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12 settembre 2011
tutti gli speciali

Cassazione : non è calunnia sollecitare ammonimento per stalking
di Annalisa Gasparre*

NON E’ CONFIGURABILE LA CALUNNIA SE SI SOLLECITA IL PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO PER ATTI PERSECUTORI: NEANCHE SE LA RICHIESTA E’ INFONDATA.

Cass. pen. sez. VI, n. 10221 del 24/02/2011 – dep. 14/03/2011 Pres. T. Garribba – Rel. A. Petruzzellis

S.C. e L.L. avevano esposto all’ufficio di Polizia di Modica circostanze relative ad atti persecutori (art. 612 bis c.p.), al fine di ottenere un ammonimento nei confronti della presunta responsabile F.G. Tali circostanze erano poi risultate non veritiere e conducevano F.G. a procedere per calunnia ai suoi danni. Il Giudice per l’udienza preliminare emetteva sentenza di non doversi procedere, perché gli indagati, pur avendo esposto circostanze non veritiere, le avevano prospettate solo nella richiesta di ammonimento ex art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, inoltrata alla Polizia di Modica e non in uno degli atti tipici indicati dalla disposizione incriminatrice del reato di calunnia.

Giova ricordare che commette il delitto di calunnia (art. 368 c.p.) chi, con querela, denunzia, richiesta o istanza diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente. Si tratta di atti tipici cui l’ordinamento ricollega l’integrarsi di “condizioni di procedibilità”, in assenza delle quali – nei reati perseguibili a querela, quale appunto il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. – manca un sostanziale elemento che permette di esercitare l’azione penale e quindi di attivare l’iter giudiziario.

Avverso la sentenza di primo grado F.G. proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando l’astratta possibilità che l’atto di sollecito dell’ammonimento venisse trasmesso all’Autorità giudiziaria e ravvisando – proprio nel mancato inoltro per infondatezza delle accuse mosse a suo danno – la palese natura calunniosa delle prospettazioni fatte.

L’istituto dell’ammonimento è stato previsto dall’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, il quale stabilisce che: “Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis del codice penale (omissis) la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando la richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta (omissis). Il questore (omissis) ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge”.

Come noto, fine dell’istituto dell’ammonimento del Questore è quello di scoraggiare gli atti persecutori e far sì che i comportamenti “censurati” non siano ripetuti e non abbiano esiti irreparabili (si tratta di una finalità preventiva). Secondo la Corte di legittimità, il tenore della disposizione che prevede l’ammonimento (“Fino a quando non è proposta querela”) porta a ritenere che “si verta in una fase del tutto preliminare all’azione penale, il cui esercizio rimane eventuale, esercizio che si tende ad escludere proprio con l’emissione dell’atto amministrativo”.

Attesa la natura esclusivamente preventiva dell’ammonimento – continua la sentenza di legittimità – “neppure in via ipotetica, l’atto proposto” può “produrre l’instaurazione di un giudizio penale, che costituisce l’essenza del reato di calunnia ipotizzato, sicché anche l’espressione in essa di circostanze non vere”, se pure potrà dar luogo a legittime richieste risarcitorie, “non è idonea a realizzare l’ipotesi di reato”; è dunque escluso il pericolo di un inutile svolgimento dell’attività giudiziaria (che è l’altro bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice della calunnia insieme all’onore e alla libertà personale del soggetto incolpevole).

La richiesta di un atto tipico di natura amministrativa, qual è l’ammonimento richiesto al Questore, non consente all’Autorità amministrativa di farne d’ufficio denuncia all’Autorità giudiziaria. È pur vero che il comma 4 dell’art. 8 d.l. cit. prevede che, in deroga alla procedibilità a querela, si proceda d’ufficio quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ma, a ben vedere, occorre che il provvedimento del Questore vi sia stato, non che sia possibile procedere d’ufficio alla denuncia anche quando la richiesta appaia infondata già solo ai fini dell’ammonimento. D’altra parte, non trattandosi di un tipico atto previsto dall’art. 368 c.p. l’Autorità amministrativa non ha l’obbligo di riferirne all’Autorità giudiziaria.

In definitiva, se si coglie esattamente il significato della sentenza, quando la prospettazione delle circostanze effettuate al fine di ottenere a proprio beneficio un provvedimento di ammonimento sia tale da far apparire le accuse infondate – tant’è che non si dà seguito al richiesto ammonimento – deve escludersi: 1. che l’Autorità amministrativa abbia la possibilità di procedere d’ufficio, 2. che le circostanze a questa rappresentate siano idonee a configurare il delitto di calunnia e 3. che l’Autorità abbia l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria il contenuto della richiesta (ostativo è la tipologia dell’atto).

Nessun pericolo dunque per i beni protetti dalla norma che incrimina la calunnia.

* esperta di diritto penale e procedura penale, membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio


per approfondire...

Stalking: Consiglio Stato, ammonimento questore procedimento celere

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