI 28 ottobre 2010 n.41365, Straface; sez.VI 16
giugno 2010 n.34364, Giovane).
Le ulteriori omissioni oggetto di doglianza riguardano il
mancato riconoscimento del vizio totale o parziale di mente
dovuto allo stato di tossicodipendenza, che non risulta tuttavia
essere stato oggetto di gravame (nell'atto di appello in maniera
del tutto superficiale e senza formulare alcuna specifica
richiesta, nel sollecitare la riduzione della pena e l'applicazione
delle circostanze attenuanti generiche, si era sostenuto che
l'imputato era "affetto da una vera e propria patologia quale
deve essere considerata la tossicodipendenza"; nelle conclusioni
il difensore, come emerge dal verbale dell'udienza in data
12 luglio 2010, si era limitato a riportarsi ai motivi di
appello). È pur vero che l'accertamento della capacità di
intendere e di volere dell'imputato non necessita della richiesta
di parte e può essere compiuto d'ufficio dal giudice di merito,
allorché tuttavia vi siano concreti elementi per dubitare
dell'imputabilità che siano stati dedotti dalla parte interessata
o che emergano ictu oculi dagli atti (Cass. sez. Ili 8 aprile
2010 n. 19733, Vinci; sez. VI 1 marzo 2007 n. 16544, Scoraggi;
sez. VI 20 febbraio 1998 n.3823, Cornacchia).
Nel caso in esame il ricorrente si è invece limitato a evidenziare
in maniera del tutto generica lo stato di tossicodipendenza,
definito cronico, dell'imputato, senza indicare specifici
aspetti della sua condotta che avrebbe dovuto indurre il giudice
di appello a riconoscere di ufficio, unicamente sulla base
dell'esame degli atti (non risultando essere stata nemmeno
prospettata dalla difesa l'esigenza di ulteriori accertamenti),
il vizio totale o parziale di mente. La
giurisprudenza di legittimità è consolidata, del resto, nel
senso che la situazione di tossicodipendenza che influisce
sulla capacità di intendere e di volere è solo quella di intossicazione
cronica che, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità
di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti,
cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie
che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione
strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti,
tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte
a una vera e propria malattia psichica (Cass. sez.III 8 maggio
2007 n.35872, Alia; sez.VI 16 dicembre 2002 n.1775, Borrelli;
sez.V 29 ottobre 2002 n.7363, Dezi; sez.VI 22 dicembre 1998
n.7885, Carlini): La Corte ha inoltre affermato che nessun
rilievo può invece assumere la presenza, in capo all'autore
della condotta delittuosa, di un generico stato di agitazione
determinato da una crisi di astinenza dall'abituale consumo
di sostanze stupefacenti, non accompagnato da una grave e
permanente compromissione delle sue funzioni intellettive
e volitive (Cass. sez.VI 20 aprile 2011 n. 17305, Angius).
Anche le Sezioni Unite nella sentenza n.9163 del 2005, citata
nel ricorso, affermano peraltro che, ai fini del riconoscimento
del vizio totale o parziale di mente possono essere presi
in considerazione i "disturbi della personalità", purché siano
tuttavia di consistenza, intensità e gravità tali da incidere
concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola
o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso
eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto
del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato
dal disturbo mentale, mentre nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità,
deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni
e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri
sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo
che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in
un quadro più ampio di "infermità".
Il ricorso sul punto è privo di riferimenti al caso concreto
e del tutto generico. Al rigetto del ricorso consegue ex art.
616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
 
Commento
alla sentenza
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