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Libia
: responsabilita' dell'Occidente doveri verso i rifugiati
di
Rita Guma e Alessandro Balducci*
Le notizie raccapriccianti sulla repressione della rivolta
popolare da parte del colonnello Gheddafi svelano a tutto
il mondo la vera faccia di quel regime, che si sostiene sulla
repressione sanguinosa e sulla negazione dei Diritti umani
e civili dei Cittadini libici.
Ma
va ricordato l'aiuto dato al potere del dittatore libico dagli
accordi economici e politici stipulati dai paesi occidentali,
tra cui l’Italia e dall'indifferenza – se non addirittura
tolleranza - delle diplomazie europee verso le continue violazioni
dei diritti umani e verso le violenze di massa perpetrate
nel passato prossimo e remoto. Atteggiamenti giustificati
con la realpolitik ma viziati spesso da residui di colonialismo
e da meri interessi economici.
Nel
caso dell'Italia, l’accordo con la Libia del 2009, approvato
dal parlamento italiano con intesa quasi bipartisan ha dato
il via - in cambio di sostanziose sovvenzioni a Gheddafi -
alla politica dei respingimenti da parte del governo italiano
che e’ stata gia’ oggetto di critiche severe e circostanziate
da parte di istituzioni europee e dell’Onu. Diverse inchieste
giornalistiche hanno documentato il tragico destino dei migranti
detenuti nei campi libici: un destino quasi sempre di violazioni
dei diritti e di morte.
Oggi,
considerato l’atteggiamento a dir poco titubante dei governi
europei verso le sofferenze del popolo libico, e’ probabile
che altro sangue debba essere versato dai rivoltosi prima
di vedere anche nel loro Paese un barlume di liberta’ e di
speranza. Gia’ oggi il numero delle vittime e’ altissimo –
si parla di diverse migliaia - a causa dell’uso dei mezzi
militari pesanti (aerei da caccia, carri armati, artiglieria)
da parte del regime contro persone che protestavano con le
mani e coi bastoni.
L'Osservatorio
rileva che risultano poco coerenti ed opportune le richieste
d’aiuto dei ministri italiani dell’interno e degli esteri
verso l’Europa, in vista di una possibile migrazione di massa
dei profughi dal nord Africa verso le coste italiane, quando
il governo italiano ha sempre rispedito al mittente sia le
critiche provenienti da organi d’informazioni indipendenti
alla politica dei respingimenti, sia le condanne espresse
da istituzioni come il Comitato per la prevenzione e la tortura
(Cpt) del Consiglio d'Europa o dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo.
Altrettanto
risulta fuor di luogo e strumentale l'allarme per il rischio
che fra i rifugiati vi possano essere terroristi cosiddetti
islamici, paventato da nostri ministri con riferimento all'esodo
dalla Tunisia, come confermato pubblicamente dal dott. Armando
Spataro, coordinatore del Dipartimento "terrorismo ed attività
eversive" della procura di Milano, secondo cui "mai nessun
terrorista è arrivato" fra i profughi di Lampedusa.
L’Osservatorio
sulla Legalita’ e sui Diritti onlus condanna infine la repressione
in Libia e - auspicando che i leader europei in questo frangente
realizzino scelte umanitarie - ricorda al nostro governo che
le persone in fuga dalle persecuzioni sono protette dal diritto
internazionale (1).
(1) Per la Convenzione di Ginevra del 1951
sui rifugiati:
(Articolo 1A), il rifugiato è colui "che temendo a ragione
di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue
opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino
e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi
della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza
e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale
a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi
per il timore di cui sopra"
(Art. 33) Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi
modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la
sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della
sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della
sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni
politiche.
2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta
valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere
considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui
risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva
per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia
per la collettività di detto paese."
*
Rita Guma e' presidente nazionale dell'Osservatorio, Alessandro
Balducci coordinatore della Commissione Cittadinanza e Costituzione
dell'Osservatorio
 
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