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Privacy
e videosorveglianza : presentate le regole per i Comuni
di
Mauro W. Giannini
Le
linee Guida per i Comuni in materia di videosorveglianza saranno
presentate l'11 novembre nell'ambito della XXVII Assemblea
annuale dell'Anci, in programma a Padova dal 10 al 13 novembre
presso il quartiere fieristico. A spiegare il documento, Francesco
Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la privacy,
e Sergio Chiamparino, Sindaco di Torino e presidente dell'Anci.
Le linee guida - messe a punto dall'Anci a seguito del nuovo
provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato
dal Garante privacy nell'aprile scorso - forniscono indicazioni
sulle specifiche regole che le amministrazioni comunali devono
rispettare per l'installazione e la corretta gestione di telecamere
e sistemi di controllo video anche a fini di sicurezza urbana.
Il
provvedimento del Garante spiegava i principi cardine cui
si deve ispirare il trattamento dei dati in videosorveglianza,
rilevando che la raccolta, la registrazione, la conservazione
e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento
di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).
È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione
relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
Un'analisi
non esaustiva delle principali applicazioni - notava il documento
del Garante - dimostra che la videosorveglianza è utilizzata
a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati
nei seguenti ambiti generali:
1)
protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i
profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza
pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei
reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione
e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere
la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad
essi attribuite dalla legge;
2) protezione della proprietà;
3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti
dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi
attribuite dalla legge;
4)
acquisizione di prove.
Ma
"La necessità di garantire, in particolare, un livello
elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità
di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non
determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle
libertà fondamentali degli interessati. Naturalmente l'installazione
di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel
rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione
dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento
applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento
civile e penale in materia di interferenze illecite nella
vita privata(5), sul controllo a distanza dei lavoratori(6),
in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi(7),
o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di
Stato(8), in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali(9) e, ancora, nell'ambito
dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle
ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto
urbano(10)".
In tale quadro, secondo il Garante, e' pertanto necessario
che:
a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza
sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice
prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato e,
dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici
(es. adempimento ad un obbligo di legge). Si tratta di presupposti
operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati
separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento
relativi, rispettivamente, all'ambito pubblico e a quello
privato;
b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico
vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare
dati relativi a persone identificabili quando le finalità
del trattamento possono essere realizzate impiegando solo
dati anonimi (es., configurando il programma informatico in
modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese
generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini
e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio
di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione
di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre
al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);
c)
l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto
del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità
di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o
brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie
fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento
di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
perseguite.
 
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