Cassazione
: candidato docente non segnala incompatibilita' ? Non e'
truffa
di
Annalisa Gasparre*
INSUSSISTENTE
IL DELITTO DI TRUFFA SE IL CANDIDATO DOCENTE OMETTE DI SEGNALARE
UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA’
Cass. pen. II Sez., sent. n. 25956 del 01.07.2011
Con
la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione veniva
investita del ricorso presentato da un supplente di scuola
media condannato in primo grado dal Tribunale di Enna (pronuncia
confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta) per il
delitto di truffa continuata in danno dell’Amministrazione
scolastica “per aver ottenuto alcuni incarichi di supplenza
a tempo determinato, traendo in errore i Dirigenti scolastici
circa il possesso dei requisiti di legge, non avendo dichiarato
la situazione di incompatibilità derivante dall’esercizio
di una attività commerciale”.
La
fattispecie di cui all’incriminazione (art. 640 c. 2 c.p.)
consta dei seguenti elementi: la condotta consistente nell’aver
posto in essere artifizi o raggiri, tali da ingenerare errore
nella vittima; la disposizione patrimoniale da parte della
vittima, che produce un danno alla medesima; l’ingiusto profitto
nel soggetto attivo; l’elemento soggettivo del dolo generico;
la circostanza aggravante riconducibile alla categoria cui
appartiene il soggetto passivo del reato: lo Stato o un altro
ente pubblico.
Nel
condannare l’imputato, il Tribunale motivava nel senso di
ravvisare l’ingiusto profitto nel corrispettivo percepito
per la prestazione lavorativa resa “ma che non aveva diritto
a rendere”, in forza degli artifici perpetrati in danno dell’amministrazione.
I
Giudici di legittimità non condividono tale assunto, poiché
“percepire una retribuzione, a fronte di un’attività lavorativa
effettivamente prestata, anche se in esecuzione di un contratto
nullo perché l’agente versava in condizioni di incompatibilità,
non può essere considerato ingiusto profitto, essendo la retribuzione
comunque dovuta al lavoratore, a norma dell’art. 2126 cod.
civ.”.
Ritiene
in sostanza la Suprema Corte che difetti l’elemento dell’ingiusto
profitto. Parimenti, secondo la Corte, difetta il danno –
che deve avere contenuto necessariamente patrimoniale ed economico
– perché l’amministrazione scolastica doveva comunque avvalersi
dell’opera di un supplente e dunque nessun pregiudizio patrimoniale
subiva dalla mera incompatibilità in capo al supplente.
Infine, precisa la Corte che l’elemento soggettivo costituito
dal dolo generico ha ad oggetto gli elementi dell’inganno,
del profitto e del danno, che non possono dirsi previsti e
raffigurati nel caso in esame. La sentenza di merito veniva
pertanto annullata senza rinvio con la formula ex art. 530
c.p.p. “perché il fatto non costituisce reato”.
In senso conforme, Cass. pen. II Sez. sent. n. 26270 del 24
giugno 2009, e soprattutto Cass. Sezioni Unite sent. n. 1/1999.
*
esperta di diritto penale e procedura penale,
membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
 
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