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Cassazione
può valutare motivazione ma non sconfinare nel merito
di
Annalisa Gasparre*
CONSENTIRE
ALLA CASSAZIONE DI VALUTARE LA CONTRADDITORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO EX LETT. E) ART. 606 C.P.P. NON SIGNIFICA
PERMETTERE UNA RIVALUTAZIONE DEGLI ATTI TALE DA SCONFINARE
NEL MERITO
Cass. pen. Sez. II n. 38536 del 19.10.2011 dep. 25.10.2011
Pres. F. Fiandanese – Rel. P. Davigo
Chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da C.R. avverso
la sentenza della Corte d’Appello di Bologna sez. I penale
del 12 gennaio 2010, la Suprema Corte ha avuto modo di soffermarsi
sulla modifica dell’art. 606 lett. e) c.p.p. introdotta dalla
Legge 20 febbraio 2006 n. 46.
A
seguito delle modifiche, tra i motivi – tassativi – di ricorso
per cassazione, è stato introdotto quello sub e) di “mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato
ovvero da altri atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame”.
La Corte chiarisce che il vizio può ora essere desunto anche
da altri atti del processo, specificamente indicati nei motivi
di gravame, oltre che ricavabile dal testo del provvedimento
impugnato. Tuttavia, consentire alla Corte di verificare la
correttezza della motivazione attraverso l’esame degli atti
contenenti la prova che si assume travisata od omessa (e dunque
causa della mancanza, illogicità o contraddittorietà della
motivazione), non attribuisce alla Corte la facoltà di svolgere
valutazioni nel merito.
E infatti, se un ulteriore limite è dato dalla conformità
o difformità della decisione di appello rispetto a quella
di primo grado, nel senso che la Cassazione può valutare la
sussistenza del vizio ex lett. e) solo in ipotesi di decisione
di appello difforme da quella di primo grado, poiché in caso
di doppia conforme osta il limite del devolutum (insuperabile
in sede di legittimità), fondamentale è che la prova travisata
abbia carattere di decisività, pena una rivalutazione complessiva
del materiale probatorio che sconfinerebbe nel merito, tassativamente
preclusa al giudice di legittimità.
Secondo la Corte, anche nella vigenza delle modifiche sopra
ricordate all’art. 606 c.p.p. che introduce la possibilità
di valutare la sussistenza di vizi di motivazione anche avvalendosi
di atti del procedimento purché specificamente indicati, “il
vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione
sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi
di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto
o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si
tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede
di legittimità”.
Il vizio è configurabile quando gli elementi disattesi “abbiano
un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso
che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente
portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi
di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata”.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
La
sentenza
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