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Cassazione
: diffamazione anche affermazioni a voce alta udite da terzi
di
Annalisa Gasparre*
DIFFAMAZIONE:
SUSSISTE IL REQUISITO DELLA COMUNICAZIONE CON PIU' PERSONE
NEL CASO IN CUI ALTRI SOGGETTI DIVERSI DAL DESTINATARIO PERCEPISCANO
LE AFFERMAZIONI ESTERNATE A VOCE ALTA
Cass.
pen. Sez. V n. 39768 del 13.05.2011 dep. 04.11.2011 Pres.
R. L. Calabrese - Est. A. Bevere
La
Corte d'appello di Potenza aveva riformato la sentenza di
condanna per diffamazione emessa dal Tribunale, pronunciando
l'assoluzione della dottoressa che aveva riferito, ad alta
voce, nel corridoio dell'ospedale presso cui era in servizio
e alla presenza di più persone, che un operatore del reparto
(specificamente individuato) aveva abusato sessualmente di
alcune ragazze.
Ad
avviso dei giudici di secondo grado, non sussisteva il requisito
della "comunicazione tra più persone", richiesto dalla norma
incriminatrice della condotta diffamatoria. Ma la Procura
Generale presso la Corte territoriale non ci sta e impugna
la decisione della Corte d'appello di Potenza davanti ai Giudici
di Piazza Cavour. Motivo a fondamento del ricorso della pubblica
accusa è la violazione di legge - in cui sarebbe inciampato
il Collegio giudicante - rispetto all'art. 595 c.p.
Accoglie
il ricorso proposto dalla Procura Generale e annulla la sentenza
d'appello, la V sezione penale della Cassazione, rinviando
per un nuovo esame nel merito ad altra Corte d'appello.
Nell'evidenziare la violazione di legge che inficiava la decisione
cassata, i Giudice della Suprema Corte richiamano un precedente
orientamento interpretativo in ordine al requisito della "comunicazione
con più persone" che sussiste se la diffusione di notizie
e valutazioni tra più persone avviene anche in difetto di
simultaneità (Cass. pen. Sent. 31728/2004), così come sussiste
se la comunicazione lesiva sia effettuata a voce alta, con
modalità tali da generare l'ascolto dei presenti (ex multis,
Cass. pen. Sent. 36602/2010).
Non
imprescindibile, secondo la Cassazione, è la verifica della
concreta percezione delle dichiarazioni offensive da parte
dei potenziali ascoltatori, atteso che il reato di diffamazione
è reato di pericolo, che si perfeziona in anticipo rispetto
all'estrinsecarsi dell'effettivo (ed eventuale) danno in capo
al diffamato.
Sarà
la Corte del rinvio a verificare nel merito se, nel caso sottoposto
al suo esame, vi sia stato il fatto di reato e se la dottoressa
imputata sia colpevole, perché consapevole e intenzionata
a portare il proprio pensiero a conoscenza di altri. Ciò che
conta è però che la Corte si uniformi all'insegnamento della
Corte di legittimità, secondo cui non può escludersi l'elemento
della "comunicazione tra più persone" in presenza di una estrinsecazione
di valutazioni (o di comunicazione di notizie lesive dell'onore)
a voce alta e in presenza di più persone.
Non può escludersi, in altre parole, che manchi quell'elemento
normativo costituito dalla "comunicazione con più persone"
- che connota la condotta di chi offende l'altrui reputazione
- nel caso in cui siano proferite ad alta voce parole lesive,
quand'anche non rivolte specificamente nei confronti di un
destinatario, essendo invece sufficiente che le parole siano
percepibili.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
Limiti
di satira e critica politica. Ingiuria e diffamazione
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nello Stato del danneggiato
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