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Cassazione
: lo spamming non e' reato di molestie
di
Annalisa Gasparre*
LO
SPAMMING NON E’ CONSIDERATO REATO DI MOLESTIE O DISTURBO ALLE
PERSONE EX ART. 660 C.P.: MA SOLO IN ASSENZA DI UN DISTURBO
IMMEDIATO E DIRETTO PERPETRATO ATTRAVERSO UN SEGNALE ACUSTICO
SULL’APPARECCHIO TELEFONICO
Cass.
pen. Sez. I, sent. n. 36779 del 27.09.2011 dep. 12.10.2011
Pres. S. Chieffi – Est. E. Iannelli
Il
reato di molestie previsto dall’art. 660 codice penale punisce
chi, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca molestia
o disturbo a taluno, ove ciò avvenga in un luogo pubblico
o aperto al pubblico, oppure, in alternativa, con il mezzo
del telefono.
Con la sentenza in commento, i Giudici di Piazza Cavour non
escludono che il reato sia astrattamente configurabile attraverso
lo spamming, che pure può avvalersi del mezzo telefonico per
la trasmissione dei dati, ma distingue le modalità con cui
la trasmissione di mail avviene.
Dopo aver richiamato un proprio precedente giurisprudenziale
(Cass. pen. Sez. I, Sent. n. 24510 del 17.06.2010 dep. 30.06.2010),
la Corte afferma che “nella specie (…) il carattere invasivo,
senza possibilità di sottrarsi al suono molesto, dell’avvertimento
dell’arrivo della posta elettronica non può dirsi realizzato
perché gli imputati comunicavano con le persone offese tramite
computer ed in tanto la posta elettronica con questo mezzo
inviata poteva essere letta in quanto i destinatari di essa,
per nulla avvertiti dell’arrivo, avessero deciso di “aprire”
la posta elettronica pervenuta”.
Aggiunge,
tuttavia, che nell’ipotesi – ora resa possibile dalla tecnologia
– in cui le e-mail vengano scaricate automaticamente su un
telefono cellulare, l’ arrivo di dette e-mail “può, specie
nel caso di spamming, costituito dall’ affollamento indesiderato
del servizio di posta elettronica con petulanti e- mail, recare
quella molestia e quel disturbo alla persona che di questa
lede con pari intensità la libertà di comunicazione costituzionalmente
garantita. In tal caso è palese l’invasività dell’avvertimento
al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo
l’uso del telefono, con conseguente lesione, per la forzata
privazione, della propria tranquillità e privacy, da un lato,
con la compromissione della propria libertà di comunicazione,
dall’altro”.
Il principio generale della tipicità, corollario di quello
di stretta legalità che presiede all’interpretazione della
legge penale, impone che “al termine telefono, espressivo
dell'instrumentum della contravvenzione de qua, venga equiparato
qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e
rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni
imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi
alla immediata interazione con il mittente”.
Ma
nel caso concreto, poiché la trasmissione di mail avveniva
tra mittenti e destinatari attraverso l’uso di computer e
considerato che i destinatari potevano tutelarsi non aprendo
i messaggi elettronici, la Corte annullava la sentenza di
condanna perché il fatto (spamming) in sé non è previsto dalla
legge come reato.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
La
sentenza
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