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Diffamazione
online , Corte UE : fatto all'estero, processo nello Stato
del danneggiato
di
Gabriella Mira Marq
La
vittima di lesioni dei diritti della personalità via Internet
può adire i giudici dello Stato membro in cui risiede per
la totalità del danno subito, tuttavia, il gestore di un sito
Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico,
non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della
vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal
diritto dello Stato membro in cui ha la sede.
Lo
stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia europea,
che in tal modo dà una svolta decisiva alla procedibilita'
in materia, che ad oggi vedeva la vittima del danno quasi
impotente rispetto alle violazioni dei suoi diritti in rete
se commessi su un sito posto sul server in un altro Stato.
La
decisione dei giudici di Strasburgo, è stata infatti
conseguenza del rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof
(Corte federale di giustizia, Germania) e del Tribunal de
grande instance de Paris (Francia)
in merito a casi specifici ed all’interpretazione del diritto
dell’Unione in materia di illeciti colposi in campo di diffamazione
ed eventuale estensione alle rete Internet, ma la decisione
vincola egualmente gli altri giudici dei paesi dell'Unione
ai quali venga sottoposto un problema simile.
Il
regolamento sulla competenza giurisdizionale prevede che le
persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro, in
linea di principio, siano convenute dinanzi ai giudici di
tale Stato. Tuttavia, in materia di illeciti civili dolosi
o colposi, una persona può essere convenuta anche in un altro
Stato membro dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento
dannoso si è prodotto o può prodursi. In tal senso, in caso
di diffamazione mediante un articolo di stampa scritta, diffuso
in più Stati membri, la vittima ha due possibilità per esperire
un’azione di risarcimento contro l’editore. Da un lato, essa
può adire i giudici dello Stato del luogo ove è stabilito
l’editore, competenti a pronunciarsi sul risarcimento della
totalità dei danni derivanti dalla diffamazione. Dall’altro,
può rivolgersi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui
la pubblicazione è stata diffusa e in cui essa assume aver
subìto una lesione della propria reputazione (luogo di concretizzazione
del danno). Tuttavia, in quest’ultimo caso, i giudici nazionali
sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello
Stato in cui i medesimi si trovano.
Il Bundesgerichtshof e il Tribunal de grande instance de Paris
hanno chiesto alla Corte di giustizia di precisare in quale
misura tali principi si applichino anche in caso di violazioni
dei diritti della personalità per mezzo di contenuti diffusi
su un sito Internet. Il caso tedesco riguardava un uomo, domiciliato
in Germania, condannato assieme a suo fratello da un giudice
tedesco all’ergastolo per l’omicidio di un attore famoso.
Nel gennaio 2008 è stato ammesso alla liberazione condizionale.
Una società con sede in Austria gestisce un portale Internet
ove ha pubblicato informazioni sui ricorsi presentati dai
due avverso la loro condanna. Pur avendo poi la società
eliminato dal proprio sito Internet l’informazione controversa,
il danneggiato ha chiesto ai giudici tedeschi di ingiungere
alla società austriaca di non riportare più notizie che lo
concernono indicando il suo nome per esteso in relazione al
crimine commesso. La società responsabile del sito
contesta la competenza internazionale dei giudici tedeschi
a dirimere la controversia in quanto ritiene di poter essere
convenuta soltanto dinanzi ai giudici austriaci.
Analoga
conclusione è stata tratta dall'accusato nel procedimento
francese. Il 3 febbraio 2008 un testo redatto in inglese ed
intitolato «Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez»
è apparso sul sito Internet del quotidiano britannico Sunday
Mirror, unitamente a dettagli relativi all’incontro tra la
cantante australiana e l’attore francese. Quest’ultimo e suo
padre, Robert Martinez, lamentano violazioni della loro vita
privata e del diritto all’immagine di Olivier Martinez e,
in Francia, hanno agito in giudizio contro la società britannica
MGN, editrice del Sunday Mirror. Questa, al pari della società
austriaca, contesta la competenza internazionale del tribunale
adito in quanto ritiene non sussista un collegamento sufficientemente
stretto tra la pubblicazione in rete nel Regno Unito e il
presunto danno sul territorio francese. Soltanto tale collegamento
potrebbe radicare la competenza dei giudici francesi a conoscere
degli eventi lesivi connessi con la pubblicazione in rete
controversa.
Nella sua sentenza, emessa il 25 ottobre, la Corte europea
rileva che la pubblicazione di contenuti su Internet si distingue
dalla diffusione - circoscritta territorialmente - di un testo
a stampa, in quanto detti contenuti possono essere consultati
istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque
nel mondo. Pertanto la diffusione universale, da una parte,
può aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della
personalità e, dall’altra, rende estremamente difficile individuare
i luoghi di concretizzazione del danno derivante da tali violazioni.
Ciò posto – poiché l’impatto di un’informazione messa in rete
sui diritti della personalità di un soggetto può essere valutata
meglio dal giudice del luogo in cui la vittima possiede il
proprio centro di interessi – la Corte designa tale giudice
come quello competente per la totalità dei danni causati sul
territorio dell’Unione europea.
La Corte precisa che il luogo in cui una persona ha il proprio
centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua
residenza abituale. La Corte sottolinea nondimeno che, in
luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno,
la vittima può sempre adire i giudici di ciascuno Stato membro
sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile
oppure lo sia stata. In tal caso, alla stregua di quanto avviene
per i danni causati da un testo a stampa, tali giudici sono
competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio
dello Stato in cui essi si trovano. Analogamente, la persona
lesa può anche adire, per la totalità del danno cagionato,
i giudici dello Stato membro del luogo in cui è stabilito
il soggetto che ha messo tali contenuti in rete.
Infine, nell’interpretare la direttiva sul commercio elettronico,
la Corte statuisce che il principio della libera prestazione
di servizi, in linea di massima, osta a che il prestatore
di un servizio del commercio elettronico sia soggetto nello
Stato membro ospitante a prescrizioni più rigorose di quelle
previste dal diritto dello Stato membro in cui il prestatore
è stabilito.
 
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fra libertà e diritti: conferenza internazionale dell'Osservatorio
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