Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
13 novembre 2011
tutti gli speciali

Cassazione : lo spamming non e' reato di molestie
di Annalisa Gasparre*

LO SPAMMING NON E’ CONSIDERATO REATO DI MOLESTIE O DISTURBO ALLE PERSONE EX ART. 660 C.P.: MA SOLO IN ASSENZA DI UN DISTURBO IMMEDIATO E DIRETTO PERPETRATO ATTRAVERSO UN SEGNALE ACUSTICO SULL’APPARECCHIO TELEFONICO

Cass. pen. Sez. I, sent. n. 36779 del 27.09.2011 dep. 12.10.2011 Pres. S. Chieffi – Est. E. Iannelli

Il reato di molestie previsto dall’art. 660 codice penale punisce chi, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca molestia o disturbo a taluno, ove ciò avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure, in alternativa, con il mezzo del telefono.

Con la sentenza in commento, i Giudici di Piazza Cavour non escludono che il reato sia astrattamente configurabile attraverso lo spamming, che pure può avvalersi del mezzo telefonico per la trasmissione dei dati, ma distingue le modalità con cui la trasmissione di mail avviene.

Dopo aver richiamato un proprio precedente giurisprudenziale (Cass. pen. Sez. I, Sent. n. 24510 del 17.06.2010 dep. 30.06.2010), la Corte afferma che “nella specie (…) il carattere invasivo, senza possibilità di sottrarsi al suono molesto, dell’avvertimento dell’arrivo della posta elettronica non può dirsi realizzato perché gli imputati comunicavano con le persone offese tramite computer ed in tanto la posta elettronica con questo mezzo inviata poteva essere letta in quanto i destinatari di essa, per nulla avvertiti dell’arrivo, avessero deciso di “aprire” la posta elettronica pervenuta”.

Aggiunge, tuttavia, che nell’ipotesi – ora resa possibile dalla tecnologia – in cui le e-mail vengano scaricate automaticamente su un telefono cellulare, l’ arrivo di dette e-mail “può, specie nel caso di spamming, costituito dall’ affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica con petulanti e- mail, recare quella molestia e quel disturbo alla persona che di questa lede con pari intensità la libertà di comunicazione costituzionalmente garantita. In tal caso è palese l’invasività dell’avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l’uso del telefono, con conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacy, da un lato, con la compromissione della propria libertà di comunicazione, dall’altro”.

Il principio generale della tipicità, corollario di quello di stretta legalità che presiede all’interpretazione della legge penale, impone che “al termine telefono, espressivo dell'instrumentum della contravvenzione de qua, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente”.

Ma nel caso concreto, poiché la trasmissione di mail avveniva tra mittenti e destinatari attraverso l’uso di computer e considerato che i destinatari potevano tutelarsi non aprendo i messaggi elettronici, la Corte annullava la sentenza di condanna perché il fatto (spamming) in sé non è previsto dalla legge come reato.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


per approfondire...

La sentenza

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale