|
Cassazione
: testimonianza dell'offeso sufficiente a provare l'accusa
di
Annalisa Gasparre*
BASTA
LA TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA PER PROVARE LA RESPONSABILITA’
DELL’IMPUTATO: NON SONO NECESSARIE CONFERME ESTERNE.
Cass.
pen. Sez. II Sent. nn. 43306 e 43307 del 24/11/2011 Pres.
S.L. Carmenini – Est. M. Cammino
Con
due sentenze gemelle (sent. nn. 43306/43307, depositate il
24/11/2011), la II Sezione penale della Cassazione ribadisce
la portata dell’art. 192 c.p.p. in riferimento alla rilevanza
o attendibilità attribuita alle dichiarazioni testimoniali
delle persone offese.
Le
censure al provvedimento del Tribunale di Trento, relativo
alla condanna per il reato di ingiurie e al provvedimento
di condanna emesso della Corte d’appello di Napoli, in relazione
al reato di estorsione, si basavano sul rilievo secondo cui
vi sarebbe stata violazione di legge riguardo all’art. 192
c.p.p., in quanto non vi sarebbero stati riscontri esterni
alle testimonianze delle persone offese rispettivamente coinvolte.
I Giudici di Piazza Cavour evidenziano invece che entrambi
i provvedimenti impugnati correttamente si adeguavano alla
consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass.
sez. I, n. 46954/2004; Cass. sez. VI n. 33162/2004, Patella).
Secondo
tale orientamento, le dichiarazioni della persona offesa possono
provare – anche da sole – la responsabilità dell’imputato,
purché sottoposte nel giudizio di merito ad un rigoroso controllo
di attendibilità (al pari di quanto avviene per la testimonianza
di altro soggetto). In tal caso, non è necessario applicare
le regole probatorie del terzo e quarto comma dell’art. 192
c.p.p. che richiedono i riscontri esterni, rispetto alla testimonianza
resa dall’offeso.
Quando
però la persona offesa si sia costituita parte civile – e
risulti perciò essere portatrice di pretese economiche – ,
il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, potendo
rendere concretamente opportuno procedere al riscontro con
altri elementi diversi dalla testimonianza dell’offeso.
Tali controlli di attendibilità avvengono peraltro nella sede
propria del giudizio di merito, trattandosi di valutazioni
attinenti la ricostruzione dei fatti.
Per tali motivi, la Cassazione dichiara le censure infondate,
perché alcun apprezzamento nel merito può essere fatto in
sede di legittimità.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
Sentenza
ingiuria (43306 del 24/11/2011)
Sentenza
estorsione (43307 del 24/11/2011)
|