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Sentenza
Andreotti : ancora disinformazione
di
Rita Guma
Ci
segnalano che ancora, in trasmissioni televisive nazionali,
qualche politico sostiene che Andreotti sia stato dichiarato
innocente (o assolto) perchè il reato era caduto in
precrizione.
Chiariamo
dunque per l'ennesima volta la realtà dei fatti.
Il
15 ottobre 2004 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza
del 2 maggio 2003 della Corte d'Appello di Palermo che dichiarava
"non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti
in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto
al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera del
1980, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione;
conferma, nel resto, la appellata sentenza (...). Quanto fin
qui si è venuto illustrando indica con chiarezza che la Corte
ritiene che una autentica, stabile ed amichevole disponibilità
dell'imputato verso i mafiosi si sia protratta" fino alla
"primavera del 1980".
Come
abbiamo spiegato piu' volte, la prescrizione puo' essere data
solo all'imputato per il quale non sia dimostrata l'innocenza
(e vi si puo' anche rinunciare). L'articolo 129 del Codice
di procedura penale stabilisce che in caso di prescrizione,
quando "dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce
reato... il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di
non luogo a procedere".
Nella
sentenza d'appello confermata in Cassazione si legge invece:
"La Corte ha ritenuto la sussistenza:
- di amichevoli e anche dirette relazioni del sen. Andreotti
con gli esponenti di spicco della cosiddetta ala moderata
di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate
dal legame del predetto con l'on. Salvo Lima, ma anche con
i cugini Salvo, essi pure organicamente inseriti in Cosa Nostra;
- di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno
determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente
andreottiana; il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare,
ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili
esigenze - di per sé, non sempre di contenuto illecito - dell'imputato
o di amici del medesimo; la palesata disponibilità e il manifestato
buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell'imputato";
- della travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai
fini che qui interessano, interazione dell'imputato con i
mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel
drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere
sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori
ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare
di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro
chiarimento, rimasto infruttuoso per l'atteggiamento arrogante
assunto dal Bontate...".
La
prescrizione del reato di Andreotti e' scattata nel dicembre
2002 e quindi se il processo d'appello fosse finito pochi
mesi prima, Andreotti sarebbe stato probabilmente condannato
in base all’articolo 416, cioe' per associazione semplice
di stampo mafioso.
Il
problema e' che le sentenze riguardanti anni e anni e l'escussione
di decine di testimoni sono lunghe migliaia di pagine ed alcuni
giornalisti - se non omettono con intenzione - sono proprio
ignoranti sulla materia specifica di cui parlano con tanta
nonchalance. E
questo vale anche per i politici, con qualche dubbio in piu'
sulla loro buona fede. Peraltro diversi politici hanno varie
cose da farsi perdonare e scatta quindi il meccanismo difensivo
di massa (tipico comunque di diverse categorie). Non dimentichiamo
infatti che alcuni di essi sono stati scoperti e condannati,
ma diversi altri - complici le circostanze, le coperture di
parte o leggi ad hoc (prescrizioni anticipate, amnistie provvidenziali
e divieti di facciata perche' senza sanzioni) - non lo sono
stati. E le liste bloccate non hanno migliorato la situazione.
Durante la conferenza stampa del 15 ottobre 2004 convocata
per commentare la decisione della Corte di Cassazione che
lo riguardava, Giulio Andreotti ebbe a dire: "Oggi voglio
sottolineare la grande libertà dimostrata dai giudici della
Cassazione: non perchè gli altri non lo siano, ma perchè in
altre zone ho visto, in alcune udienze, dei condizionamenti
che hanno poco a che fare con il diritto". Dunque egli
stesso riconosceva che la Corte di Cassazione aveva deliberato
in modo libero e sereno. Pero' proprio quella sentenza della
Corte confermava si' l'assoluzione sancita dalla Corte d'Appello
di Palermo, ma anche la prescrizione dell'associazione per
delinquere semplice per i reati contestati fino alla primavera
del 1980.
La
prescrizione quindi non e' assoluzione, e puo' essere rifiutata
dall'imputato, dato che, con sentenza 275 del '90, la Corte
Costituzionale stabili' l'illegittimita' costituzionale dell'art.
157 del codice penale nella parte in cui non prevede la rinuncia
della prescrizione da parte dell'imputato. In una sentenza
del novembre 2002, poi, la I sez. civile della Corte di Cassazione
argomentava che un imputato che non rinunci alla prescrizione
con sentenza non assolutoria mostra "di non ritenere sussistenti
i presupposti per un'assoluzione nel merito", in parole
povere, secondo la Corte, pensa di non poter mostrare la sua
innocenza. E
Andreotti avrebbe avuto i mezzi economici per sostenere una
prosecuzione del procedimento, al fine di ottenere una assoluzione
piena.
Tuttavia
oggi si preferisce 'barare' sul significato delle cose e ripetere
all'infinito una non-verita' sui media per farla diventare
LA verita' e si e' riusciti a convincere molta parte della
popolazione che altre versioni siano di parte o che si tratti
di cattiveria, accanimento e giustizialismo, per cui si crea
un muro che impedisce alle informazioni anche documentate
di passare.
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