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08 aprile 2011
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Sentenza Andreotti : ancora disinformazione
di Rita Guma

Ci segnalano che ancora, in trasmissioni televisive nazionali, qualche politico sostiene che Andreotti sia stato dichiarato innocente (o assolto) perchè il reato era caduto in precrizione.

Chiariamo dunque per l'ennesima volta la realtà dei fatti.

Il 15 ottobre 2004 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del 2 maggio 2003 della Corte d'Appello di Palermo che dichiarava "non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata sentenza (...). Quanto fin qui si è venuto illustrando indica con chiarezza che la Corte ritiene che una autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi si sia protratta" fino alla "primavera del 1980".

Come abbiamo spiegato piu' volte, la prescrizione puo' essere data solo all'imputato per il quale non sia dimostrata l'innocenza (e vi si puo' anche rinunciare). L'articolo 129 del Codice di procedura penale stabilisce che in caso di prescrizione, quando "dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato... il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere".

Nella sentenza d'appello confermata in Cassazione si legge invece: "La Corte ha ritenuto la sussistenza:
- di amichevoli e anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l'on. Salvo Lima, ma anche con i cugini Salvo, essi pure organicamente inseriti in Cosa Nostra;
- di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana; il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze - di per sé, non sempre di contenuto illecito - dell'imputato o di amici del medesimo; la palesata disponibilità e il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell'imputato";
- della travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell'imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l'atteggiamento arrogante assunto dal Bontate...
".

La prescrizione del reato di Andreotti e' scattata nel dicembre 2002 e quindi se il processo d'appello fosse finito pochi mesi prima, Andreotti sarebbe stato probabilmente condannato in base all’articolo 416, cioe' per associazione semplice di stampo mafioso.

Il problema e' che le sentenze riguardanti anni e anni e l'escussione di decine di testimoni sono lunghe migliaia di pagine ed alcuni giornalisti - se non omettono con intenzione - sono proprio ignoranti sulla materia specifica di cui parlano con tanta nonchalance. E questo vale anche per i politici, con qualche dubbio in piu' sulla loro buona fede. Peraltro diversi politici hanno varie cose da farsi perdonare e scatta quindi il meccanismo difensivo di massa (tipico comunque di diverse categorie). Non dimentichiamo infatti che alcuni di essi sono stati scoperti e condannati, ma diversi altri - complici le circostanze, le coperture di parte o leggi ad hoc (prescrizioni anticipate, amnistie provvidenziali e divieti di facciata perche' senza sanzioni) - non lo sono stati. E le liste bloccate non hanno migliorato la situazione.

Durante la conferenza stampa del 15 ottobre 2004 convocata per commentare la decisione della Corte di Cassazione che lo riguardava, Giulio Andreotti ebbe a dire: "Oggi voglio sottolineare la grande libertà dimostrata dai giudici della Cassazione: non perchè gli altri non lo siano, ma perchè in altre zone ho visto, in alcune udienze, dei condizionamenti che hanno poco a che fare con il diritto". Dunque egli stesso riconosceva che la Corte di Cassazione aveva deliberato in modo libero e sereno. Pero' proprio quella sentenza della Corte confermava si' l'assoluzione sancita dalla Corte d'Appello di Palermo, ma anche la prescrizione dell'associazione per delinquere semplice per i reati contestati fino alla primavera del 1980.

La prescrizione quindi non e' assoluzione, e puo' essere rifiutata dall'imputato, dato che, con sentenza 275 del '90, la Corte Costituzionale stabili' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157 del codice penale nella parte in cui non prevede la rinuncia della prescrizione da parte dell'imputato. In una sentenza del novembre 2002, poi, la I sez. civile della Corte di Cassazione argomentava che un imputato che non rinunci alla prescrizione con sentenza non assolutoria mostra "di non ritenere sussistenti i presupposti per un'assoluzione nel merito", in parole povere, secondo la Corte, pensa di non poter mostrare la sua innocenza. E Andreotti avrebbe avuto i mezzi economici per sostenere una prosecuzione del procedimento, al fine di ottenere una assoluzione piena.

Tuttavia oggi si preferisce 'barare' sul significato delle cose e ripetere all'infinito una non-verita' sui media per farla diventare LA verita' e si e' riusciti a convincere molta parte della popolazione che altre versioni siano di parte o che si tratti di cattiveria, accanimento e giustizialismo, per cui si crea un muro che impedisce alle informazioni anche documentate di passare.

per approfondire...

Dossier etica e politica

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