Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
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26 febbraio 2011
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Libia : responsabilita' dell'Occidente doveri verso i rifugiati
di Rita Guma e Alessandro Balducci*

Le notizie raccapriccianti sulla repressione della rivolta popolare da parte del colonnello Gheddafi svelano a tutto il mondo la vera faccia di quel regime, che si sostiene sulla repressione sanguinosa e sulla negazione dei Diritti umani e civili dei Cittadini libici.

Ma va ricordato l'aiuto dato al potere del dittatore libico dagli accordi economici e politici stipulati dai paesi occidentali, tra cui l’Italia e dall'indifferenza – se non addirittura tolleranza - delle diplomazie europee verso le continue violazioni dei diritti umani e verso le violenze di massa perpetrate nel passato prossimo e remoto. Atteggiamenti giustificati con la realpolitik ma viziati spesso da residui di colonialismo e da meri interessi economici.

Nel caso dell'Italia, l’accordo con la Libia del 2009, approvato dal parlamento italiano con intesa quasi bipartisan ha dato il via - in cambio di sostanziose sovvenzioni a Gheddafi - alla politica dei respingimenti da parte del governo italiano che e’ stata gia’ oggetto di critiche severe e circostanziate da parte di istituzioni europee e dell’Onu. Diverse inchieste giornalistiche hanno documentato il tragico destino dei migranti detenuti nei campi libici: un destino quasi sempre di violazioni dei diritti e di morte.

Oggi, considerato l’atteggiamento a dir poco titubante dei governi europei verso le sofferenze del popolo libico, e’ probabile che altro sangue debba essere versato dai rivoltosi prima di vedere anche nel loro Paese un barlume di liberta’ e di speranza. Gia’ oggi il numero delle vittime e’ altissimo – si parla di diverse migliaia - a causa dell’uso dei mezzi militari pesanti (aerei da caccia, carri armati, artiglieria) da parte del regime contro persone che protestavano con le mani e coi bastoni.

L'Osservatorio rileva che risultano poco coerenti ed opportune le richieste d’aiuto dei ministri italiani dell’interno e degli esteri verso l’Europa, in vista di una possibile migrazione di massa dei profughi dal nord Africa verso le coste italiane, quando il governo italiano ha sempre rispedito al mittente sia le critiche provenienti da organi d’informazioni indipendenti alla politica dei respingimenti, sia le condanne espresse da istituzioni come il Comitato per la prevenzione e la tortura (Cpt) del Consiglio d'Europa o dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Altrettanto risulta fuor di luogo e strumentale l'allarme per il rischio che fra i rifugiati vi possano essere terroristi cosiddetti islamici, paventato da nostri ministri con riferimento all'esodo dalla Tunisia, come confermato pubblicamente dal dott. Armando Spataro, coordinatore del Dipartimento "terrorismo ed attività eversive" della procura di Milano, secondo cui "mai nessun terrorista è arrivato" fra i profughi di Lampedusa.

L’Osservatorio sulla Legalita’ e sui Diritti onlus condanna infine la repressione in Libia e - auspicando che i leader europei in questo frangente realizzino scelte umanitarie - ricorda al nostro governo che le persone in fuga dalle persecuzioni sono protette dal diritto internazionale (1).

(1) Per la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati:
(Articolo 1A), il rifugiato è colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra"
(Art. 33) Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese."

* Rita Guma e' presidente nazionale dell'Osservatorio, Alessandro Balducci coordinatore della Commissione Cittadinanza e Costituzione dell'Osservatorio


per approfondire...

Dossier torture

Dossier terrorismo

Dossier voli e prigioni CIA

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