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06 dicembre 2011
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Cassazione : testimonianza dell'offeso sufficiente a provare l'accusa
di Annalisa Gasparre*

BASTA LA TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA PER PROVARE LA RESPONSABILITA’ DELL’IMPUTATO: NON SONO NECESSARIE CONFERME ESTERNE.

Cass. pen. Sez. II Sent. nn. 43306 e 43307 del 24/11/2011 Pres. S.L. Carmenini – Est. M. Cammino

Con due sentenze gemelle (sent. nn. 43306/43307, depositate il 24/11/2011), la II Sezione penale della Cassazione ribadisce la portata dell’art. 192 c.p.p. in riferimento alla rilevanza o attendibilità attribuita alle dichiarazioni testimoniali delle persone offese.

Le censure al provvedimento del Tribunale di Trento, relativo alla condanna per il reato di ingiurie e al provvedimento di condanna emesso della Corte d’appello di Napoli, in relazione al reato di estorsione, si basavano sul rilievo secondo cui vi sarebbe stata violazione di legge riguardo all’art. 192 c.p.p., in quanto non vi sarebbero stati riscontri esterni alle testimonianze delle persone offese rispettivamente coinvolte.

I Giudici di Piazza Cavour evidenziano invece che entrambi i provvedimenti impugnati correttamente si adeguavano alla consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. sez. I, n. 46954/2004; Cass. sez. VI n. 33162/2004, Patella).

Secondo tale orientamento, le dichiarazioni della persona offesa possono provare – anche da sole – la responsabilità dell’imputato, purché sottoposte nel giudizio di merito ad un rigoroso controllo di attendibilità (al pari di quanto avviene per la testimonianza di altro soggetto). In tal caso, non è necessario applicare le regole probatorie del terzo e quarto comma dell’art. 192 c.p.p. che richiedono i riscontri esterni, rispetto alla testimonianza resa dall’offeso.

Quando però la persona offesa si sia costituita parte civile – e risulti perciò essere portatrice di pretese economiche – , il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, potendo rendere concretamente opportuno procedere al riscontro con altri elementi diversi dalla testimonianza dell’offeso. Tali controlli di attendibilità avvengono peraltro nella sede propria del giudizio di merito, trattandosi di valutazioni attinenti la ricostruzione dei fatti.

Per tali motivi, la Cassazione dichiara le censure infondate, perché alcun apprezzamento nel merito può essere fatto in sede di legittimità.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


per approfondire...

Sentenza ingiuria (43306 del 24/11/2011)

Sentenza estorsione (43307 del 24/11/2011)

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