Cassazione
: famiglia di fatto mette in quiescenza assegno divorzile
di
Annalisa Gasparre*
QUIESCENZA
DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE IN CASO DI INSTAURAZIONE
DI UNA FAMIGLIA DI FATTO PER IL CONIUGE BENEFICIARIO
Cass.
civ. sez. I, sent. 17195 24/05/2011-11/08/2011ti
La
mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di
per sé direttamente sul diritto all’assegno di mantenimento
divorzile. Tuttavia, nell’ipotesi in cui detta convivenza
assuma i connotati di stabilità e continuità, tali da comprendere
altresì progetti di vita in comune, anche concernenti l’educazione
dei figli, e come tali fondati sull’arricchimento e il potenziamento
reciproco della personalità dei conviventi, alla stregua di
quanto avviene nel matrimonio, la mera convivenza si trasforma
in una vera e propria famiglia, seppure di fatto.
Il Giudice relatore premette un’intelligente e puntuale disamina
del percorso giuridico e sociale in materia di famiglia di
fatto, a partire dalla fase in cui si parlava di concubinato,
per poi passare all’accezione di convivenza more uxorio e
infine giungere, soprattutto dopo la riforma del 1975 e la
sostanziale parificazione dei diritti tra figli legittimi
(perché nati in costanza di matrimonio) e figli naturali,
all’espressione “famiglia di fatto” (intesa anche quale formazione
sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo ex
art. 2 Cost.).
Dopo
tale premessa, la Corte afferma che l’esistenza di una famiglia
di fatto, da accertarsi giudizialmente come nel caso de quo,
provoca una rescissione con il tenore e il modello di vita
caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale,
elementi su cui modulare l’an e il quantum della
pretesa all’assegno di mantenimento. Tale rescissione comporta
il venir meno di ogni presupposto per la riconoscibilità di
un assegno divorzile fondato sulla conservazione del tenore
di vita goduto durante la convivenza matrimoniale.
Peraltro,
la Corte puntualizza che non vi è né identità né analogia
tra un nuovo matrimonio (che automaticamente fa cessare ogni
diritto all’assegno) e la fattispecie in esame. Il diritto
del coniuge assegnatario entra pertanto in una fase caratterizzata
da “quiescenza”, poiché – in mancanza dell’automatismo derivante
dal nuovo matrimonio – ben potrebbero riproporsi le condizioni,
in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto
e, conseguentemente, ripresentarsi le necessità di mantenere
il tenore di vita vantato durante la pregressa convivenza
matrimoniale.
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esperta di diritto penale e procedura penale,
membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
 
Maltrattamenti
in famiglia anche se la convivenza e' more uxorio
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