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30 ottobre 2011
tutti gli speciali

Cassazione può valutare motivazione ma non sconfinare nel merito
di Annalisa Gasparre*

CONSENTIRE ALLA CASSAZIONE DI VALUTARE LA CONTRADDITORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EX LETT. E) ART. 606 C.P.P. NON SIGNIFICA PERMETTERE UNA RIVALUTAZIONE DEGLI ATTI TALE DA SCONFINARE NEL MERITO

Cass. pen. Sez. II n. 38536 del 19.10.2011 dep. 25.10.2011 Pres. F. Fiandanese – Rel. P. Davigo

Chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da C.R. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna sez. I penale del 12 gennaio 2010, la Suprema Corte ha avuto modo di soffermarsi sulla modifica dell’art. 606 lett. e) c.p.p. introdotta dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 46.

A seguito delle modifiche, tra i motivi – tassativi – di ricorso per cassazione, è stato introdotto quello sub e) di “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.

La Corte chiarisce che il vizio può ora essere desunto anche da altri atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, oltre che ricavabile dal testo del provvedimento impugnato. Tuttavia, consentire alla Corte di verificare la correttezza della motivazione attraverso l’esame degli atti contenenti la prova che si assume travisata od omessa (e dunque causa della mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione), non attribuisce alla Corte la facoltà di svolgere valutazioni nel merito.

E infatti, se un ulteriore limite è dato dalla conformità o difformità della decisione di appello rispetto a quella di primo grado, nel senso che la Cassazione può valutare la sussistenza del vizio ex lett. e) solo in ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, poiché in caso di doppia conforme osta il limite del devolutum (insuperabile in sede di legittimità), fondamentale è che la prova travisata abbia carattere di decisività, pena una rivalutazione complessiva del materiale probatorio che sconfinerebbe nel merito, tassativamente preclusa al giudice di legittimità.

Secondo la Corte, anche nella vigenza delle modifiche sopra ricordate all’art. 606 c.p.p. che introduce la possibilità di valutare la sussistenza di vizi di motivazione anche avvalendosi di atti del procedimento purché specificamente indicati, “il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità”.

Il vizio è configurabile quando gli elementi disattesi “abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata”.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


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La sentenza

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