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Corte
di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 36779 del 27.09.2011
dep. 12.10.2011
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIEFFI Severo - Presidente
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere Dott. CAIAZZO Luigi
- Consigliere Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere Dott. PIRACCINI
Paola - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul
ricorso proposto da: 1) B.A. N. IL (OMISSIS); 2) F.P. N. IL
(OMISSIS); avverso la sentenza n. 520/2007 TRIBUNALE di GROSSETO,
del 04/02/2010;
visti
gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA
del 27/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO
IANNELLI; Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli; Udita la requisitoria
del S. Procuratore Generale, Vito Monetti, che ha concluso
per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore degli imputati, avv. Pier Francesco Sica,
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento
del processo e motivi della decisione
-1-
Con atto di impugnazione congiunto, presentato alla corte
di appello di Firenze e da questa qualificato come ricorso
per cassazione, B.A. e F.P. contestavano la sentenza 4.2/3.5.2010
del tribunale di Grosseto in composizione monocratica che
condannava ciascuno alla pena di Euro 300,00 di ammenda -
interamente condonata - per averli riconosciuti colpevoli
del delitto di molestia e disturbo a tali G.E. e A.L. attraverso
l'invio di numerosi messaggi alla loro posta elettronica.
-2- Quattro i motivi di ricorso, i primi due in rito, il terzo
ed il quarto per vizi di motivazione in ordine, rispettivamente,
alla configurazione del reato ed in ordine alla valutazione
di colpevolezza. I seguenti: a) Nullità, ex art. 169 c.p.p.,
comma 4, del decreto di irreperibilità emesso nella fase delle
indagini per non essere stato il decreto preceduto dalle ricerche
all'estero, risultando dagli atti che gli indagati erano partiti
per il Brasile; b) Nullità, ex art. 179 c.p.p., della notifica
del decreto di citazione per entrambi, nonché nullità, per
il solo F. della dichiarazione, in data 28.6.2007, di contumacia
per essere lo stesso rientrato in Italia il 15.2.2008 e per
essergli stato nella stessa data notificato l'avviso di conclusione
delle indagini,con invito a dichiarare o eleggere il domicilio;
c) mancanza di prova in ordine alla riferibilità dei messaggi
molesti all'uso del computer nella disponibilità degli imputati,
in specie con riferimento al F. di cui non si indicano gli
elementi probatori del suo concorso, materiale o morale; d)
insussistenza del fatto di reato per il fatto che le molestie
erano avvenute tramite internet e tale modalità sfuggirebbe
alla tipizzazione della condotta come descritta dall'art.
660 c.p..
-3-
Il
ricorso deve accogliersi per la fondatezza del quarto motivo
di ricorso che è assorbente di ogni altro e che preclude la
analisi critica delle ragioni difensive peraltro infondate,quelle
in rito, inammissibile, perché censura nel merito, quella
sulla solo asserita carenza di motivazione in ordine alla
attribuibilità dei messaggi molesti agli indagali. La Corte
richiama il precedente giurisprudenziale in senso contrario
di questa stessa Sezione (Sez. 1, 17/30.6.2010, D'Alessandro,
Rv 247558) che esclude l'ipotizzabilità del reato de qua nel
caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica,
perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente
ed il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione
diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
Contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla
quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando
l'apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta
elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione
non si potrebbe, secondo il predetto precedente, verificare,
come di certo non si verifica nel caso di molestia trasmessa
tramite lettera. Il principio deve, ad avviso della Corte,
essere condiviso ma con la necessaria precisazione, con riferimento
alla posta elettronica, imposta dal progresso tecnologico
nella misura in cui esso consente già fin d'ora con un telefono
"attrezzato" la trasmissione di voci e di suoni in modalità
sincrona, che avvertono non solo l'invio e la contestuale
recezione di sms (short messages system) - in tal senso già,
Sez. 3, 26.6.2004, Modena, Rv 229464 - ma anche l'invio e
la recezione di posta elettronica, con l'alta probabilità
in un prossimo futuro della medesima trasmissione, di suoni
in modalità sincrona, tramite computer, collegalo per necessità
alla linea telefonica, che costituisce la tassativa, per la
espressa indicazione dell'art. 660 c.p., modalità di trasmissione
della molestia, alternativa a quella, a carattere topografico,
del luogo pubblico o aperto al pubblico in cui si svolge la
condotta costitutiva del reato.
Invero l'attuale tecnologia è in grado di veicolare, in entrata
ed in uscita, tramite apparecchi telefonici, sia fissi che
mobili, anche di non ultimissima generazione, sia sms (short
messages system) sia e- mail. Il carattere sincronico o a-sincronico
del contenuto della comunicazione, elemento distintivo secondo
una tesi più restrittiva dal quale si dovrebbe ricavare il
criterio per espungere dalla previsione dell'art. 660 c.p.,
per l'appunto, le comunicazione asincrona, non è affatto dirimente.
Invero entrambe le comunicazioni sono sempre segnalate da
un avvertimento acustico che ne indica l'arrivo, e che può,
specie nel caso di spamming, costituito dall'affollamento
indesiderato del servizio di posta elettronica con petulanti
e-mail, recare quella molestia e quel disturbo alla persona
che di questa lede con pari intensità la libertà di comunicazione
costituzionalmente garantita. In tal caso è palese l'invasività
dell'avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi
se non dismettendo l'uso del telefono, con conseguente lesione,
per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacy,da
un lato, con la compromissione della propria libertà di comunicazione,
dall'altro.
Nella specie, però, il carattere invasivo, senza possibilità
di sottrarsi al suono molesto, dell'avvertimento dell'arrivo
della posta elettronica non può dirsi realizzato perché gli
imputati comunicavano con le persone offese tramite computer
ed in tanto la posta elettronica con questo mezzo inviata
poteva essere letta in quanto i destinatari di essa, per nulla
avvertiti dell'arrivo, avessero deciso di "aprire" la posta
elettronica pervenuta. Situazione del tutto simile alla recezione
della posta per lettera, che viene riposta nella cassetta,
per l'appunto, delle lettere ed alla quale il destinatario
accede per sua volontà, senza peraltro essere stato condizionato
da segni o rumori premonitori.
In definitiva il principio rigoroso della tipicità, espressione
delle ragioni di stretta legalità che devono presiedere all'interpretazione
della legge penale, nella specie l'art. 660 c.p., impone che
al termine telefono, espressivo dell'instrumentum della contravvenzione
de qua, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione,
tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza,
di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità
per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto
non previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma il
27.9.2011.
 
Commento
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