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30 agosto 2011
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Cassazione : famiglia di fatto mette in quiescenza assegno divorzile
di Annalisa Gasparre*

QUIESCENZA DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE IN CASO DI INSTAURAZIONE DI UNA FAMIGLIA DI FATTO PER IL CONIUGE BENEFICIARIO

Cass. civ. sez. I, sent. 17195 24/05/2011-11/08/2011ti

La mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sé direttamente sul diritto all’assegno di mantenimento divorzile. Tuttavia, nell’ipotesi in cui detta convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, tali da comprendere altresì progetti di vita in comune, anche concernenti l’educazione dei figli, e come tali fondati sull’arricchimento e il potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, alla stregua di quanto avviene nel matrimonio, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia, seppure di fatto.

Il Giudice relatore premette un’intelligente e puntuale disamina del percorso giuridico e sociale in materia di famiglia di fatto, a partire dalla fase in cui si parlava di concubinato, per poi passare all’accezione di convivenza more uxorio e infine giungere, soprattutto dopo la riforma del 1975 e la sostanziale parificazione dei diritti tra figli legittimi (perché nati in costanza di matrimonio) e figli naturali, all’espressione “famiglia di fatto” (intesa anche quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo ex art. 2 Cost.).

Dopo tale premessa, la Corte afferma che l’esistenza di una famiglia di fatto, da accertarsi giudizialmente come nel caso de quo, provoca una rescissione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, elementi su cui modulare l’an e il quantum della pretesa all’assegno di mantenimento. Tale rescissione comporta il venir meno di ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile fondato sulla conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale.

Peraltro, la Corte puntualizza che non vi è né identità né analogia tra un nuovo matrimonio (che automaticamente fa cessare ogni diritto all’assegno) e la fattispecie in esame. Il diritto del coniuge assegnatario entra pertanto in una fase caratterizzata da “quiescenza”, poiché – in mancanza dell’automatismo derivante dal nuovo matrimonio – ben potrebbero riproporsi le condizioni, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto e, conseguentemente, ripresentarsi le necessità di mantenere il tenore di vita vantato durante la pregressa convivenza matrimoniale.

* esperta di diritto penale e procedura penale, membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio


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Maltrattamenti in famiglia anche se la convivenza e' more uxorio

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