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Abbandono
di minori : basta che vi sia potenziale pericolo
di
Annalisa Gasparre*
ABBANDONO
DI MINORI: UN DELITTO "DI PERICOLO" (… POTENZIALE)
PER LA SUSSISTENZA DEL REATO, BASTA CHE VI SIA POTENZIALE
PERICOLO
Cass. pen. Sez. V, sent. 26/05/-1-8/2011 n. 30409
Secondo
la Corte di legittimità, l'elemento materiale del reato di
abbandono di persona incapace è qualunque azione (o omissione)
contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava
sul soggetto agente, da cui derivi uno "stato di pericolo"
anche potenziale, per l'incolumità della persona.
Chiamati
a giudicare del ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello
di Brescia che aveva ritenuto sussistere il reato in capo
ai genitori nomadi del minore abbandonato, i giudici della
Suprema Corte confermano la sentenza impugnata affermando
che elemento materiale del reato di abbandono di persona incapace
(art. 591 c.p.) è qualunque azione (o omissione) contrastante
con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto
agente, da cui derivi uno "stato di pericolo" anche potenziale,
per l'incolumità della persona. Bene giuridico tutelato è
infatti il valore della sicurezza della persona fisica contro
situazioni di pericolo.
Logicamente,
ad ogni situazione di protezione fa riscontro un potenziale
pericolo, che è la ragione stessa dell'obbligo di protezione,
per mezzo del quale si intendono appunto prevenire situazioni
di pericolo (Cass. sez. V, n. 290/1994). Nella specie, il
minore (che non aveva ancora quattro anni) era stato trovato
nei pressi di un distributore di carburante, luogo di transito
di veicoli motorizzati e adiacente ad una strada statale dove
le vetture, come accertato, viaggiavano a velocità sostenuta.
A nulla è valso eccepire che il minore sapeva badare a se
stesso, in virtù del particolare regime educativo cui era
stato sottoposto, che comunque trovava smentita nelle circostanze
di fatto.
Con la sentenza n. 30409/2011 depositata in data 1° agosto
2011, i Giudici confermano che il reato contestato si configura
già alla soglia del pericolo, non occorrendo il danno, cioè
la lesione del bene giuridico protetto, ma bastando l'esposizione
del bene al pericolo di una sua lesione; la Corte chiarisce
altresì che detto pericolo può ritenersi integrato anche nella
declinazione di pericolo potenziale, tenuto conto delle circostanze
di fatto.
Altro
presupposto per l'integrarsi della fattispecie è che il soggetto
passivo sia persona incapace, nel senso di minore (dunque,
incapace secondo le norme civilistiche) oppure persona incapace
per malattia, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere
a se stessa. Come si vede, si intende il concetto di "incapacità"
in senso ampio, andando a ricomprendere tutte le situazioni
nelle quali - prescindendo dalle categorie giuridiche - si
presume che vi sia uno stato di incapacità di autotutela.
L'altro requisito richiesto - per evitare una dilatazione
eccessiva dei soggetti tenuti alla tutela - è quello secondo
cui imputabile è l'agente che ha un dovere di custodia o di
cura di detti soggetti da tutelare. Lo stato di "abbandono",
invero, si verifica naturalisticamente e statisticamente proprio
con un'omissione, un'omissione dei doveri di custodia o di
cura, non richiedendo necessariamente uno specifico comportamento
attivo (azione).
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del delitto, è bene
considerare che nella fattispecie in commento, non è affatto
richiesto il dolo specifico, cioè la precipua finalità di
esporre l'incapace a pericolo; invero, il dolo (generico)
sufficiente ad integrare l'elemento psicologico richiede la
semplice consapevolezza e volontà di lasciare il soggetto
da solo, in spregio ai doveri che incombono su chi è tenuto
alla sua cura e custodia, dolo che non è affatto escluso dal
fatto che chi ha l'obbligo di custodia ritenga che il minore
sappia badare a se stesso (Cass. sez. V, n. 9276/2009). Pertanto,
ad integrare l'elemento soggettivo, è sufficiente la consapevolezza
di abbandonare (=omettendo la custodia) un soggetto che si
ha l'obbligo di custodire e proteggere, in forza dei doveri
che incombono sull'agente.
Gli
obblighi di custodia si desumono, secondo la giurisprudenza,
"da norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni
di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini
di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni
condizione e in ogni segmento del percorso che va dalla nascita
alla morte" (Cass. sez. V, sent. n. 290/1994).
In
senso conforme, Cass. sez. V, sent. nn. 27882/2003, 15245/2005).
*
esperta di diritto penale e procedura penale,
membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
 
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