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29 dicembre 2011
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Cassazione : diffamazione anche affermazioni a voce alta udite da terzi
di Annalisa Gasparre*

DIFFAMAZIONE: SUSSISTE IL REQUISITO DELLA COMUNICAZIONE CON PIU' PERSONE NEL CASO IN CUI ALTRI SOGGETTI DIVERSI DAL DESTINATARIO PERCEPISCANO LE AFFERMAZIONI ESTERNATE A VOCE ALTA

Cass. pen. Sez. V n. 39768 del 13.05.2011 dep. 04.11.2011 Pres. R. L. Calabrese - Est. A. Bevere

La Corte d'appello di Potenza aveva riformato la sentenza di condanna per diffamazione emessa dal Tribunale, pronunciando l'assoluzione della dottoressa che aveva riferito, ad alta voce, nel corridoio dell'ospedale presso cui era in servizio e alla presenza di più persone, che un operatore del reparto (specificamente individuato) aveva abusato sessualmente di alcune ragazze.

Ad avviso dei giudici di secondo grado, non sussisteva il requisito della "comunicazione tra più persone", richiesto dalla norma incriminatrice della condotta diffamatoria. Ma la Procura Generale presso la Corte territoriale non ci sta e impugna la decisione della Corte d'appello di Potenza davanti ai Giudici di Piazza Cavour. Motivo a fondamento del ricorso della pubblica accusa è la violazione di legge - in cui sarebbe inciampato il Collegio giudicante - rispetto all'art. 595 c.p.

Accoglie il ricorso proposto dalla Procura Generale e annulla la sentenza d'appello, la V sezione penale della Cassazione, rinviando per un nuovo esame nel merito ad altra Corte d'appello.

Nell'evidenziare la violazione di legge che inficiava la decisione cassata, i Giudice della Suprema Corte richiamano un precedente orientamento interpretativo in ordine al requisito della "comunicazione con più persone" che sussiste se la diffusione di notizie e valutazioni tra più persone avviene anche in difetto di simultaneità (Cass. pen. Sent. 31728/2004), così come sussiste se la comunicazione lesiva sia effettuata a voce alta, con modalità tali da generare l'ascolto dei presenti (ex multis, Cass. pen. Sent. 36602/2010).

Non imprescindibile, secondo la Cassazione, è la verifica della concreta percezione delle dichiarazioni offensive da parte dei potenziali ascoltatori, atteso che il reato di diffamazione è reato di pericolo, che si perfeziona in anticipo rispetto all'estrinsecarsi dell'effettivo (ed eventuale) danno in capo al diffamato.

Sarà la Corte del rinvio a verificare nel merito se, nel caso sottoposto al suo esame, vi sia stato il fatto di reato e se la dottoressa imputata sia colpevole, perché consapevole e intenzionata a portare il proprio pensiero a conoscenza di altri. Ciò che conta è però che la Corte si uniformi all'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui non può escludersi l'elemento della "comunicazione tra più persone" in presenza di una estrinsecazione di valutazioni (o di comunicazione di notizie lesive dell'onore) a voce alta e in presenza di più persone.

Non può escludersi, in altre parole, che manchi quell'elemento normativo costituito dalla "comunicazione con più persone" - che connota la condotta di chi offende l'altrui reputazione - nel caso in cui siano proferite ad alta voce parole lesive, quand'anche non rivolte specificamente nei confronti di un destinatario, essendo invece sufficiente che le parole siano percepibili.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


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