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Corte
UE condanna l'Italia sul risarcimento civile da parte dei
magistrati
di
Gabriella Mira Marq
È
contraria al diritto dell’Unione la legge italiana sulla responsabilità
civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito
di violazione del diritto medesimo. L’esclusione ovvero la
limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo
o di colpa grave è infatti contraria al principio generale
di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto
dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo
grado. Lo
dichiara una sentenza della Corte europea di giustizia chiamata
a decidere sul ricorso della Commissione UE contro il nostro
paese.
La
Corte ricorda che il diritto dell’Unione impone agli Stati
membri di risarcire i danni arrecati ai singoli a seguito
di violazioni del diritto dell’Unione ad essi imputabili,
a prescindere dall’organo da cui tale danno sia scaturito
– principio che trova parimenti applicazione nel caso in cui
la violazione sia commessa dal potere giudiziario. La
necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale
effettiva dei diritti che il diritto dell’Unione conferisce
loro implica che la responsabilità dello Stato possa sorgere
per violazione del diritto dell’Unione risultante dall’interpretazione
di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale
di ultimo grado.
Nella specie, la Commissione UE sosteneva che la legge italiana
sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati
(Legge 13 aprile 1988, n. 117) è incompatibile con la giurisprudenza
della Corte di giustizia relativa alla responsabilità degli
Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte
di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado. L’istituzione
europea contestava all’Italia, da un lato, di avere escluso
qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a
singoli qualora la violazione del diritto dell’Unione derivi
da un’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione
di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo e, dall’altro,
di aver limitato, in casi diversi dall’interpretazione di
norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove,
la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi
di dolo o colpa grave.
La Corte rileva anzitutto che la legge italiana esclude in
via generale la responsabilità dello Stato nei settori dell’interpretazione
del diritto e della valutazione di fatti e di prove. Come
la Corte ha già avuto modo di affermare, il diritto dell’Unione
osta ad una siffatta esclusione generale della responsabilità
dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una
violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo
giurisdizionale di ultimo grado qualora tale violazione risulti
dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione
di fatti e di prove operata dall’organo medesimo. Inoltre
e in particolare, la Corte rileva che l’Italia non ha dimostrato
che la normativa italiana venga interpretata dai giudici nazionali
nel senso di porre un semplice limite alla responsabilità
dello Stato e non nel senso di escluderla.
Sulla limitazione della responsabilità dello Stato, la Corte
rammenta che uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei
danni arrecati ai singoli per violazione del diritto dell’Unione
da parte dei propri organi in presenza di tre condizioni:
la norma giuridica violata dev’essere preordinata a conferire
diritti ai singoli, la violazione dev’essere sufficientemente
caratterizzata e tra la violazione dell’obbligo incombente
allo Stato e il danno subìto dal soggetto leso deve sussistere
un nesso causale diretto. La responsabilità dello Stato per
i danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale
nazionale di ultimo grado è disciplinata dalle stesse condizioni.
In tal senso, una «violazione sufficientemente caratterizzata
della norma di diritto» si realizza quando il giudice nazionale
ha violato il diritto vigente in maniera manifesta. Il diritto
nazionale può precisare la natura o il grado di una violazione
che implichi la responsabilità dello Stato ma non può, in
nessun caso, imporre requisiti più rigorosi.
La Corte di giustizia rileva che la Commissione ha fornito
sufficienti elementi volti a provare che la condizione della
«colpa grave», prevista dalla legge italiana, come interpretata
dalla Corte di Cassazione italiana, si risolve nell’imporre
requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione
di «violazione manifesta del diritto vigente». Per contro,
l’Italia non è stata in grado di provare che l’interpretazione
di tale legge ad opera dei giudici italiani sia conforme alla
giurisprudenza della Corte di giustizia. In conclusione, la
Corte rileva che la normativa italiana, laddove esclude qualsiasi
responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione
da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora
tale violazione derivi dall’interpretazione di norme di diritto
o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall’organo
giurisdizionale medesimo, e laddove limita tale responsabilità
ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio
generale di responsabilità degli Stati membri per la violazione
del diritto dell’Unione.
La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un
ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro
che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto
dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento,
lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza
senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato
membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un
altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in
caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di
una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima,
la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie,
al momento della prima sentenza.
 
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