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Privacy
: linee guida del Garante per gli elenchi della PA on line
di
Mauro W. Giannini
Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato
in via preliminare lo schema delle "Linee guida in materia
di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici
per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti
e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni". Prima
dell'adozione definitiva, l'Autorità ha sottoposto il documento
a una consultazione che si concluderà il 31 gennaio 2011.
Le
linee guida danno tuttavia già significative indicazioni
di quali siano le regole cui di massima l'amministrazione
si debba ispirare per proteggere la privacy degli interessati
pur garantendo la trasparenza di atti, concorsi e incarichi.
La
prima regola è che ogni elenco comprendente dati di
persone possa essere pubblicato soltanto ove esista una legge
che lo preveda. Vanno ovviamente fatti salvi i dati sensibili
(quindi quelli idonei a rivelare religione, etnia, preferenze
sessuali, dati sulla sapute etc). E' considerata anche proporzionata
e ingiustificata la pubblicazione di dati quali il domicilio
privato, i recapiti telefonici privati e la e-mail personale
non istituzionale.
In particolare, relativamente alle disposizioni che, novellando
l'art. 19 del Codice, sono intervenute sul tema della conoscibilità
delle notizie riguardanti lo svolgimento delle prestazioni
e la relativa valutazione di "chiunque sia addetto ad una
funzione pubblica", viene esclusa la conoscibilità, salvo
nei casi previsti dalla legge, delle "notizie concernenti
la natura delle infermità e degli impedimenti personali o
familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti
della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di
lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee
a rivelare informazioni sensibili.
Importante
anche la modalità di consultazione delle informazioni
on line, che deve garantire una durata limitata all'effettiva
necessità, filtri in grado di impedire la copia in
blocco dei dati, l'accesso con passwuord ad informazioni che
non siano di interesse generale ma siano di pertinenza soltanto
di alcune categorie di persone.
Per quanto riguarda i curricula professionali di dirigenti,
segretari comunali e provinciali, nonché di titolari di posizioni
organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della
performance e di incarichi di indirizzo politico-amministrativo,
il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione
del vigente modello di curriculum europeo non può comportare
la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti istituzionali
dell'amministrazione, in ragione unicamente delle finalità
di trasparenza perseguite. Tale modello, infatti, nota il
Garante, contiene l'indicazione di dati personali eccedenti
o non pertinenti rispetto alle legittime finalità di trasparenza
perseguite, in quanto risponde alle diverse esigenze di favorire
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e la valutazione
di candidati. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il
curriculum europeo va quindi operata una selezione delle informazioni
in esso contenute ritenute pertinenti in relazione agli incarichi
svolti o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato
quali, ad esempio: - informazioni personali (dati anagrafici,
amministrazione di appartenenza, qualifica e/o incarico ricoperto,
recapito telefonico dell'ufficio, e-mail istituzionale); -
dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze
lavorative (incarichi ricoperti, capacità linguistiche e nell'uso
delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.); - ulteriori informazioni
di carattere professionale indicate dall'interessato. Dovrebbe
inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di
aggiornare periodicamente il proprio curriculum.
Non appare invece giustificato riprodurre sul web informazioni
quali i cedolini dello stipendio, dati di dettaglio risultanti
dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l'orario di
entrata e di uscita di singoli dipendenti, l'indirizzo del
domicilio privato, il numero di telefono e l'indirizzo di
posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale),
ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di persone
identificate, quali le assenze verificatesi per ragioni di
salute.
Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei
dati personali sulla sezione dei siti istituzionali dei soggetti
pubblici dedicata appositamente a "Trasparenza, valutazione
e merito", si ritiene che debbano essere privilegiati canali
o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando,
attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte
dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie
cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma
la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare
la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle
amministrazioni, delle informazioni e dei documenti oggetto
di divulgazione. Il
perseguimento della finalità di trasparenza dell'attività
delle pubbliche amministrazioni può avvenire anche senza l'utilizzo
di dati personali.
Con
riferimento all'albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica, possono essere riportati i soli dati necessari
all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e
relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo
alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della
"disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo
le erogazioni" medesime. Non risulta invece giustificato diffondere
ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione,
il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati
i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le
fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee
ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza
in cui versa l'interessato. Non devono inoltre essere riportate
negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare
lo stato di salute degli interessati . Si pensi, in tale caso,
all'indicazione: • dei titoli dell'erogazione dei benefici
(es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore
di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di
"anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme
al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal
beneficiario); • dei criteri di attribuzione (es. punteggi
attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza
nelle attività della vita quotidiana"); • della destinazione
dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura
sanitaria oncologica").
Per
i concorsi e selezioni pubbliche, l'ordinamento prevede particolari
forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali
e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche
(es. affissione presso la sede degli esami, pubblicazione
nel bollettino dell'amministrazione interessata o, per gli
enti locali, all'albo pretorio). Tale regime di conoscibilità
assolve principalmente alla funzione di rendere note le decisioni
adottate dalla commissione esaminatrice e dall'ente pubblico
procedente anche per consentire il controllo sulla regolarità
delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti
interessati. Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione
di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali prevedono espressamente
la diffusione dei relativi dati personali, anche mediante
l'utilizzo del sito istituzionale dell'amministrazione di
riferimento. Al riguardo, nota il Garante, devono ritenersi
appropriate quelle modalità di diffusione on line di graduatorie,
esiti e giudizi concorsuali che consentono di rendere conoscibili
i dati personali ivi riportati consultando il sito istituzionale
dell'amministrazione pubblica competente, escludendone quindi
la reperibilità tramite i comuni motori di ricerca esterni.
A tale scopo è possibile, ad esempio, attribuire ai partecipanti
alla procedura concorsuale credenziali di autenticazione (es.
username o password, n. di protocollo o altri estremi identificativi
forniti dall'ente agli aventi diritto) per consentire agli
stessi di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale
nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori
informazioni rese disponibili ai soli aventi diritto sulla
base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione
on line gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i
risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove
scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di
esame, i punteggi totali ottenuti. Appare invece eccedente
la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia
fissa o mobile, l'indirizzo dell'abitazione o dell'e-mail,
i titoli di studio, il codice fiscale, l'indicatore Isee,
il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali.
 
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