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18 settembre 2011
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Cassazione : candidato docente non segnala incompatibilita' ? Non e' truffa
di Annalisa Gasparre*

INSUSSISTENTE IL DELITTO DI TRUFFA SE IL CANDIDATO DOCENTE OMETTE DI SEGNALARE UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA’

Cass. pen. II Sez., sent. n. 25956 del 01.07.2011

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione veniva investita del ricorso presentato da un supplente di scuola media condannato in primo grado dal Tribunale di Enna (pronuncia confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta) per il delitto di truffa continuata in danno dell’Amministrazione scolastica “per aver ottenuto alcuni incarichi di supplenza a tempo determinato, traendo in errore i Dirigenti scolastici circa il possesso dei requisiti di legge, non avendo dichiarato la situazione di incompatibilità derivante dall’esercizio di una attività commerciale”.

La fattispecie di cui all’incriminazione (art. 640 c. 2 c.p.) consta dei seguenti elementi: la condotta consistente nell’aver posto in essere artifizi o raggiri, tali da ingenerare errore nella vittima; la disposizione patrimoniale da parte della vittima, che produce un danno alla medesima; l’ingiusto profitto nel soggetto attivo; l’elemento soggettivo del dolo generico; la circostanza aggravante riconducibile alla categoria cui appartiene il soggetto passivo del reato: lo Stato o un altro ente pubblico.

Nel condannare l’imputato, il Tribunale motivava nel senso di ravvisare l’ingiusto profitto nel corrispettivo percepito per la prestazione lavorativa resa “ma che non aveva diritto a rendere”, in forza degli artifici perpetrati in danno dell’amministrazione.

I Giudici di legittimità non condividono tale assunto, poiché “percepire una retribuzione, a fronte di un’attività lavorativa effettivamente prestata, anche se in esecuzione di un contratto nullo perché l’agente versava in condizioni di incompatibilità, non può essere considerato ingiusto profitto, essendo la retribuzione comunque dovuta al lavoratore, a norma dell’art. 2126 cod. civ.”.

Ritiene in sostanza la Suprema Corte che difetti l’elemento dell’ingiusto profitto. Parimenti, secondo la Corte, difetta il danno – che deve avere contenuto necessariamente patrimoniale ed economico – perché l’amministrazione scolastica doveva comunque avvalersi dell’opera di un supplente e dunque nessun pregiudizio patrimoniale subiva dalla mera incompatibilità in capo al supplente.

Infine, precisa la Corte che l’elemento soggettivo costituito dal dolo generico ha ad oggetto gli elementi dell’inganno, del profitto e del danno, che non possono dirsi previsti e raffigurati nel caso in esame. La sentenza di merito veniva pertanto annullata senza rinvio con la formula ex art. 530 c.p.p. “perché il fatto non costituisce reato”.

In senso conforme, Cass. pen. II Sez. sent. n. 26270 del 24 giugno 2009, e soprattutto Cass. Sezioni Unite sent. n. 1/1999.

* esperta di diritto penale e procedura penale, membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio


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La sentenza della Cassazione

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