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02 settembre 2011
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Cassazione : rapina e regali tra ex fidanzati
di Annalisa Gasparre*

È RAPINA ANCHE SE LO SCOPO DELLA VIOLENZA È LA RITORSIONE

Cass. pen. Sez. II, 25/05/2011-04/08/2011 n. 31072

Sussistono i presupposti della rapina anche se non vi è uno scopo lucrativo in senso stretto, potendo l’ingiusto profitto realizzarsi anche mediante il soddisfacimento di un fine o bisogno di carattere psichico e non materiale.

Secondo il Giudice di merito la condotta dell’imputato che – a seguito di un litigio con l’ex partner – si impossessava dell’orologio a lei donato, integra l’estremo della violenza alla persona, stante l’aggressione (requisito del reato di rapina) dal medesimo posto in essere allo scopo di vendicarsi della ex fidanzata. Eccepiva dalla difesa dell’imputato facendo perno sull’aggressione, sostenendo che la stessa era fine a se stessa, frutto del rancore derivante dalla rottura sentimentale e dunque potendo integrare solo il (meno grave) reato di minaccia.

L’elemento psicologico del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice – cioè quello di agire allo scopo precipuo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto – è integrato anche se il profitto che si ha di mira è di tipo psichico, andando ad appagare la sfera intima dell’aggressore, per scopi di ritorsione o di vendetta, quali quelli in essere a seguito di un litigio.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione conferma la sentenza impugnata, condannando l’imputato per reato di rapina. Il delitto di rapina è un reato plurioffensivo, perché attenta contemporaneamente a più beni giuridici tutelati dall’ordinamento penale, violando non solo il patrimonio, mediante impossessamento della res, ma anche l’integrità fisica del soggetto passivo (nel caso di integri mediante violenza) o la libertà di autodeterminazione della vittima (nel caso si manifesti mediante minaccia).

Malgrado la collocazione tra i reati contro il patrimonio, l’impronta patrimonialistica concepita dal legislatore del 1930 è andata via via scolorendosi per far posto alla dimensione dell’aggressione – fisica o morale – alla persona. Per la stessa via è andato interpretandosi il concetto di profitto, inteso in senso ampio, come sopra specificato.

Qualche perplessità francamente si affaccia dalla mera lettura della sentenza di legittimità (che comunque non può pronunciarsi se non su quanto evidenziato dall’impugnazione) in ordine al fatto che non si è dato rilievo all’ingiustizia che denota – caratterizzandolo in modo pregnante – il profitto psichico dell’agente, nel senso che, richiedendo la norma altresì l’ingiustizia del profitto che si ha di mira, in linea teorica potrebbe non sussistere tale connotazione.

Da ciò discenderebbe il mancato integrarsi di tutti i requisiti per la rapina, con la conseguenza che, mancando l’ingiustizia, che ha palesemente funzione selettiva del più ampio requisito del “profitto”, potrebbero integrarsi le diverse – e meno gravi – fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di violenza privata.

Sul punto “restituzione regali tra ex fidanzati”, pare opportuno segnalare che, a norma del codice civile, può essere richiesta la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, ma non quelli che si caratterizzano per semplice affetto o amicizia, indipendentemente dal previsto matrimonio.

* esperta di diritto penale e procedura penale, membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio


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