Cassazione
: non è calunnia sollecitare ammonimento per stalking
di
Annalisa Gasparre*
NON
E’ CONFIGURABILE LA CALUNNIA SE SI SOLLECITA IL PROVVEDIMENTO
DI AMMONIMENTO PER ATTI PERSECUTORI: NEANCHE SE LA RICHIESTA
E’ INFONDATA.
Cass. pen. sez. VI, n. 10221 del 24/02/2011 – dep. 14/03/2011
Pres. T. Garribba – Rel. A. Petruzzellis
S.C.
e L.L. avevano esposto all’ufficio di Polizia di Modica circostanze
relative ad atti persecutori (art. 612 bis c.p.), al fine
di ottenere un ammonimento nei confronti della presunta responsabile
F.G. Tali circostanze erano poi risultate non veritiere e
conducevano F.G. a procedere per calunnia ai suoi danni. Il
Giudice per l’udienza preliminare emetteva sentenza di non
doversi procedere, perché gli indagati, pur avendo esposto
circostanze non veritiere, le avevano prospettate solo nella
richiesta di ammonimento ex art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009
n. 11, inoltrata alla Polizia di Modica e non in uno degli
atti tipici indicati dalla disposizione incriminatrice del
reato di calunnia.
Giova
ricordare che commette il delitto di calunnia (art. 368 c.p.)
chi, con querela, denunzia, richiesta o istanza diretta all’Autorità
giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo
di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente.
Si tratta di atti tipici cui l’ordinamento ricollega l’integrarsi
di “condizioni di procedibilità”, in assenza delle quali –
nei reati perseguibili a querela, quale appunto il reato di
atti persecutori ex art. 612 bis c.p. – manca un sostanziale
elemento che permette di esercitare l’azione penale e quindi
di attivare l’iter giudiziario.
Avverso
la sentenza di primo grado F.G. proponeva ricorso per Cassazione,
evidenziando l’astratta possibilità che l’atto di sollecito
dell’ammonimento venisse trasmesso all’Autorità giudiziaria
e ravvisando – proprio nel mancato inoltro per infondatezza
delle accuse mosse a suo danno – la palese natura calunniosa
delle prospettazioni fatte.
L’istituto dell’ammonimento è stato previsto dall’art. 8 del
D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni,
nella L. 23 aprile 2009, n. 38, il quale stabilisce che: “Fino
a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art.
612 bis del codice penale (omissis) la persona offesa può
esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando
la richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore
della condotta (omissis). Il questore (omissis) ammonisce
oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto
il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme
alla legge”.
Come
noto, fine dell’istituto dell’ammonimento del Questore è quello
di scoraggiare gli atti persecutori e far sì che i comportamenti
“censurati” non siano ripetuti e non abbiano esiti irreparabili
(si tratta di una finalità preventiva). Secondo la Corte di
legittimità, il tenore della disposizione che prevede l’ammonimento
(“Fino a quando non è proposta querela”) porta a ritenere
che “si verta in una fase del tutto preliminare all’azione
penale, il cui esercizio rimane eventuale, esercizio che si
tende ad escludere proprio con l’emissione dell’atto amministrativo”.
Attesa la natura esclusivamente preventiva dell’ammonimento
– continua la sentenza di legittimità – “neppure in via
ipotetica, l’atto proposto” può “produrre l’instaurazione
di un giudizio penale, che costituisce l’essenza del reato
di calunnia ipotizzato, sicché anche l’espressione in essa
di circostanze non vere”, se pure potrà dar luogo a legittime
richieste risarcitorie, “non è idonea a realizzare l’ipotesi
di reato”; è dunque escluso il pericolo di un inutile
svolgimento dell’attività giudiziaria (che è l’altro bene
giuridico protetto dalla norma incriminatrice della calunnia
insieme all’onore e alla libertà personale del soggetto incolpevole).
La richiesta di un atto tipico di natura amministrativa, qual
è l’ammonimento richiesto al Questore, non consente all’Autorità
amministrativa di farne d’ufficio denuncia all’Autorità giudiziaria.
È pur vero che il comma 4 dell’art. 8 d.l. cit. prevede che,
in deroga alla procedibilità a querela, si proceda d’ufficio
quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ma, a ben
vedere, occorre che il provvedimento del Questore vi sia stato,
non che sia possibile procedere d’ufficio alla denuncia anche
quando la richiesta appaia infondata già solo ai fini dell’ammonimento.
D’altra parte, non trattandosi di un tipico atto previsto
dall’art. 368 c.p. l’Autorità amministrativa non ha l’obbligo
di riferirne all’Autorità giudiziaria.
In definitiva, se si coglie esattamente il significato della
sentenza, quando la prospettazione delle circostanze effettuate
al fine di ottenere a proprio beneficio un provvedimento di
ammonimento sia tale da far apparire le accuse infondate –
tant’è che non si dà seguito al richiesto ammonimento – deve
escludersi: 1. che l’Autorità amministrativa abbia la possibilità
di procedere d’ufficio, 2. che le circostanze a questa rappresentate
siano idonee a configurare il delitto di calunnia e 3. che
l’Autorità abbia l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria
il contenuto della richiesta (ostativo è la tipologia dell’atto).
Nessun
pericolo dunque per i beni protetti dalla norma che incrimina
la calunnia.
*
esperta di diritto penale e procedura penale,
membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
 
Stalking:
Consiglio Stato, ammonimento questore procedimento celere
|