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16 agosto 2011
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Abbandono di minori : basta che vi sia potenziale pericolo
di Annalisa Gasparre*

ABBANDONO DI MINORI: UN DELITTO "DI PERICOLO" (… POTENZIALE)
PER LA SUSSISTENZA DEL REATO, BASTA CHE VI SIA POTENZIALE PERICOLO
Cass. pen. Sez. V, sent. 26/05/-1-8/2011 n. 30409

Secondo la Corte di legittimità, l'elemento materiale del reato di abbandono di persona incapace è qualunque azione (o omissione) contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente, da cui derivi uno "stato di pericolo" anche potenziale, per l'incolumità della persona.

Chiamati a giudicare del ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva ritenuto sussistere il reato in capo ai genitori nomadi del minore abbandonato, i giudici della Suprema Corte confermano la sentenza impugnata affermando che elemento materiale del reato di abbandono di persona incapace (art. 591 c.p.) è qualunque azione (o omissione) contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente, da cui derivi uno "stato di pericolo" anche potenziale, per l'incolumità della persona. Bene giuridico tutelato è infatti il valore della sicurezza della persona fisica contro situazioni di pericolo.

Logicamente, ad ogni situazione di protezione fa riscontro un potenziale pericolo, che è la ragione stessa dell'obbligo di protezione, per mezzo del quale si intendono appunto prevenire situazioni di pericolo (Cass. sez. V, n. 290/1994). Nella specie, il minore (che non aveva ancora quattro anni) era stato trovato nei pressi di un distributore di carburante, luogo di transito di veicoli motorizzati e adiacente ad una strada statale dove le vetture, come accertato, viaggiavano a velocità sostenuta. A nulla è valso eccepire che il minore sapeva badare a se stesso, in virtù del particolare regime educativo cui era stato sottoposto, che comunque trovava smentita nelle circostanze di fatto.

Con la sentenza n. 30409/2011 depositata in data 1° agosto 2011, i Giudici confermano che il reato contestato si configura già alla soglia del pericolo, non occorrendo il danno, cioè la lesione del bene giuridico protetto, ma bastando l'esposizione del bene al pericolo di una sua lesione; la Corte chiarisce altresì che detto pericolo può ritenersi integrato anche nella declinazione di pericolo potenziale, tenuto conto delle circostanze di fatto.

Altro presupposto per l'integrarsi della fattispecie è che il soggetto passivo sia persona incapace, nel senso di minore (dunque, incapace secondo le norme civilistiche) oppure persona incapace per malattia, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa. Come si vede, si intende il concetto di "incapacità" in senso ampio, andando a ricomprendere tutte le situazioni nelle quali - prescindendo dalle categorie giuridiche - si presume che vi sia uno stato di incapacità di autotutela.

L'altro requisito richiesto - per evitare una dilatazione eccessiva dei soggetti tenuti alla tutela - è quello secondo cui imputabile è l'agente che ha un dovere di custodia o di cura di detti soggetti da tutelare. Lo stato di "abbandono", invero, si verifica naturalisticamente e statisticamente proprio con un'omissione, un'omissione dei doveri di custodia o di cura, non richiedendo necessariamente uno specifico comportamento attivo (azione).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del delitto, è bene considerare che nella fattispecie in commento, non è affatto richiesto il dolo specifico, cioè la precipua finalità di esporre l'incapace a pericolo; invero, il dolo (generico) sufficiente ad integrare l'elemento psicologico richiede la semplice consapevolezza e volontà di lasciare il soggetto da solo, in spregio ai doveri che incombono su chi è tenuto alla sua cura e custodia, dolo che non è affatto escluso dal fatto che chi ha l'obbligo di custodia ritenga che il minore sappia badare a se stesso (Cass. sez. V, n. 9276/2009). Pertanto, ad integrare l'elemento soggettivo, è sufficiente la consapevolezza di abbandonare (=omettendo la custodia) un soggetto che si ha l'obbligo di custodire e proteggere, in forza dei doveri che incombono sull'agente.

Gli obblighi di custodia si desumono, secondo la giurisprudenza, "da norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione e in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte" (Cass. sez. V, sent. n. 290/1994).

In senso conforme, Cass. sez. V, sent. nn. 27882/2003, 15245/2005).

* esperta di diritto penale e procedura penale, membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio


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